Successione o donazione: quale costa meno?

Scopriamo tutti i vantaggi e gli svantaggi dei due istituti.

successione o donazione quale costa meno

1. Successione: aspetti generali

La successione mortis causa è un istituto giuridico in base al quale, a seguito della morte di un soggetto (de cuius), i suoi successori subentrano nella titolarità del suo patrimonio (si parlerà allora di successione a titolo universale dell’erede rispetto all’eredità) ovvero in singoli e determinati rapporti
giuridici (si parlerà allora di successione a titolo particolare del legatario rispetto al legato).

L’eredità (chiamata anche patrimonio o asse ereditario) è il complesso dei rapporti patrimoniali trasmissibili (quindi sia le attività che le passività) facenti capo al defunto al momento della sua morte, rispetto ai quali l’erede - o, in presenza di più soggetti, i coeredi - acquisiscono un diritto successorio rispetto alla totalità del patrimonio o una parte di esso (pro quota).

Il legato, invece, è una disposizione a titolo particolare che di norma consiste in un’attribuzione patrimoniale rispetto a beni determinati (ad es. una somma di denaro - c.d. legato di genere).

La differenza sostanziale tra le due ipotesi consiste nel fatto che nella successione a titolo universale l’erede succede in tutti i rapporti giuridici trasmissibili (crediti e debiti) mentre invece il legatario (o, anche, onorato) – in quanto successore a titolo particolare – non risponde delle passività ereditarie.

Ciò premesso, per comodità espositiva faremo riferimento solamente all’eredità.

Com’è noto, quest’ultima si devolve per legge o testamento (art. 457 c.c.). Nel primo caso si parlerà di successione legittima (artt. 565 ss. c.c.) mentre nell’altro caso di successione testamentaria (artt. 587 ss. c.c.).

1.1 Spese della successione

Sia che si tratti di successione ex lege o successione tramite testamento, in ambo i casi dovranno essere calcolate le tariffe del notaio per la successione: di norma, il costo delle tariffe varia in proporzione rispetto al valore del patrimonio ereditario, e va dai 300 euro per i valori molto bassi fino a cifre anche
da 2000 Euro per patrimoni di grande portata

Inoltre, alla parcella del notaio andranno sommate tasse, tributi, marche da bollo e soprattutto le imposte.

Ciò a riguardo - come detto - nel caso di successione legittima l’erede subentra in tutti i rapporti patrimoniali del de cuius. Tutte le attività e le passività devono essere indicati dal successore in un documento chiamato “dichiarazione di successione”, i cui dati saranno utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per calcolare le imposte da pagare.

Le principali imposte che i successori sono tenuti a pagare sono tre:

  • imposta di successione, calcolata sull’intera base imponibile (attività meno passività);
  • imposta di trascrizione (o ipotecaria), calcolata sul valore del totale dei beni immobili;
  • imposta catastale, anch’essa calcolata avuto riguardo ai soli beni immobili.
     

Ci sono casi in cui tutte le imposte (o solo alcune) non sono dovute: non si deve all’erario nessuna imposta nel caso in cui – ovviamente – si rinunci all’eredità (artt. 519 ss. c.c.), o anche qualora a succedere siano il coniuge e/o i parenti in linea retta e vi siano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • non siano presenti beni immobili (o diritti reali sugli stessi);
  • l’attivo ereditario non superi gli Euro 25.822,84.
     
Non è dovuta invece la sola imposta di successione nel caso in cui a succedere siano coniuge e/o il parente il linea retta e la base imponibile è inferiore o uguale alla franchigia di riferimento (al momento è fissata in un milione di euro per ciascuno). 
 
Se la base imponibile supera la franchigia, i summenzionati soggetti pagheranno un’imposta di successione del 4% sull’eccedenza.
Infine, non sono dovute le imposte di trascrizione e catastali qualora nell’eredità non siano presenti beni immobili.
 
In caso contrario la prima è pari al 2%, mentre l’imposta catastale si somma nella percentuale dell’’1% del valore commerciale che i beni immobili avevano alla morte (esempio: immobile del valore di 1.000.000 euro. Imposta ipotecaria di 20.000 euro + imposta catastale 10.000 euro).
 

Queste due imposte sono dovute invece in misura fissa (200 euro cadauna) se il successore può usufruire della c.d. agevolazione prima casa, i cui requisiti per profittarne sono i seguenti:

 

1.l’erede:

 

  • deve risiedere nel comune dove è posto l’immobile, oppure dichiarare di trasferirvi la propria residenza entro 18 mesi dalla morte del defunto, oppure svolgere la propria attività lavorativa nel comune dov’è posto l’immobile;
  • non deve essere proprietario di altri immobili siti nel comune in cui è posto l’immobile, né di essere titolare di altri diritti (usufrutto, uso o abitazione) su un immobile ricadente nello stesso comune;
  • non deve essere proprietario o vantare altri diritti (in nessuna parte del territorio nazionale) su altro immobile acquistato con l’agevolazione prima casa.

2. l’immobile:

  • non deve essere di lusso;
  • non deve essere accatastato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Da precisare che anche se uno solo dei successori possiede i requisiti suddetti, l’imposta agevolata si estenderà a tutti gli altri successori che ereditano lo stesso bene e non godono dei requisiti.
 

2. Donazione: aspetti generali


La donazione come sappiamo è un atto inter vivos in base al quale una parte (detta donante) – per spirito di liberalità – arricchisce un’altra parte (detta donatario) senza ricevere alcun corrispettivo (art. 769 c.c.).

Rientra perciò nella categoria dei contratti a titolo gratuito.

La donazione richiede, per la sua validità, una forma (ad substantiam) particolare che è quella propria dell’atto pubblico (art. 782 c.c.), sia che si tratti di beni immobili che di beni mobili. A ciò si aggiunge la presenza necessaria di due testimoni nata dall’esigenza di mettere nelle condizioni il donante di riflettere seriamente sul tipo di atto che andrà a porre in essere (ossia lo spossessamento di un proprio diritto senza ricevere alcun corrispettivo).

2.1 Spese per la donazione

Dunque, come sopra anticipato, anche nella donazione (a meno che non si tratti di beni mobili di “modico valore” ex art. 783 c.c.) dovranno essere calcolate i compensi spettanti al notaio, poiché prescritta la forma dell’atto pubblico.

Ad ogni modo, in passato la scelta tra donazione e successione ricadeva quasi sempre nella prima, soprattutto quando vi erano più coeredi.
Il discrimen consisteva nella fatto che, mentre nella successione l’aliquota da pagare veniva determinata avuto riguardo all’intero asse ereditario, nella donazione il patrimonio poteva essere frazionato e l’aliquota veniva dunque considerata singolarmente, con conseguente risparmio fiscale.

Oggi invece le regole tassative sono le stesse in entrambi gli istituti. Le aliquote sono fisse e non progressive e quindi frazionare il patrimonio non produce alcun effetto.
Dunque l’imposta sulle donazioni, si calcola anch’essa in base ai rapporti di parentela e al valore dell’immobile. Ad es. per la casa donata al figlio c’è anche in questo caso una franchigia di 1 milione di euro (fino al quale non si paga l’imposta sulla donazione) e si applica l’aliquota più bassa (4%) sul valore
dell’immobile che supera il milione di euro.

Inoltre, anche nella donazione ci sono da pagare le imposte ipotecarie (del 2%) e catastali (dell’1%).
 

Di seguito una tabella riassuntiva delle regole sulle imposte di entrambi gli istituti.
 

Imposte Successione e Donazione

 

3. Considerazioni finali


Stante tutto quanto suddetto vediamo adesso gli aspetti marginali dei due negozi ma non per questo meno importanti.

La donazione potrebbe essere scartata in favore della successione perché nel primo caso potrebbe essere complicato rivendere un immobile avuto in donazione, in quanto eventuali legittimari lesi (o pretermessi) ovvero terzi aventi causa dal donatario potrebbero vantare dei diritti a seguito dell’atto donativo.

Difatti, solamente dopo 20 anni dalla trascrizione dell’atto il terzo acquirente di un immobile donato non correrà rischi di azioni e comunque, solo decorsi 10 anni dalla morte del donante si prescriveranno le azioni volte a impugnare la donazione.

Inoltre, permarrà sempre la difficoltà di ottenere dalle banche un mutuo ipotecario (iscrivendo ipoteca sull’immobile donato), alla luce della lunga incertezza del rischio di azioni sopramenzionata.

Di contro, a vantaggio della donazione rimane il fatto che, mentre con tale negozio le parti (donante e donatario) conosceranno perfettamente la tassazione vigente al momento dell’atto, sarà di contro impossibile ipotizzare quale sarà il futuro trattamento fiscale della successione (stante l’incertezza dell’evento morte del de cuius) e soprattutto con quali percentuali saranno calcolati le imposte sugli immobili (le quali, si precisa, in Italia sono considerate tra le più basse d’Europa, quindi sicuramente destinate ad aumentare).

Un altro punto a favore della donazione si rinviene nella c.d. “donazione con riserva di usufrutto” art. 796 c.c.), in base al quale il donante cede solamente la nuda proprietà di un immobile con riserva di usufrutto in suo favore.

In questo caso le tasse si pagano solo sul valore della nuda proprietà, calcolato in base all’età dell’usufruttuario. Si passa da un 5% del valore della nuda proprietà se a donare è un soggetto di età inferiore o uguale a 20 anni, sino ad arrivare al 90% se il donante ha tra i 93 a 99 anni.

Inoltre il calcolo si basa anche al rapporto di parentela tra il donante ed il donatario su una base imponibile pari alla rendita catastale moltiplicata per:

  • 115,5 se oggetto della donazione è la prima casa;
  • 126 in caso di seconda casa.

In conclusione, la convenienza tra successione e donazione dovrà essere valutata caso per caso,  soprattutto avuto riguardo all’effettiva esigenza momentanea di disfarsi (nella prospettiva del de 

cuis/donante) o entrare nella disponibilità (nella prospettiva dell’erede/donatario) dei beni in questione.

Giacomo Fei

 

Fonti Normative
- Codice Civile: Artt. 457, 519 ss., 565 ss., 587 ss., 769, 782, 783, 796.
- Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346: Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni

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