Le regole che disciplinano l'eredità a causa di morte

La successione ereditaria, segue regole diversificate, a seconda che il defunto abbia redatto o meno il testamento, purché esso sia valido. Vediamo i dettagli.

 

 

1. Successione legittima, testamentaria e necessaria.

L'argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del diritto successorio, e più precisamente, le tipologie di successione ereditaria e gli adempimenti da espletare, a seguito della morte del defunto. 

La successione a causa di morte, può avvenire:

  • in base alle disposizioni di legge, cd. successione legittima, qualora il defunto sia scomparso senza lasciare testamento oppure in presenza di un testamento dichiarato nullo o annullato ovvero non disciplinante l’intero patrimonio ereditario, oppure
  • in base alle disposizioni di ultima volontà, contenute nel testamento redatto dal defunto secondo una delle modalità prescritte dall’ordinamento, cd successione testamentaria.
 
Il fondamento della successione legittima, risiede nella necessità che il patrimonio appartenuto al defunto non rimanga senza un titolare, mentre la successione testamentaria,  si fonda sulla libertà del testatore di disporre liberamente dei propri beni, per il momento successivo alla sua morte, seppur entro i limiti imposti dalla legge. 
 
Al riguardo, s’inserisce la successione necessaria, ossia una condizione che accomuna le due tipologie di successione ereditarie, essendo previsto in ambedue i casi, che gli eredi abbiano diritto ad una quota intaccabile del patrimonio ereditario. 
 
Nelle successione legittime, è direttamente la legge, ad indicare la quota spettante agli eredi legittimi, mentre in quelle testamentarie, il testatore, può disporre liberamente del proprio patrimonio, entro i limiti della porzione disponibile, dovendo necessariamente riservare ai prossimi congiunti, definiti eredi legittimari (coniuge, figli e ascendenti), la quota di legittima, che non può essere lesa dalle disposizioni testamentarie, pena in caso contrario, la possibilità di esercitare l’azione di riduzione.

 

1.2 La successione a titolo universale e a titolo particolare

 

La successione testamentaria, può essere distinta:
  • titolo universale (eredità), quando il testatore abbia disposto, nel testamento, la successione dell’erede nell’intero patrimonio o in una quota di esso; 
  • a titolo particolare (legato), qualora il testatore, abbia stabilito, la successione soltanto in o più diritti o rapporti determinati e non invece in una quota ereditaria.

Le principali differenze tra successione a titolo universale e a titolo particolare, investono: 

  • l’accettazione, dovendo l’erede esprimere la volontà, espressa o tacita, di accettare l’eredità, mentre nel legato, l’attribuzione al legatario, avviene di diritto, pur essendo permessa la rinuncia di quest’ultimo; 
  • le passività ereditarie: in quanto l’erede subentra nei rapporti passivi del defunto e di conseguenza risponde dei debiti da questi contratti, anche col proprio patrimonio, salvo per l’accettazione col beneficio d’inventario, mentre, il legatario non risponde dei debiti ereditari, salvo che non sia stato direttamente il testatore a disporne il soddisfo, ma comunque il legatario sarà obbligato solo entro il valore del legato ricevuto. 
 

2. La dichiarazione di successione

Uno degli adempimenti necessari, in caso di successione a causa di morte, è la presentazione, entro un anno dalla morte del defunto, della dichiarazione di successione, all’Agenzia delle Entrate del luogo di residenza del defunto oppure dell’ultima residenza nota, qualora risiedeva all’estero. 

 
È un adempimento fiscale, necessario alla determinazione dell'imposta di successione, da parte dell’Agenzia medesima, a cui sono obbligati, i soggetti che succedono nel patrimonio ereditario, e che tal fine attraverso la dichiarazione di successione, rendono noto al fisco, il preciso ammontare del patrimonio appartenuto al soggetto defunto, su cui grava l’imposta di successione.
 
La dichiarazione di successione, va presentata:
  • dagli eredi o legatari nonché dai loro rappresentanti (anche in caso di dichiarazione giudiziale di assenza o morte presunta);
  • dall’amministratore ereditario;
  • dal curatore dell’eredità giacente;
  • dall’esecutore testamentario.
 
L’obbligo di presentare la dichiarazione di successione, è escluso a favore dei prossimi congiunti del defunto, qualora l’attivo ereditario non superi il valore di 100.000€ e non siano presenti beni immobili oppure diritti reali immobiliari.
 
La dispensa dalla dichiarazione, è riconosciuta anche all’erede o legatario, che abbia rinunciato a succedere al defunto, anteriormente al decorso dell’anno, utile a rendere la dichiarazione medesima, oppure qualora abbia chiesto la nomina del curatore ereditario, non trovandosi in possesso dei beni dell’eredità stessa.

 

2.1 L’imposta di successione

A seguito della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate, calcola l’ammontare dell’imposta di successione, gravante sul patrimonio ereditario, e notifica agli eredi, l’avviso di liquidazione.

L’imposta di successione, va saldata entro i successivi 60 giorni, tramite il modello F24, salvo che sia superiore a 1.000 €, potendo in tal caso chiedere il pagamento rateale.
L’imposta di successione è dovuta dagli eredi o legatari del defunto, anche nel caso di successione, aperta a seguito di dichiarazione giudiziale di assenza o morte presunta.
Sono considerati eredi, fiscalmente, i soggetti che possono subentrare nel patrimonio del defunto, fin quando non si sia prescritto il termine decennale per accettare l’eredità.
 
Sono invece esclusi dal pagamento, gli eredi o legatari che abbiano rinunciato per iscritto ai propri diritti successori o chiesto la nomina di un curatore ereditario, purché tali formalità siano avvenute, entro un anno dalla morte del defunto e ne sia stata data comunicazione all’ufficio di registro competente.
L’importo dovuto da ogni soggetto obbligato, è calcolato sul valore della quota ereditaria o del legato ricevuto. 
 
Tuttavia, nei confronti dell’erario, gli eredi rispondono solidalmente del pagamento per intero dell’imposta, avendo poi diritto di rivalsa, nei confronti dell’erede inadempiente.
 
La responsabilità solidale dell’erede, è tuttavia limitata alla sola quota ereditaria in caso d’accettazione col beneficio d’inventario oppure entro il limite di valore dei beni ereditari posseduti senza accettare l’eredità, ed infine nel caso del legato, il legatario risponde soltanto entro il limite di quanto ricevuto.
 
Sono previste diverse tipologie di franchigie, nei confronti dei soggetti obbligati, al di sotto delle quali non è dovuta l’imposta di successione, suddivise in base al grado di parentela col defunto:
  • franchigia fino a 1.000.000 € di valore dell’eredità e aliquota al 4%, per l’eccedenza per il coniuge, figli ed ascendenti;
  • franchigia di € 100.000 € e aliquota al 6% per l’eccedenza verso fratelli e sorelle del defunto;
  • nessuna franchigia per gli altri parenti fino al 4° grado ed affini fino al 3° grado, con aliquota al 6%; 
  • nessuna franchigia per gli altri soggetti, con aliquota al 8%
 
La franchigia, è pari a 1.500.000 €, per l’erede o legatario disabile.
 
Fonti normative
Decreto Legislativo 31 Ottobre 1990, n. 346: Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471: Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.
 
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