Quanto costa la successione?

Dichiarazione di successione, imposte ereditarie e adempimenti.

Quanto costa la successione

1. Apertura della successione e fasi successive

Con il termine successione il codice civile indica, in generale, il fenomeno per cui un soggetto subentra ad un altro nella titolarità di uno o più diritti al momento del decesso

La successione per causa di morte è una delle ipotesi più importanti perché l’ordinamento si preoccupa di tutelare il patrimonio e garantire che non resti privo di titolare. Con il termine eredità (o successione a titolo universale) si indica proprio il complesso dei rapporti patrimoniali trasmissibili, sia attivi che passivi (debiti), diversamente dal “legato” che indica invece solamente uno specifico lascito.

L’art. 456 del codice civile stabilisce che la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
Si tratta di una disposizione normativa importante perché permette di risolvere eventuali controversie sulla legge che deve applicarsi (es. legge italiana o legge straniera) ed anche quale legge deve essere applicata se sono intervenuti dei cambiamenti (varrà la legge vigente al momento della morte, salvo i casi specifici di retroattività).

Una volta stabilito il criterio e il momento in cui si apre la successione si deve vedere a chi spetta il patrimonio ed in quale misura, è la cosiddetta fase della delazione dell’eredità.La successione può essere legittima, se la regola la legge, oppure testamentaria, se la regola un testamento.
L’accettazione dell’eredità è la terza fase della successione, quando il chiamato a succedere dichiari di voler accettare il lascito a lui destinato. 

Esistono due tipologie principali di accettazione: 
  • la prima è l’accettazione pura e semplice in cui l’effetto principale è quello della confusione tra patrimoni (quello del defunto e quello dell’erede), che diventano uno solo. L’erede cioè subentra sia nell’attivo che nel passivo, ed è dunque tenuto a pagare, se sussistono, tutti i debiti del defunto. Si parla di accettazione pura e semplice espressa quando è fatta con atto pubblico o scrittura privata che indichino la volontà di acquistare l’eredità. Si parla di accettazione pura e semplice tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare.
    Si parla di accettazione pura e semplice presunta quando il chiamato all’eredità compie degli atti che avrebbe diritto a fare solo se fosse erede, e che determinano automaticamente l’accettazione.
  • La seconda è l’accettazione con beneficio di inventario in cui non si verifica la confusione col patrimonio del de cuius e quindi l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti. La facoltà di accettare con beneficio d’inventario ha carattere personale: ciò significa
    che la può compiere solo il successore. La ragione è dovuta al fatto che accettare con beneficio d’inventario può significare mancanza di fiducia alla memoria del defunto. Quindi, la legge lascia alla valutazione personale del defunto l’opportunità di usare questa possibilità.
    Esiste invece obbligo di accettazione con beneficio d’inventario per i soggetti incapaci (sia assoluti che relativi) e per le persone giuridiche (escluse le società). Ciò per tutelarli dalla responsabilità verso i debitori del defunto. L’accettazione con beneficio di inventario può essere solo espressa, perché va fatta con una dichiarazione davanti ad un notaio o davanti al cancelliere del tribunale del luogo in cui s’è aperta la successione. Ad essa segue l’obbligo di inventario, che va fatto entro 3 mesi dall’apertura della successione se il chiamato è già in possesso dei beni ereditari. Oppure, se il chiamato non è in possesso dei beni ereditari, può essere fatto fino a quando non si
    prescriva il diritto di accettazione.

1.2 Il contenzioso ereditario

Ora posto che è sempre meglio evitare un contenzioso ereditario e dunque perseguire un buon accordo tra parenti, ciò nondimeno in caso di una causa inevitabile per far valere le proprie ragioni o per il verificarsi di una lesione della quota legittima (ovvero spettante per legge all’erede) o per un testamento non conforme alla legge o per qualsiasi altro motivo, appare necessario rivolgersi ad un professionista, avvocato principalmente, per farsi seguire non solo nella fase transattiva o soltanto tecnico amministrativa, ma anche per qualsiasi consiglio in ordine alla divisione ereditaria e alle fasi giudiziali che ne potrebbero seguire.

I tempi di un processo in materia ereditaria sono piuttosto lunghi in ragione proprio del carattere tecnico e degli interessi squisitamente economici che entrano in ballo, senza tener conto degli eventuali rancori familiari che inevitabilmente in queste vicende finiscono per entrarvi. La consulenza di un professionista esperto può evitarvi onerosi esborsi economici ed inutili lungaggini processuali.

2. Costi della successione e adempimenti

Al di là degli aspetti giuridici molto importanti che riguardano la materia delle successioni ereditarie, un rilievo non trascurabile hanno i doveri fiscali e i conseguenti adempimenti verso lo Stato che derivano non solo da obblighi fiscali ma anche e soprattutto dalla certezza della trasmissibilità dei beni e della loro “tracciabilità”. 
La rilevanza pubblica di tali adempimenti non è trascurabile non a caso nelle varie fasi, importante è il coinvolgimento anche della figura del Notaio, che nel nostro ordinamento riveste un ruolo importantissimo.

Uno dei primi adempimenti infatti, al di là delle vicende che possono seguire all’apertura della successione tra i familiari, è la cd. Dichiarazione di successione, che deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari in un termine preciso ovvero entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, è bene ricordarlo con la data del decesso del contribuente ovvero del de cuius.

La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente tramite i servizi telematici, per mezzo di un intermediario abilitato o presso l'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate che fornisce tutti i chiarimenti in merito.

2.1 I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

  • gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o - non essendo nel possesso dei beni ereditari - chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali;
  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
  • gli amministratori dell’eredità
  • i curatori delle eredità giacenti
  • gli esecutori testamentari
  • Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.

    2.2 Contribuenti esonerati

    Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.

    Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre auto-liquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali (per esempio, per le formalità ipotecarie). 

    Il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione - convenzionato con l'Agenzia delle Entrate - e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica, identificati dal relativo codice fiscale. 

    Per questo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice Iban del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente.

    Se la nuova dichiarazione di successione viene presentata tramite l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento può avvenire anche con il modello F24 o con addebito in conto corrente. In quest’ultimo caso occorre compilare preventivamente un modello apposito dell’Agenzia delle Entrate da consegnare all’ufficio.

    2.3 Il versamento dell'imposta di successione

    L’imposta di successione liquidata dall’ufficio territoriale competente sulla base della dichiarazione presentata può essere pagata anche a rate, con queste modalità:

    • almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione
    • la parte restante, è versata in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. 
    La rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro. 

    La decadenza è esclusa in caso di “lieve inadempimento”, cioè:

    • tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.
    • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro
    Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.

    Appare evidente come la determinazione dell’asse ereditario ovvero la consistenza della massa dei beni caduta in successione, vada esattamente determinata in ragione anche di eventuali donazioni effettuate in vita e delle cd. collazioni che possono aumentarne il valore. In questo senso, nella quantificazione dei beni ricadenti nella successione e la determinazione delle relative quote, fondamentale è l’apporto delle conoscenze di un
    notaio, tecnici qualificati e soprattutto di un avvocato competente in materia, anche al fine di evitare un contenzioso inutile e dispendioso. 

    Soprattutto e anche in caso di cause di una certa importanza l’avvocato riveste un ruolo fondamentale nella risoluzione delle controversie ereditarie, ove ad esempio vi sia la lesione di una quota legittima, di un’eredità indivisa o di un testamento contra legem.

    Gilberti Michele Antonio

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