Documenti necessari per acquisire la doppia cittadinanza

La doppia cittadinanza è uno strumento che permette di evitare noie burocratiche, ad esempio quando ci si trova a dover lavorare in un paese diverso da quello di origine.

Cos'è la doppia cittadinanza

La doppia cittadinanza è uno strumento che permette di evitare noie burocratiche, ad esempio quando ci si trova a dover lavorare in un paese diverso da quello di origine, in modo da poter avviare in modo più semplice una qualsiasi attività o per partecipare attivamente alla vita pubblica di quel Paese. 

Tuttavia le leggi relative all’acquisizione della doppia cittadinanza variano radicalmente da Stato a Stato, dunque non sempre è possibile ottenerla. Per i nostri cittadini questa fattispecie è regolata dalla legge 91/1992, la quale consente di possedere una cittadinanza straniera conservando quella italiana, avendo anche la possibilità di rinunciare a quest’ultima qualora si dovesse risiedere o stabilire la residenza all’estero (art. 11, legge n. 91 del 1992).

Naturalmente, questo vale per quei paesi che permettono l’ipotesi di una doppia cittadinanza con l’Italia, ma esistono molti Stati che non riconoscono questa eventualità, persino all’interno dell’Unione Europea: è possibile, ad esempio, ottenere la cittadinanza spagnola, ma solo rinunciando a quella del paese d’origine, in quanto la Spagna non permette la doppia cittadinanza né con l’Italia, né con nessun altro paese al mondo. 

Allo stesso modo esistono molti altri Stati che non consentono il doppio passaporto ai propri cittadini, tra cui vale la pena citare paesi quali Austria, Bosnia, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Nigeria, Norvegia, Ucraina…

L’elenco potrebbe proseguire a lungo: ovviamente ai cittadini di tutti questi Stati è permesso richiedere una cittadinanza straniera, ad esempio quella italiana, andando tuttavia a perdere la cittadinanza d’origine, e con essa i diritti a partecipare alla vita pubblica del proprio paese natìo.

La doppia cittadinanza per i cittadini stranieri

Per quei paesi che lo consentono, la legge 91/1992 regola anche i vincoli e le procedure specifiche necessarie ai cittadini stranieri che vogliono il doppio passaporto richiedendo la cittadinanza italiana. Quest’ultima si basa sul diritto sanguigno, vale a dire che è considerato cittadino italiano il figlio di madre o padre italiano, ma non il figlio di genitori stranieri, anche se nato in Italia.

Può ottenere la cittadinanza italiana anche:

  • lo straniero adottato da un cittadino italiano, se maggiorenne e se risiede in Italia almeno per i cinque anni successivi all’adozione; 
  • lo straniero che ha prestato servizio per almeno cinque anni alle dipendenze dello stato, anche all’estero; 
  • lo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, oppure quattro anni se si tratta del cittadino di uno Stato membro delle Comunità Europee, o ancora, cinque anni nel caso di un apolide, vale a dire una persona priva della cittadinanza d’origine e che ancora non ne possiede un’altra (art. 9, legge n. 91 del 1992).

Procedimento e documenti necessari per acquisire la doppia cittadinanza

All’articolo 9 della 91/1992 si aggiunge inoltre il 9-bis, inserito all’articolo 12 della legge 94/2009, che ai commi 1 e 2 specifica come, ai fini dell’acquisto della cittadinanza, l’interessato debba presentare un’istanza o dichiarazione soggetta ad un pagamento di 200 euro, a cui va allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.

A questo punto la richiesta per ottenere la cittadinanza italiana va presentata per via telematica, registrandosi sul sito del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno. 

Vanno inviati inoltre, insieme alla domanda, numerosi documenti tra cui:

  • la ricevuta del pagamento di 200 euro di cui sopra, da effettuare in un ufficio postale; 
  • l’estratto dell’atto di nascita, per le donne sia con il cognome da nubile che da sposata, oppure allegando anche il certificato di matrimonio; 
  • l’attestato di iscrizione anagrafica per i cittadini comunitari, il titolo di soggiorno per i cittadini extracomunitari, o ancora il certificato che riconosce lo status di rifugiato o apolide; 
  • lo stato di famiglia; 
  • la data del primo ingresso in Italia; 
  • il certificato di residenza per i Comuni in cui il richiedente ha risieduto in attesa della cittadinanza (nel caso di trasferimenti da un Comune ad un altro vanno indicate le date precise in cui essi hanno avuto luogo); 
  • i redditi percepiti nonché regolarmente dichiarati negli ultimi tre anni; 
  • ed infine una marca da bollo da 16 euro.

Nel caso visto in precedenza di uno straniero che richieda la cittadinanza dopo aver prestato un periodo di servizio alle dipendenze dello Stato, è necessaria tutta la documentazione inerente a tale servizio, così come in altri casi specifici possono rendersi necessari altri documenti come un certificato di adozione oppure di cittadinanza italiana di un genitore.

Il Ministero dell’Interno, una volta ricevuto un fascicolo di richiesta di cittadinanza, chiederà il parere del Consiglio di Stato: in caso di esito positivo verrà emesso un decreto che concede la cittadinanza italiana al richiedente, che entro un lasso di tempo di 6 mesi dovrà infine prestare giuramento di essere fedele alla Repubblica, osservando la Costituzione e le leggi dello Stato (art. 10, legge n. 91 del 1992).

Prestato giuramento, l’interessato diventerà ufficialmente cittadino italiano, ottenendo così, se concesso dai regolamenti del paese d’origine, la doppia cittadinanza

Fonti normative

  • legge 91/1992
  • 94/2009

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