Tutto ciò che devi sapere sull’adozione internazionale

Sono molte le famiglie italiane che intendono adottare un minore straniero, e le famiglie straniere o italiane residenti all’estero che intendono adottare un minore italiano. Il percorso può sembrare tortuoso, ma vediamo passo per passo quale procedura si deve seguire e quanto costa l’adozione internazionale.

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1. Quali sono i requisiti per avviare un processo di adozione internazionale?

In Italia, possono adottare un minore straniero sia le persone italiane o straniere residenti in Italia, che i cittadini italiani residenti in uno stato estero. La procedura sarà leggermente diversa in questi due casi. La disciplina dell’adozione internazionale in Italia è regolata dalla legge n.184/83 come modificata dalla legge n.149/2001

I presupposti dell’adozione internazionale sono: 

  • un minore che versa in stato di abbandono, ovvero privo di assistenza morale o materiale da parte dei genitori e non siano possibili forme di tutela nel suo Stato di origine; 
  • la coppia deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per un’adozione legittimante di un minore italiano.

Chi vuole adottare un bambino straniero deve rispettare requisiti specifici, oggetto di valutazione del Tribunale dei minorenni competente e degli assistenti sociali. 

I requisiti fondamentali stabiliti dalla legge sono: 

  • I coniugi devono essere residenti in Italia o essere cittadini italiani residenti all’estero;
  • Stabilità della coppia: i coniugi devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni, o devono aver convissuto in modo stabile e continuativo per un periodo di almeno tre anni. Tra loro non deve sussistere separazione nemmeno di fatto;
  • La differenza di età tra i coniugi e l’adottato deve essere compresa tra i 18 e i 45 anni. Tale limite può essere derogato in alcuni casi specifici, per i coniugi che adottano due o più fratelli, se hanno già un figlio naturale minore, o quando uno solo dei due coniugi supera il limite massimo di età di non più di 10 anni.
  • I coniugi devono essere riconosciuti come idonei all’adozione e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che desiderano adottare. Tale dichiarazione deve esser stata emanata da parte del Tribunale per i minorenni del loro territorio (decreto di idoneità all’adozione). 

2. Quali sono i modi con cui avviare le procedure di adozione internazionale?

La coppia che intende iniziare il percorso adottivo deve rivolgersi al Tribunale per i minorenni del distretto in cui è residente, presentando una dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero e richiedendo che il Tribunale dichiari la loro idoneità.

Il Tribunale può decidere immediatamente sulla non idoneità per manifesta carenza dei requisiti degli aspiranti genitori. Negli altri casi, il Tribunale trasmette entro 15 giorni dalla presentazione, una copia della dichiarazione di disponibilità ai Servizi Socio-Assistenziali degli enti locali per verifiche e controlli. 

I Servizi effettuano un’indagine sulla situazione personale, familiare e sanitaria della coppia, anche mediante colloqui individuali atti a conoscere i coniugi e valutare le loro capacità genitoriali. I servizi sociali trasmettono nei successivi 4 mesi una relazione completa al Tribunale dei minorenni competente.

Il Tribunale emette entro 2 mesi un decreto di idoneità o di non idoneità ad adottare sulla coppia aspirante. I coniugi che hanno ottenuto l’idoneità all’adozione internazionale devono affidare l’incarico ad un Ente entro 1 anno dalla pronuncia del decreto. Il Decreto deve essere trasmesso alla Commissione per le adozioni internazionali e all’ente autorizzato ad avviare l’iter adottivo. 

Al termine della procedura l’autorità straniera emette un provvedimento di autorizzazione a procedere con l’adozione internazionale o con l’affidamento del minore. L’autorità trasmette in Italia il provvedimento anche alla Commissione, la quale valuterà se l’adozione risponde all’interesse del minore. In questo caso, autorizza l’ingresso del minore nel territorio italiano e la sua residenza permanente.

Il minore sarà accompagnato in Italia dai genitori adottivi, con i quali vivrà stabilmente. Nel caso in cui l’autorità straniera emetta invece un provvedimento di affidamento, il Tribunale lo riconosce come provvedimento preadottivo per massimo un anno, dopodiché può pronunciare l’adozione se nell’interesse del minore. 

L’iter dell’adozione internazionale si conclude con la trascrizione da parte del Tribunale per i minorenni del provvedimento di adozione nei registri di stato civile.

3. Procedura da seguire per l’adozione all’estero

Le coppie italiane o miste che risiedono all’estero da meno di due anni, devono necessariamente seguire la normativa italiana. La procedura da seguire sarà quella ordinaria dell’adozione internazionale disciplinata dagli articoli 29 e seguenti della legge n.184/83. 

I coniugi devono presentare istanza di dichiarazione di disponibilità ad adottare al Tribunale dei minorenni italiano del luogo di ultima residenza in Italia, ovvero presso le autorità consolari del luogo di attuale residenza in base alle procedure adottate dai singoli tribunali. Una volta ottenuto il decreto di idoneità, i coniugi dovranno conferire l’incarico ad un ente italiano e la procedura si svolge secondo le fasi ordinarie. 

Se la coppia risiede all’estero da oltre due anni, gli adottanti possono scegliere se seguire la procedura stabilita dalla normativa italiana oppure quella del paese in cui risiedono. Se scelgono quest’ultima, il provvedimento non sarà automaticamente riconosciuto in Italia ma dovrà essere riconosciuto dal Tribunale per i minorenni italiano, su istanza degli adottanti.

4. Quanto costa l’adozione internazionale 

Le coppie che intraprendono il percorso di adozione internazionale devono sostenere notevoli costi per i servizi sia in Italia che all’estero. Tali costi variano in base all’ente cui la coppia decide di affidare la procedura.

In Italia, i costi includono solitamente servizi di assistenza formativa, accompagnamento adottivo e sostegno psicologico, oneri amministrativi e alcuni servizi post adozione. Tali costi variano dai € 5.000 – 8.000. 

All’estero, i costi variano notevolmente in base al paese di adozione del minore. Le coppie devono sostenere costi minori per adottare minori in paesi vicini all’Italia, come Romania, Albania, Moldavia e Bulgaria, dove i costi variano da € 5.000 a € 6.000

Per adottare un minore in paesi più lontani, come Cina, Haiti, Russia India e Perù le coppie devono prepararsi a sostenere costi che variano da € 7.000 – 17.000. Sono invece esclusi i costi relativi al volo, trasferimenti e spese relative al soggiorno della coppia nello stato di provenienza del minore. I coniugi possono usufruire di detrazioni fiscali delle spese sostenute per l’adozione internazionale. Per usufruire di tali detrazioni non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo, né che la procedura sia andata a buon fine. Ai fini della detraibilità è importante che le spese siano accuratamente documentate.

5. Fonti normative

- Legge n.184 del 4/05/1983
- Legge 476 del 31.12.1998
- Legge 149 del 28.03.2001
- Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione
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Roberta Rusciano

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