Tassa di successione, quanto si paga?
La tassa di successione è l’imposta dovuta obbligatoriamente allo Stato da coloro che ricevono in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari a seguito della presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate.
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- Cos’è e come funziona la tassa di successione
- Beni tassabili e beni non tassabili
- Aliquote e franchigie dell’imposta di successione
- Come pagare l’imposta di successione
- Quali documenti presentare per la successione
- Successione: il costo del notaio
- Successione immobiliare: l’imposta ipotecaria e catastale
- Fonti normative
1. Cos’è e come funziona la tassa di successione
I soggetti che ricevono in eredità un patrimonio, mobiliare o immobiliare, o un diritto reale hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione e pagare, se dovuta, l'imposta di successione qualora l'eredità sia di un certo valore. Quindi non rappresenta una tassa fissa, ma è un'imposta da calcolare in base ad aliquote variabili e ai soggetti che ereditano i beni.
La dichiarazione di successione deve essere presentata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era residente il defunto, da uno dei soggetti obbligati, entro 12 mesi dalla data di apertura della successione.
I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione sono:
- i chiamati all’eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali;
- gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;
- gli amministratori dell’eredità e i curatori dell’eredità giacenti;
- gli esecutori testamentari.
Risultano, invece, esonerati dall’obbligo:
- i chiamati all’eredità ed i legatari che abbiano rinunciato all’eredità o al legato anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione;
- i chiamati che, non essendo nel possesso dei beni ereditari, abbiano nominato un curatore per l’eredità giacente ai sensi dell’articolo 528 c.c..
Non sussiste, inoltre, l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione, se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- l’eredità sia devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta del defunto;
- l’eredità abbia un valore non superiore a 100.000 euro;
- l’eredità non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.
Dal 2019 è obbligatorio per i contribuenti presentare la dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali direttamente online utilizzando l’applicativo disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, in alternativa potranno rivolgersi ad un intermediario.
2. Beni tassabili e beni non tassabili
I beni ereditati che possono essere soggetti all’imposta sono:
- gli immobili di qualsiasi genere, ad esempio fabbricati (case, negozi, ecc.);
- i diritti di usufrutto e i contratti di locazione;
- terreni agricoli o edificabili;
- azioni e partecipazioni in società;
- beni mobili quali gioielli, opere d'arte;
- conti correnti bancari e postali, denaro, investimenti (per esempio azioni, obbligazioni, fondi fiduciari, vita, ecc.).
Invece, i beni esclusi dall'imposta di successione sono:
- i titoli di debito pubblico e gli altri Titoli di Stato o equiparati;
- le aziende familiari, i rami di aziende e le quote di partecipazione sociali;
- le indennità di fine rapporto di lavoro e le altre indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
- i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimenti giudiziali o transazione;
- i beni culturali sottoposti a vincolo culturale previsto dalle leggi in materia, anteriormente all'apertura della successione e se siano stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione;
- i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione;
- i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale;
- i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, che sono sottoposti a tassazione separata.
3. Aliquote e franchigie dell’imposta di successione
L’imposta viene calcolata sul valore totale dell’eredità del defunto, tenendo conto delle franchigie e delle aliquote predeterminate. La franchigia di successione è la soglia entro la quale si è esenti da tassazione, mentre l’aliquota è la percentuale del reddito, del patrimonio o del valore imponibile, in base alla quale si determina l'imposta dovuta.
Le aliquote applicate, che variano in base al grado di parentela dell’erede, sono:
- del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
- del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 €;
- del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
- dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Le franchigie sono invece le soglie di:
- 1 milione di euro sopra menzionata;
- 000 € sopra menzionata;
- 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.
4. Come pagare l’imposta di successione
L’imposta di successione viene liquidata dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate in cui è stata presentata la dichiarazione, in base ai dati indicati nella stessa e nelle eventuali dichiarazioni sostitutive. Il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione - convenzionato con l'Agenzia delle Entrate - e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica, identificati dal relativo codice fiscale. Per questo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice IBAN del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente.
Se la nuova dichiarazione di successione viene presentata tramite l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento può avvenire anche con il modello F24 o con addebito in conto corrente.
Il pagamento dell’imposta di successione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di liquidazione. Decorso tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora. È possibile anche rateizzare l’imposta di successione pagando però il 20% dell’importo entro i sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione. La restante parte sarà versata in 8 rate trimestrali (12, per importi superiori a 20.000,00 euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento dell’iniziale 20%. La scadenza delle rate avviene l'ultimo giorno di ciascun trimestre. La rateazione, però, non è ammessa per importi inferiori a 1.000,00 €. Inoltre, la decadenza è esclusa in caso di “lieve inadempimento”, e cioè in caso di insufficiente versamento della rata o di tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.
5. Quali documenti presentare per la successione
Per avviare la pratica di successione, relativa ad esempio ad un bene immobile quale la casa, è necessario depositare diversi documenti, quali:
· certificato di morte del defunto;
· stato di famiglia;
· fotocopia dei codici fiscali e dei documenti d’identità del defunto e degli eredi;
· eventuale testamento;
· residenze del defunto e degli eredi;
· atti di acquisto terreni e fabbricati;
· atti di donazione stipulati in vita, e atti di vendita negli ultimi sei mesi di vita;
· eventuale dichiarazione sostitutiva per la richiesta di agevolazione prima casa;
· eventuali successioni precedenti;
· eventuali mutui ipotecari.
6. Successione: il costo del notaio
La dichiarazione di successione è un'adempimento che ha fini fiscali e non necessariamente deve essere redatta da un libero professionista. Quindi non è obbligatorio rivolgersi ad un notaio o ad altro professionista. Generalmente è consigliabile rivolgersi ad un notaio quando gli eredi non sono sicuri dello stato patrimoniale del defunto o nel caso di successione testamentaria. In quest’ultimo caso il notaio dovrà intervenire per la pubblicazione del testamento prima di presentare la dichiarazione di successione. Il costo dell’atto di successione dal notaio varia proporzionalmente al valore dell’eredità e all’asse ereditario. Si può andare da un costo di € 300,00 a circa € 1000,00, a cui occorre poi aggiungere tasse, imposte, tributi, marche da bollo. È sempre consigliabile rivolgersi a più notai e chiedere dei preventivi prima di scegliere a chi rivolgersi.
7. Successione immobiliare: l’imposta ipotecaria e catastale
Se nell’eredità sono coinvolti beni immobili, sarà necessario affrontare anche il pagamento di una imposta ipotecaria e di una imposta catastale. Tali imposte si applicano al valore del bene, solitamente si utilizza il valore catastale.
L’imposta ipotecaria è un tributo indiretto che deve essere pagato tutte le volte che vengono eseguite nei pubblici registri immobiliari delle formalità, come per esempio iscrizioni, trascrizioni, annotazioni, cancellazioni o rinnovazioni; mentre l’imposta catastale deve essere pagata tutte le volte che, in seguito a una donazione, a una successione, a una cessione o alla costituzione di un’ipoteca, viene eseguita una voltura catastale.
Il valore catastale dell'immobile si ottiene moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per 110 nel caso di prima casa; 120 nel caso di fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (esclusi quelli delle categorie A/10 e C/1); 140 nel caso di fabbricati appartenenti al gruppo catastale B; 60 nel caso di fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D; 40,8 nel caso di fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E. Per i terreni non edificabili il valore imponibile si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale già rivalutato del 25%.
Una volta determinato il valore catastale si determina l'imposta ipotecaria nella misura del 2% del valore catastale e l'imposta catastale nella misura dell'1% del valore catastale, con un versamento minimo di 200,00 € per ciascuna imposta.
Nel caso di acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale sono previste una serie di agevolazioni fiscali. Queste agevolazioni interessano chi acquista un’abitazione principale e, in generale, si applicano quando:
- il fabbricato che si acquista appartiene a determinate categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico); A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare); A/6 (abitazioni di tipo rurale); A/7 (abitazioni in villini); A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi). Le agevolazioni prima casa non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
- il fabbricato si trova nel comune in cui l’acquirente ha (o intende stabilire) la residenza o lavora;
- l’acquirente rispetta determinati requisiti (non essere titolare di un altro immobile nello stesso comune e non essere titolare su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su un altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa). Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono riconosciuti anche all’acquirente già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.
Con i benefici “prima casa” sono ridotte sia l’imposta di registro, se si acquista da un privato, sia l’IVA, se si acquista da un’impresa. Inoltre, non sono dovuti imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie sugli atti assoggettati all’imposta di registro e quelli necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari.
Invece, l’imposta ipotecaria e catastale sulla prima casa sono pari a 50,00 € ciascuna, e ad esse si aggiunge un’imposta di registro pari al 2%. Per un immobile da destinare ad abitazione principale comprato da una ditta costruttrice, invece, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale sono pari a 200,00 € ciascuna, e ad esse si aggiunge il versamento dell’IVA pari al 4%.
Martina Rapone
Fonti Normative
Decreto Legislativo n. 346 del 1990
Art. 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006
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