A chi spetta l'eredità se non è presente un testamento ?
Quando una persona sia morta, senza lasciare un testamento, come avviene la distribuzione del suo patrimonio? Vediamo i dettagli.
- La successione legittima
- Gli eredi legittimi
- Successione dei figli
- Successione del coniuge
- Successione dei genitori
- Successione degli ascendenti
- Successione dei fratelli o sorelle
- Successione di altri parenti
- Concorso del coniuge con i figli
- Concorso del coniuge con ascendenti o fratelli e sorelle
- Concorso di genitori o ascendenti con fratelli o sorelle
- La divisione ereditaria
- Fonti normative
1. La successione legittima
L'argomento che tratteremo oggi riguarda il tema della successione, e precisamente, la successione per legge che ricorre qualora il defunto non abbia redatto un testamento o non abbia regolato il suo intero patrimonio nel testamento stesso. Pertanto, l'eredità, in tali circostanze, si devolve agli eredi individuati in base al rapporto parentale che hanno con il defunto.
Difatti, l'eredità si devolve per testamento quando sia stato redatto dal defunto, al fine di distribuire le proprie sostanze per il momento successivo alla propria morte ovvero, per legge, quando manchino, in tutto o solo in parte, le disposizioni testamentarie.
Inoltre, queste ultime non possono ledere i diritti riservati per legge ai soggetti legittimari (cd. quota di legittima).
Si distingue, infatti, tra la quota disponibile e quota legittima. La prima costituisce la porzione del patrimonio, appartenente al defunto, su cui questi può liberamente disporre per il momento successivo alla sua morte. La quota di legittima, invece, è la parte del suo patrimonio su cui egli non può disporre, in quanto riservata obbligatoriamente ai soggetti legati al de cuius da uno stretto rapporto di parentela e precisamente a favore del coniuge, dei figli e degli ascendenti.
Essi rappresentano gli eredi legittimari che si differenziano dagli eredi legittimi, dal momento che, a favore dei primi, l'ordinamento riconosce una quota dell'eredità del de cuius che quest'ultimo non può ledere attraverso le disposizioni testamentarie. Gli eredi legittimi sono coloro che succedono nel patrimonio del defunto, in base a quanto stabilito direttamente dalla legge, poiché in tal caso il defunto non ha provveduto a disporre per testamento ovvero non abbia disposto interamente del suo patrimonio.
2. Gli eredi legittimi
La successione legittima ha luogo nell'ipotesi di eredità senza testamento ovvero di testamento invalido a causa di vizi che comportino la nullità o l'annullabilità ed infine quando il testatore abbia disposto solo parzialmente del proprio patrimonio.
In tali ipotesi, i soggetti chiamati a succedere al defunto vengono individuati sulla base del disposto di cui all'art. 565, cod. civile, secondo cui, nella successione legittima, l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato.
Gli eredi legittimi, quindi, sono individuati:
1) nel consorte del defunto;
2) nei suoi discendenti, e quindi i figli e nipoti;
3) negli ascendenti, ossia i genitori o nonni del defunto;
4) nei parenti collaterali, cioè coloro che, pur avendo un ascendente comune, non discendono l'uni dagli altri, come gli zii ed i cugini;
5) negli altri parenti, fino al sesto grado;
6) ed infine in mancanza, nello Stato.
La devoluzione avviene in base all'ordine di parentela. Ogni ordine esclude quello successivo, e all'interno di ciascun ordine, si prevede che il grado di parentela più prossimo al defunto esclude il grado più lontano.
Particolare è la devoluzione a favore dello Stato, dal momento che essa avviene al fine di assicurare, in mancanza degli altri eredi legittimi, che il patrimonio del defunto non rimanga senza un titolare che amministri i beni ereditari e provveda alle obbligazioni contratte dal de cuius. Per tale motivo, l'acquisto da parte dello Stato ha luogo di diritto senza bisogno di accettazione. Inoltre è l'unico caso di erede necessario, in quanto non può rinunciare all'acquisto dell'eredità. Infine, lo Stato non risponde dei debiti ereditari oltre il valore di quelli acquistati (art. 586, cod. civ.).
Detto ciò, vediamo nello specifico le quote che l'ordinamento assegno ad ognuno di essi.
3. Le quote riservate agli eredi legittimi
3.1 Successione dei figli
L'art. 566 cod. civ. prevede che ai genitori succedono i figli a cui l'eredità è devoluta in egual misura.
Nella categoria di figli, rientrano sia quelli adottati che, però, sono esclusi dalla successione che riguardi i parenti dell'adottante e sia i figli nati fuori dal matrimonio, dopo che sia avvenuto il riconoscimento o l'accertamento giudiziale del rapporto di filiazione.
3.2 Successione del coniuge
Nell'ipotesi in cui, alla morte del defunto, non siano presenti né figli, né ascendenti e né fratelli o sorelle del defunto, ma vi sia soltanto il coniuge, a quest'ultimo è attribuita l'intera eredità (art. 583, cod. civ.).
In caso di matrimonio putativo, ossia quando il coniuge è in buona fede, ignorando la sussistenza di cause d’invalidità del matrimonio, esso è equiparato al trattamento successorio previsto per il coniuge legittimo.
Tuttavia, il coniuge putativo è escluso dalla successione se, al momento della morte, il de cuius era legato ad altra persona da valido matrimonio (art. 584, cod. civ.).
Il coniuge separato dal defunto continua godere dei diritti successori e, pertanto, ad egli è attribuita la stessa quota d'eredità spettante al coniuge non separato purché la separazione non sia stata ad esso addebitata. In tal caso, infatti, avrà diritto soltanto ad ottenere un assegno alimentare qualora ne beneficiava in vita da parte del defunto (art. 585, cod. civ.).
3.3 Successione dei genitori
La legge dispone, in mancanza dei figli o fratelli o sorelle (o discendenti di questi) del defunto, la devoluzione dell'intera eredità al genitore rimasto ovvero suddivisa tra padre e madre in parti uguali quando sono presenti entrambi (art. 568, cod. civ.).
3.4 Successione degli ascendenti
Nell'ipotesi in cui il de cuius, al momento della morte, non aveva figli e non erano presenti né i genitori, né i fratelli o sorelle ovvero i loro discendenti, l'ordinamento riconosce agli ascendenti, ai sensi dell'art. 569 cod. civ., il diritto di ricevere l'intero patrimonio da suddividersi a favore degli ascendenti sia paterni che materni in egual misura. Ove gli ascendenti abbiano diversi gradi di parentela, l'eredità spetterà al grado più vicino al defunto.
3.5 Successione dei fratelli o sorelle
L'art. 570 cod. civ. riconosce ai fratelli e sorelle la devoluzione dell'intera eredità da dividersi in parti uguali qualora non siano presenti né figli, né genitori o ascendenti, al momento della morte del defunto.
È previsto, però, che i fratelli o sorelle unilaterali, ossia che abbiano la stessa madre e padre diverso ovvero lo stesso padre e madre diversa, hanno diritto a ricevere metà della quota ereditaria spettante ai fratelli e sorelle germani, cioè coloro nati dagli stessi genitori.
3.6 Successione di altri parenti
Qualora il defunto sia morto senza avere figli e manchino sia i genitori o gli ascendenti e non vi siano nemmeno fratelli o sorelle, il suo patrimonio spetterà al parente o ai parenti più prossimi entro il sesto grado (art. 572, cod. civ.).
4. Il concorso tra gli eredi legittimi
4.1 Concorso del coniuge con i figli
L'art. 581 cod. civ. stabilisce che, se alla morte del defunto siano presenti sia il coniuge che i figli, il primo avrà diritto a ricevere la metà del suo patrimonio, se concorre con un solo figlio ovvero un terzo, quando vi siano più figli.
4.2 Concorso del coniuge con ascendenti o fratelli e sorelle
La legge attribuisce, ai sensi dell'art. 582 del codice civile, a favore del coniuge del defunto, i due terzi dell'eredità, se esso concorre assieme agli ascendenti e/o fratelli o sorelle pur se unilaterali. Invece, per la devoluzione dell'eredità rimanente, si applica il disposto dell'art. 571, cod. civ. ma, in ogni caso, gli ascendenti hanno diritto di ricevere un quarto dell'eredità.
4.3 Concorso di genitori o ascendenti con fratelli o sorelle
Se alla morte del defunto, oltre al genitore o ai genitori, siano presenti anche i suoi fratelli o sorelle germani, il suo patrimonio verrà suddiviso in parti uguali tra tali soggetti, ma in ogni caso la quota spettante ai genitori, non può essere inferiore alla metà.
Se invece coi genitori concorrono fratelli o sorelle unilaterali, questi ultimi avranno diritto a ricevere la metà della quota spettante ai fratelli o sorelle germani ovvero ai genitori, la cui quota non può essere inferiore alla metà.
Qualora i genitori non possono o non vogliano accettare, l'eredità si devolverà a favore degli ascendenti ove presenti, come previsto dall'art. 569 (art. 571, cod. civ.).
5. La divisione ereditaria
Nell'ipotesi in cui vi siano più eredi, essi diventano comproprietari della massa ereditaria, formandosi tra loro la comunione ereditaria che coinvolge non solo il diritto di proprietà ma anche di usufrutto e di prelazione sulla quota che un altro coerede intenda cedere.
Essa si scioglie a seguito dell'esperimento della divisione ereditaria mediante l’attribuzione a ciascun coerede di una parte dei beni condivisi, corrispondente al valore della quota spettante ad ognuno. Per tale motivo, alla divisione devono partecipare tutti i coeredi, pena la nullità della divisione stessa.
La divisione può essere contrattuale, qualora i coeredi siano d'accordo sulla distribuzione dei beni ereditati, ovvero giudiziale, qualora, in mancanza di un'intesa tra loro, sia adito il giudice al fine di deliberare la divisione e la distribuzione dei beni. Infine, può essere disposta direttamente dal testatore.
Ogni erede può chiedere la quota spettandogli dei beni mobili o immobili ereditari.
Quando i beni immobili sono indivisibili o il loro frazionamento sia pregiudizievole, s'includono interamente nella quota di un coerede, versando un conguaglio per l'eccedenza e, se nessuno sia disponibile, si procede alla vendita all'asta.
Calcolato il valore dei beni, si formano la porzione spettante ad ognuno in proporzione alla rispettiva quota assegnando a sorte quelle uguali e le restanti sono attribuite in base alla quota spettante.
Fonti normative
Codice civile: Libro II Delle Successioni, Titolo II Delle Successioni Legittime, articoli 565 – 586; Libro II Delle Successioni, Titolo IV Della Divisione, articoli 713 – 729.
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