Separazione consensuale: procedura, tempi e costi

La separazione consensuale nasce da un accordo dei coniugi di voler sospendere gli effetti del matrimonio senza arrivare a una litigiosità

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L’istituto della separazione consensuale nasce per sospendere gli effetti del matrimonio, senza rovinare il ricordo della serenità familiare, infatti è possibile solo quando i due coniugi arrivano ad un accordo per separare tutto ciò che è sorto dall’unione.

La separazione consensuale rientra nella fattispecie della separazione giudiziale in quanto sarà poi il giudice a prendere atto della situazione e a determinare la sospensione degli obblighi derivanti dal matrimonio, proprio come d’altronde avviene con la separazione legale.

Istituto diverso è la separazione di fatto la quale a livello giuridico non determina alcun effetto.

Si chiama consensuale perché prevede il consenso espresso di entrambi i coniugi che arrivano a un accordo sulla divisione dei loro beni in comunione e sull’affidamento dei figli nonché sulle possibili questioni collegate a una separazione.

1. In cosa consiste la separazione consensuale e come funziona

La separazione nasce come istituto giuridico quando le azioni tenute dall’altro coniuge diventano insopportabili per proseguire l’unione e pertanto si vuole sospendere ogni effetto, la disciplina prevista dal nostro ordinamento di tipo civilistico è prevista dall’art. 151 c.c..

Infatti, l’unione derivante dal matrimonio determina che i coniugi si assumano reciprocamente i doveri di fedeltà, assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione (art. 143 c.c.).

Entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire in relazione alle proprie sostanze economiche al mantenimento della famiglia e a rispondere dei bisogni che nascono dal vincolo (art. 147 c.c.).

Se i coniugi hanno deciso la fine del sodalizio matrimoniale in sintonia senza particolari astiosità allora la strada è quella della separazione consensuale altrimenti se la litigiosità non consente di trovare un accordo su nulla né sui figli né sul patrimonio allora l’unica soluzione è la separazione giudiziale

2. Gli accordi sui figli nella separazione consensuale

I coniugi, nella fase antecedente alla separazione consensuale, potranno avvalersi della negoziazione assistita per disciplinare tutti i criteri e i punti ai fini della separazione, potranno farsi aiutare da un avvocato esperto in diritto matrimoniale scelto in comune accordo e dalla fase di mediazione dei due avvocati di fiducia.

Se proprio non si riuscisse ad avere l’omologazione della separazione dal Comune, allora bisognerà rivolgersi al Tribunale del luogo.

I coniugi provvederanno di comune accordo a fissare i criteri per la separazione dei beni sorti durante il vincolo e nell’eventualità in cui ci siano dei figli, l’affidamento e il mantenimento di questi ultimi, infatti l’obiettivo da perseguire è quello di creare il meno trauma possibile per i minori.

3. Tempi e costi del processo di separazione consensuale

La separazione consensuale viene richiesta al giudice del tribunale dove è situata la residenza dei coniugi.

La presentazione della domanda viene fatta con ricorso dove vengono dettagliatamente presentate le motivazioni a sostegno del coniuge che la richiede ed eventualmente la richiesta di addebito dei costi del processo (art. 706 c.p.c.).

Il giudice dovrà tentare la conciliazione in quanto non va dimenticato che la separazione non è mai una strada senza uscita poiché è data ai coniugi in qualsiasi momento la possibilità di una riconciliazione con il relativo abbandono della domanda presentata (art. 154 c.c.).

Inoltre, sarà il giudice ad adottare i provvedimenti concernenti i figli per tutelarlo e assicurare una corretta relazione con entrambi i genitori separati.

I tempi per ottenere la separazione rispetto a quella giudiziale sono molto più brevi, così come i costi sono molto più leggeri, infatti non vi è un procedimento tale che venga trattata come una causa vera e propria. Il giudice accertato il fatto che l’unione non sia più possibile prende atto e disporrà la separazione emettendo un decreto di omologazione.

Angelica Sonia Cosi

Fonti normative

art. 151 c.c.

art. 143 c.c.

art. 147 c.c.

art. 706 c.p.c.

art. 154 c.c.

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