Come fare a recuperare un credito da un defunto?
Gli eredi del defunto sono obbligati al pagamento dei debiti contratti dal defunto, quando questi era in vita, in proporzione all’entità del patrimonio ricevuto. Vediamo come funziona.
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1. I debiti e pesi ereditari
L'argomento che tratteremo oggi riguarda il tema del diritto successorio e, più precisamente, la procedura che il creditore deve seguire per il recupero dei crediti, che vantava nei confronti del defunto.
Secondo l’art. 752, cod. civile, gli eredi sono tenuti al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione alla quota stabilita per ciascuno di essi.
Alla regola generale di ripartizione pro quota dei debiti ereditari, fa eccezione l’ipotesi in cui il defunto abbia disposto diversamente nel proprio testamento, stabilendo oneri diversificati tra i soggetti chiamati a subentrare nella titolarità dei suoi diritti ed obblighi.
I debiti ereditari sono tutti i debiti che esistevano in capo al defunto al momento della propria morte, e che si trasmettono assieme alla generalità del suo patrimonio ai soggetti che gli succedono per legge o per testamento.
I pesi ereditari, invece, sono quegli oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione, che gravano sugli eredi per effetto dell’acquisto dell’eredità, concorrendo a formare assieme ai debiti ereditari l’ammontare complessivo del passivo ereditario.
1.1 La procedura per il recupero dei crediti
Il creditore del defunto è tenuto ad agire, per la riscossione del proprio credito, nei confronti degli eredi, inviando la richiesta di pagamento presso l’ultima residenza del defunto, impersonalmente agli eredi stessi, indicandone la qualità di eredi (es. al Sig. Tizio, in qualità di erede del Sig. Caio).
Il creditore può agire soltanto nei confronti di coloro che abbiano già accettato l’eredità, in maniera espressa o tacita, ossia per atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure che abbiano compiuto atti dai quali presupporre la volontà di accettare.
Tuttavia, a salvaguardia del suo diritto di credito, è previsto che il creditore possa chiedere che venga stabilito un termine entro cui il chiamato all’eredità dichiari se accetta o meno l’eredità stessa.
Successivamente all’accettazione dell’eredità, il creditore può agire nei confronti dei singoli eredi, inviando la diffida al pagamento anche al fine di interrompere la prescrizione.
In caso di mancato pagamento, il creditore dovrà citare gli eredi dinanzi al tribunale del luogo ove si è aperta la successione.
Ogni erede è tenuto al pagamento del debito soltanto in base alla quota spettante, tuttavia, se il creditore procedente chiede il pagamento per intero, spetterà all’erede convenuto eccepire la sua posizione di coobbligato passivo pro quota, in mancanza della quale, sarà legittima la richiesta del creditore di pagamento per intero del debito.
In tal caso, l’erede che ha soddisfatto interamente il debito ereditario avrà diritto di rivalsa nei confronti degli altri eredi, sempre in proporzione alla quota di ciascuno di essi.
Non risponde invece, dei debiti ereditari, il legatario, ossia colui che ha ricevuto dal defunto la titolarità di un determinato diritto o rapporto, anziché una quota dell’intero patrimonio ereditario.
Nei suoi confronti, i creditori del defunto, potranno soltanto iscrivere l’ipoteca sul fondo legato.
2. La rinuncia e l’accettazione col beneficio d’inventario
A fronte della richiesta di pagamento da parte del creditore del defunto, il chiamato all’eredità può liberarsi di tale obbligo attraverso:
- il rifiuto dell’eredità, ossia rinunciando a subentrare nella titolarità dei diritti ed obblighi che facevano capo al defunto, venendo considerato come se non fosse stato mai chiamato all’eredità medesima.
La rinuncia va effettuata con apposita dichiarazione, rilasciata al cancelliere del tribunale del luogo ove si è aperta la successione oppure dinanzi ad un notaio.
Successivamente va inserita nel registro delle successioni, al fine di renderla opponibile ai terzi e consentire a costoro di venire a conoscenza della rinuncia stessa.
È necessario che la rinuncia sia gratuita, in quanto ove sia previsto un corrispettivo in denaro oppure sia effettuata solo verso alcuni degli eredi e non nei confronti di tutti, implica l’automatica accettazione dell’eredità.
La rinuncia può essere effettuata entro dieci anni dal momento dell’apertura della successione.
Tuttavia, tale termine non opera, per il chiamato all’eredità, che sia in possesso dei beni ereditari al momento della morte del defunto.
Egli, infatti, è tenuto a redigere l’inventario dei beni entro tre mesi dalla morte, pena in caso contrario l’accettazione tacita dell’eredità.
Per tutelarsi dai debiti del defunto, il chiamato all’eredità, può procedere anche con:
- l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, impedendo, in tal modo, la confusione tra il patrimonio personale ed il patrimonio ereditario.
A differenza dell’accettazione semplice, in cui l’erede risponde anche con il suo patrimonio dei debiti del defunto, accettando col beneficio l’erede risponde dei debiti ereditari, solo nei limiti del patrimonio ereditario acquisito.
In tal caso, infatti, i creditori del defunto, potranno soddisfarsi solo sui beni ereditari e non anche sui beni personali dell’erede.
L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, va effettuata con apposita dichiarazione, rilasciata al cancelliere del tribunale del luogo ove si è aperta la successione oppure dinanzi ad un notaio, ed inserita nel registro delle successioni.
Qualora il chiamato all’eredità intenda esercitare il beneficio d’inventario, è tenuto a rispettare precise scadenze temporali, pena in caso contrario, l’accettazione semplice dell’eredità. È previsto che:
- Colui che al momento della morte del defunto è in possesso dei beni ereditari, deve compiere l’inventario, entro tre mesi dalla morte del defunto oppure dalla conoscenza dell’eredità.
Se, invece, abbia in precedenza compiuto l’inventario, ma non ancora effettuato la dichiarazione, deve renderla entro quaranta giorni dall’inventario stesso.
- Colui che invece alla morte del defunto non sia in possesso dell’eredità, ha dieci anni, decorrenti dall'apertura della successione, per rendere la dichiarazione di accedere al beneficio.
Tuttavia, gli interessati possono chiedere al giudice di fissare un termine più breve, per accettare e compiere l’inventario, pena l’accettazione semplice.
Successivamente alla dichiarazione, l’erede dovrà procedere all’inventario del patrimonio acquisito, nel termine di tre mesi, pena in caso contrario, la perdita del beneficio.
Anche in tal caso, qualora abbia compiuto l’inventario, ma non ancora effettuato la dichiarazione, deve renderla entro quaranta giorni dall’inventario.
Fonti normative
Codice civile: Libro II Delle Successioni, articoli 474, 475, 476, 478, 481, 484, 485, 487, 519, 521, 752-756.
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