Quando si perde il diritto all'assegno di mantenimento?
In presenza di specifiche circostanze è possibile affidarsi all’autorità giudiziaria, al fine di ottenere una pronuncia che disponga la revoca dell’assegno di mantenimento. Vediamo quali sono le ipotesi applicative.
1. L’Assegno di mantenimento
L'argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del diritto di famiglia e, più precisamente, quali sono le circostanze che possono comportare la perdita dell’assegno di mantenimento.
L’assegno di mantenimento, è un diritto di credito che si sostanzia nel versamento periodico di una somma di denaro, da parte di uno dei coniugi in favore dell’altro, che ne abbia fatto richiesta, in sede di separazione o divorzio, non possedendo adeguati e sufficienti redditi, tali da consentire al richiedente, l'autosostentamento economico.
In sede di separazione, in giudice può deliberare il versamento dell’assegno di mantenimento in presenza della disparità reddituale delle parti, qualora essa comporti che il coniuge richiedente sia economicamente più debole non disponendo di redditi idonei a consentire la prosecuzione dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio.
Occorre, tuttavia, che la fine del rapporto non sia addebitabile al richiedente stesso e che costui non abbia violato gli obblighi matrimoniali, causando la rottura con il coniuge, pena l’esclusione del diritto a ricevere l’assegno di mantenimento.
L’assegno di mantenimento, può essere corrisposto anche in sede di divorzio, qualora il richiedente non abbia i mezzi per provvedere ai propri bisogni.
In giudice, in tal caso, considera le condizioni ed i redditi di entrambi i coniugi, nonché il contributo dato da ognuno di essi alla vita familiare e la durata del matrimonio.
Detto ciò, vediamo quali sono le circostanze che causano la perdita del diritto all’assegno di mantenimento.
2. La perdita dell'assegno di mantenimento
Il provvedimento con cui viene disposto il diritto all’assegno di mantenimento, non è immodificabile, dal momento che qualora sorgano sopravvenuti giustificati motivi idonei a modificare la situazione esistente al momento della decisione, l’obbligato, può rivolgersi al giudice affinché deliberi in ordine alla revoca o modifica dell’assegno.
I giustificati motivi, sono fatti nuovi e successivi alla decisione giudiziale di corrispondere l’assegno di mantenimento, che comportano un mutamento della situazione di fatto esistente tra i coniugi, incidendo concretamente sulle loro condizioni patrimoniali determinandone uno squilibrio.
2.1 Separazione: perdita dell’assegno di mantenimento
Di seguito i motivi della perdita dell’assegno di mantenimento in sede di separazione.
- Rifiuto ingiustificato del coniuge beneficiario a svolgere un'attività lavorativa
La perdita dell’assegno di mantenimento tra coniugi separati, può aver luogo innanzitutto nell’ipotesi in cui il beneficiario dell’assegno medesimo opponga un rifiuto ingiustificato a svolgere un’attività lavorativa.
In tal caso, il coniuge onerato, può rivolgersi al giudice al fine di ottenere la revoca del provvedimento, dimostrando che la mancanza di redditi idonei al sostentamento da parte del coniuge beneficiario dell’assegno, dipenda dalla sua inattività lavorativa.
- Convivenza del coniuge beneficiario
In secondo luogo, la perdita dell’assegno di mantenimento può derivare dalla circostanza in cui il coniuge beneficiario instauri una nuova convivenza stabile.
La convivenza, è idonea ad incidere sul diritto a percepire l'assegno di mantenimento nella misura in cui il beneficiario ne tragga benefici economici.
Ciò significa che la circostanza in cui il coniuge beneficiario instauri una nuova convivenza non esclude automaticamente l'obbligo al mantenimento. Questo, potrà venir meno qualora il coniuge obbligato fornisca la prova che la nuova convivenza dell’ex-coniuge comporti un miglioramento delle sue condizioni economiche, derivante dall’apporto del convivente a provvedere al suo mantenimento.
- La morte del coniuge obbligato
L'ultima ipotesi, che comporta la perdita dell’assegno di mantenimento, è rappresentata - allo stesso modo per l’assegno divorzile -, dalla morte del coniuge tenuto al versamento.
Sull’eredità, il coniuge beneficiario potrà vantare gli stessi diritti successori spettanti al coniuge non separato, a condizione che la separazione non sia stata addebita a suo carico. In tal caso, avrà diritto soltanto ad un assegno vitalizio, qualora al momento della morte dell’ex-coniuge quest'ultimo era tenuto all’obbligo alimentare.
2.2 Divorzio: perdita del mantenimento
Di seguito i motivi della perdita dell’assegno di mantenimento in sede di divorzio.
La perdita dell’assegno tra coniugi divorziati, può avvenire sulla base del nuovo criterio dell’assegno di mantenimento, espresso dalla giurisprudenza che ha superato il parametro patrimoniale del tenore di vita, preferendo l’aspetto personale ispirato al raggiungimento dell’autosufficienza economica dei coniugi.
Il nuovo criterio dell’assegno di mantenimento, considera i coniugi divorziati come persone singole, in quanto la fine del matrimonio determina lo scioglimento non solo dei loro rapporti personali, ma anche economici, in un’ottica volta all’indipendenza economica di ognuno di essi.
Ciò significa che l’assegno non ha più la funzione di riequilibrare le condizioni economiche tra coniugi, garantendo il godimento anche dopo la fine matrimonio del tenore di vita che essi avevano durante le nozze.
Pertanto, il mantenimento potrà essere corrisposto al coniuge più debole economicamente soltanto qualora si accerti che il richiedente non abbia mezzi economici al raggiungimento dell’indipendenza economica, o in presenza di fattori estranei che ne impediscono il raggiungimento.
Il diritto al mantenimento, quindi, non sarà più basato sull’eventuale differenza tra i redditi percepiti dai coniugi, dal momento che i giudici dovranno considerare dapprima l’indipendenza economica del richiedente sulla base di elementi, quali la sua capacità lavorativa, nonché il possesso di redditi, patrimoni e di un’abitazione e, soltanto qualora tale indagine accerti che il richiedente non si in grado di sostenersi autonomamente, potrà essere corrisposto l’assegno di mantenimento.
Da ciò deriva che il coniuge obbligato al mantenimento potrà adire l’autorità giudiziaria al fine di ottenere la revoca dell’assegno, dimostrando, con qualunque mezzo di prova e sulla base degli indici sopraddetti, che l’ex-coniuge disponga dei mezzi necessari alla propria indipendenza economica.
Fonti normative
Codice Civile: articoli 156 e 548
Legge 1 dicembre 1970, n° 898: Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
Cassazione Civile, I Sez., 10 maggio 2017, n. 11504.
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