Quando è previsto il divorzio giudiziale
Come procedere se, dopo la separazione, i coniugi non trovano l’intesa per arrivare al divorzio e risolvere definitivamente il loro matrimonio? Vediamolo insieme.
- Il divorzio giudiziale
- Il procedimento per il divorzio giudiziale
- Le conseguenze della pronuncia di divorzio
- Il costo di un divorzio giudiziale
- Il patrocinio a spese dello Stato
- Fonti normative
1. Il divorzio giudiziale
L'argomento che tratteremo oggi riguarda il tema del divorzio giudiziale e, più precisamente, quando si ricorre ad esso per sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale passando dalla separazione consensuale al divorzio giudiziale.
Il divorzio giudiziale è la procedura a cui uno dei coniugi può ricorrere qualora, a seguito della separazione, non sussista tra gli stessi un accordo per porre fine al loro matrimonio. Tale disaccordo, può nascere da decisioni che riguardano i figli, o sulla definizione dei rapporti economici e patrimoniali, o ancora, se uno dei due coniugi non sia intenzionato a divorziare.
Per tale ragione, non è possibile ricorrere alla domanda di divorzio consensuale, né agli strumenti di risoluzione di vincolo matrimoniale (es. divorzio breve), proprio in quanto il divorzio giudiziale, si fonda sulla mancanza dell’intesa tra i coniugi per la risoluzione del matrimonio e delle questioni ad esso inerenti.
A tal riguardo, il diritto in materia di divorzio, è stato oggetto di un'importante riforma avvenuta con la Lg. n. 55/2015 che ne ha modificato la disciplina previgente, riducendo il termine per poter divorziare dal proprio coniuge.
Difatti, precedentemente, i coniugi dovevano attendere tre anni per procedere al divorzio, mentre attualmente la legge prevede la possibilità di proporre la domanda quando siano trascorsi sei mesi dalla data dell’udienza in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al presidente del tribunale.
2. Il procedimento per il divorzio giudiziale
Il primo passo da fare quando si ha intenzione di divorziare dal proprio coniuge, è quello di rivolgersi ad un avvocato divorzista, il quale potrà fornire una consulenza su costi e tempi della procedura, nonché fornire l’adeguata assistenza legale durante il procedimento giudiziario.
Difatti, la legge richiede obbligatoriamente il patrocinio legale di un avvocato non essendo permessa la difesa personale.
A seguito della separazione consensuale, il coniuge, con l’assistenza legale di un avvocato divorzista, trascorsi sei mesi dall’udienza presidenziale potrà proporre la domanda di divorzio.
Il ricorso va rivolto al tribunale del luogo ove i coniugi avevano la loro ultima residenza o domicilio. Se un coniuge risulta irreperibile o risiede all’estero, si deve fare riferimento al tribunale del luogo ove risiede o domicili il coniuge ricorrente.
Il ricorso deve indicare i presupposti di fatto, sui quali si fonda la domanda di divorzio nonché l'indicazione dall'esistenza dei figli di entrambi i coniugi ove presenti.
A seguito del deposito del ricorso, il presidente del tribunale fissa la data dell'udienza in cui i coniugi devono comparire dinanzi ad esso, specificando il termine per notificare gli atti all'altro coniuge e il termine concesso a quest’ultimo per costituirsi in giudizio. I due coniugi, come specificato in precedenza, devono avvalersi sempre dell'assistenza legale dell’avvocato divorzista.
All'udienza, i coniugi vengono ascoltati dal presidente, prima separatamente e poi assieme, al fine di cercare la riconciliazione tra gli stessi.
Ove ciò non avvenga, il presidente adotta i provvedimenti necessari nell’interesse sia dei coniugi che dei figli, dopo aver predisposto anche l’ascolto del figlio minore ove capace di comprendere la natura del giudizio, rimettendo le parti davanti al giudice ordinario, per lo svolgimento della causa nel merito.
In tal caso, il procedimento proseguirà come un normale giudizio ordinario, dovendo le parti dapprima integrare i propri atti difensivi e successivamente articolare i mezzi di prova a sostegno delle rispettive richieste. Esperita la fase istruttoria, il giudice emetterà la sentenza con cui disporrà lo scioglimento del matrimonio nel caso di matrimonio civile, o la cessazione degli effetti civili in caso di matrimonio religioso, trascritto nei registri dello stato civile.
3. Le conseguenze della pronuncia di divorzio
La sentenza, con si dichiara il divorzio tra i coniugi, comporta che:
- la moglie perde il cognome del marito, salvo che domandi di mantenerlo per suo interesse e per la prole;
- il giudice può disporre a favore di uno dei coniugi, non autosufficiente economicamente, la corresponsione dell’assegno divorzile da parte dell’altro, valutando le condizioni economiche e patrimoniali di entrambi, la durata del matrimonio e la capacità lavorativa del richiedente. Tale corresponsione viene meno qualora il beneficiario contragga nuovo matrimonio;
- permane l’obbligo di educare ed istruire la prole. Il giudice provvederà a pronunciarsi in merito all’affidamento dei figli e al loro mantenimento;
- il provvedimento deciderà sulla destinazione della casa coniugale e sulla risoluzione degli altri rapporti patrimoniali sussistenti;
- il coniuge divorziato avrà diritto, ma solo alla morte dell’altro, a ricevere la pensione di reversibilità. Tale diritto è escluso qualora il coniuge divorziato abbia contratto nuovo matrimonio;
- il coniuge, beneficiario dell’assegno divorzile, può chiedere, a seguito della morte dell’altro coniuge, un assegno a carico dell’eredità, a meno che l’obbligo di versare l’assegno divorzile sia stato soddisfatto in unica soluzione;
- il coniuge divorziato ha diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall’altro coniuge, purché percepisca periodicamente l’assegno divorzile e non abbia contratto nuovo matrimonio. La quota, farà riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio pari ad un massimo del 40%.
4. Il costo di un divorzio giudiziale
Il costo di un divorzio giudiziale, non può essere definito precisamente, poiché il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera. La parcella, spettante all’avvocato difensore, è definita in base alle tabelle tariffarie disciplinate dal D.M. n.° 55 del 2014, così come modificato dal D.M. nr. 37 del 2018, sulla liquidazione dei compensi professionali per l’avvocatura.
Tuttavia si precisa che i parametri forensi ivi indicati si utilizzano, ai sensi dell’’art. 13, comma 6, della legge 247/2012, solo nei casi in cui:
1) il cliente e professionista non hanno previamente determinato il compenso in forma scritta;
2) in ogni caso di mancata determinazione consensuale;
3) sia necessario provvedere alla liquidazione giudiziale del compenso;
4) la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi;
5) si tratti di prestazioni officiose previste dalla legge.
Quanto al D.M. nr. 37 del 2018, la principale novità introdotta da tale novella normativa consiste nel fatto che, mentre nei precedenti decreti i parametri prevedevano che il giudice potesse, dandone opportuna motivazione, effettuare una riduzione del compenso anche oltre i minimi stabiliti dalle tabelle, il decreto del 2018 ha previsto delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base che sono inderogabili.
Il comma 1-bis dell’art. 4 del decreto de quo, al fine di incentivare l’utilizzo dei sistemi informatici più avanzati per aumentare l’efficienza del sistema giustizia, stabilisce che il compenso vada determinato applicando un aumento del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto.
Al fine di determinare il compenso spettante al professionista il legislatore ha suddiviso la controversia in più fasi:
- fase di studio: consistente nell’analisi della questione insorta, a seguito dell’ascolto del cliente, precedente all'instaurazione del giudizio;
- fase introduttiva: consistente nella costituzione in giudizio e lo svolgimento dei vari adempimenti seguenti, nonchè nell’esame degli atti avversi e provvedimenti del giudice;
- fase istruttoria: in cui si richiede l’ammissione dei diversi mezzi di prova e l'espletamento degli stessi, adempiendo agli oneri di legge;
- fase di decisione: consistente nella redazione degli atti conclusivi del giudizio, nel ritiro della sentenza e negli adempimenti necessari all’esecuzione.
Per ogni fase la tabella tariffaria prevede un costo rapportato al valore della controversia. Per il divorzio giudiziale si considera il valore della controversia indeterminabile, dal momento che non ha ad oggetto rapporti patrimoniali, bensì di natura personale.
Per meglio comprendere il meccanismo sopra indicato si prendono in considerazione gli scaglioni aventi valore tra 26.000 € e 52.000 € avendo riguardo della complessità della causa che può essere bassa, media o alta, in relazione alle questioni trattate e alle decisioni da assumere.
Applicando i criteri sopra indicati, nel giudizio ordinario dinanzi al Tribunale per la definizione del divorzio giudiziale, la parcella dell’avvocato divorzista può essere così valutata:
- complessità bassa: circa 7.000 € ( che possono essere diminuiti fino a 3970 dal giudice) a cui aggiungere il pagamento delle spese forfettarie, la cassa e il pagamento dell’IVA nella misura del 22%, elevando in definitiva il costo fino a circa 10.500 €;
- complessità media: circa 10.000 € a cui aggiungere il pagamento delle spese forfettarie, la cassa e il pagamento dell’IVA nella misura del 22%, elevando in definitiva il costo fino a circa 15.000 €;
- complessità alta: circa 13.500 € € a cui aggiungere il pagamento delle spese forfettarie, la cassa e il pagamento dell’IVA nella misura del 22%, elevando in definitiva il costo fino a circa 19.500 €.
Sulla base di quanto detto, il costo da sostenere per il divorzio giudiziale è legato innanzitutto al comportamento processale delle parti in quanto, la definizione anticipata della controversia comporterà il pagamento solo per le fasi già svolte, con esclusione delle altre, con una conseguenza di diminuzione della parcella.
A ciò occorre aggiungere la complessità del giudizio. Dal momento che, laddove le problematiche dei coniugi richiedono maggiori adempimenti e analisi approfondite, nonché la risoluzione di questioni di particolare importanza, ne deriva un aumento dei costi.
Pertanto, è possibile affermare, che il divorzio giudiziale potrà avere un costo intorno ai 10.000 € sino ad arrivare a 15.000 € - 20.000 € nelle ipotesi di un giudizio particolarmente complesso.
A tali oneri, vanno aggiunti il pagamento del contributo unificato che, per il divorzio giudiziale, è di 98,00 € oltre al pagamento degli altri oneri necessari allo svolgimento del giudizio (notifiche, trasferte, ecc.).
5. Il patrocinio a spese dello Stato
Qualora si intenda intraprendere la procedura di divorzio giudiziale ma si teme di non poterne sostenere i costi è consigliabile verificare se si hanno i requisiti per accedere al gratuito patrocinio.
Tale istituto è previsto infatti dall'ordinamento a favore dei soggetti che non abbiano adeguate risorse economiche per far fronte ai costi processuali. Lo Stato, si occupa di provvedere al pagamento diretto dell’intera parcella spettante all’avvocato difensore.
Possono accedervi, purché le loro ragioni non siano infondate:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri, purché residenti in Italia quando è sorto il rapporto o fatto oggetto del processo da instaurare;
- gli apolidi;
- gli enti no profit.
La condizione necessaria per accedere al gratuito patrocinio è rappresentata dalla capacità reddituale dell'istante: la legge attualmente prevede il limite massimo di 11.528,41€ in ambito civile.
Ove l'interessato conviva con i familiari, si tiene conto della somma dei redditi prodotti da ognuno di essi. Tale condizione reddituale deve persistere anche durante il processo, avendo lo Stato il diritto di recuperare le somme versate qualora le condizioni economiche del beneficiario dovessero subire degli incrementi.
La parte designa il proprio legale al quale presentare l’istanza, scegliendolo nell'ambito di un elenco istituito presso il consiglio dell'ordine degli avvocati territoriale, personalmente o a mezzo raccomandata.
Il consiglio dell’ordine, verifica la capacità reddituale, nonché la non manifesta infondatezza della pretesa da far valere in giudizio entro dieci giorni dalla ricezione della domanda, decidendo sull'istanza e, solo successivamente, la comunica al destinatario.
6. Fonti normative
Legge 1 dicembre 1970, n° 898: Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.
Legge 6 maggio 2015, n. 55: Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché' di comunione tra i coniugi.
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