Cosa cambia con la nuova legge sul divorzio?
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno apportato alcune modifiche all’assegno divorzile, riconoscendone una funzione non solo assistenziale ma anche compensativa delle privazioni economiche e professionali effettuate in ragione del matrimonio.
1. L’assegno divorzile: orientamento del 2017
L'argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del diritto di famiglia e, più precisamente, la nuova legge sul divorzio relativa all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Il mantenimento dell’ex coniuge, al termine del rapporto matrimoniale, aveva già subìto un notevole mutamento ad opera della sentenza n. 11504/07 della Corte di Cassazione. Questo, prevedeva l’abbandono del parametro del tenore di vita, quale elemento su cui basare il diritto all’assegno divorzile, fondando invece i presupposti sulla mancanza di mezzi di autosufficienza del coniuge richiedente, volta a preferire il raggiungimento dell’indipendenza economica dei coniugi.
Tale impostazione, assunta dalla Cassazione nel 2017, si fonda sull’interpretazione dell’assegno divorzile secondo un’ottica di natura esclusivamente assistenziale. L’assegno divorzile può essere richiesto qualora il coniuge più debole non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento, a prescindere dal tenore di vita goduto durante il matrimonio.
L’applicazione del criterio del tenore di vita ha determinato nel corso degli anni uno squilibrio tra gli ex-coniugi. L’assegno non svolgeva più una funzione d’assistenza al coniuge più debole, ma era diventata una rendita duratura, a prescindere dal contributo del beneficiario alla formazione del patrimonio comune o dell'ex-coniuge.
2. L’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite chiamata a pronunciarsi sull’assegno divorzile, ha confermato l’abbandono del criterio del tenore di vita matrimoniale, preferendo il raggiungimento dell’indipendenza economica, ma muovendo alcuni rilievi all’orientamento espresso dagli stessi giudici di legittimità nel 2017.
Le Sezioni Unite, infatti, criticano l’interpretazione dell’assegno divorzile in natura esclusivamente assistenziale, basandone la concessione sulla mancanza di mezzi economici del coniuge richiedente, senza tener conto però della relazione matrimoniale esistita tra i coniugi e di conseguenza delle scelte e contributi effettuati da entrambi i coniugi durante il matrimonio, che rilevano nella fase di divorzio sulle loro capacità economiche e reddituali.
La sentenza del 2017, a giudizio delle Sezioni Unite, omette di considerare che le scelte compiute dai coniugi durante il matrimonio, determinano non solo il modello matrimoniale da realizzare, ma anche la definizione dei ruoli ed in particolare il contributo sia economico che personale, di ciascun coniuge allo svolgimento della vita comune nonché alla formazione del patrimonio personale e familiare ed ai loro redditi.
2.1 L’assegno divorzile secondo le Sezioni Unite: cosa cambia?
Le Sezioni Unite, affermano il principio, secondo cui il giudizio sull’adeguatezza o meno dei mezzo economici del coniuge richiedente, deve accertare se l'eventuale disparità delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi al momento del divorzio, dipenda anche dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate dai coniugi durante il matrimonio, che abbiano, comportato un sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, proprio per contribuire allo svolgimento del matrimonio.
Facciamo un esempio chiarificatore: il coniuge che durante il matrimonio abbia rinunciato alla carriera o svolto una professione inferiore rispetto alle sue capacità professionali, preferendo la cura del rapporto matrimoniale e dei figli, in caso di divorzio, si troverà in una condizione economica inferiore alle sue possibilità e di tale elemento il giudice deve tener conto, ai fini dell’emissione dell’assegno divorzile.
Le Sezioni Unite, chiariscono che l’assegno divorzile non ha solo natura assistenziale ma anche compensativa, proprio perché il riconoscimento del diritto, richiede che l’indagine sull'inadeguatezza dei mezzi economici ed incapacità di procurarseli, faccia riferimento anche alle scelte e ripartizione dei ruoli, assunti dai coniugi, durante il matrimonio che abbiano determinato un pregiudizio economico per quest’ultimo.
Questo in quanto il coniuge ha sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali, condizionando la formazione del proprio patrimonio nonché dell’ex coniuge, in ragione della vita familiare.
2.2 Le modifiche all’assegno divorzile: conclusioni
La nuova legge sul divorzio del 2018, espressa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, comporta alcune modifiche sulla concessione dell’assegno divorzile.
Difatti, ai fini del riconoscimento dell’assegno, occorre partire dal confronto tra le condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, valutando non solo il raggiungimento dell'indipendenza economica, quale condizione per ottenere l’assegno, ma anche la capacità economica e reddituale di ogni coniuge al momento del divorzio, in relazione al contributo dato allo svolgimento della vita familiare.
Inoltre, dovranno essere considerate le eventuali rinunce lavorative ed economiche in rapporto alla durata del matrimonio e all'età del richiedente, nonché alla possibilità per quest’ultimo, di recuperare il pregiudizio professionale e finanziario, patito a causa delle scelte compiute durante il matrimonio.
Fonti normative
Cassazione Civile, I Sez., sentenza 10 Maggio 2017, n. 11504.
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza 11 Luglio 2018, n. 18287
Intendi adire l’autorità giudiziaria al fine di ottenere la concessione? Vorresti revocare l’assegno di mantenimento invocando la nuova legge su divorzio? Stai cercando un avvocato competente che possa aiutarti nella tua vertenza? Esponici il tuo caso. AvvocatoFlash ti metterà in contatto con i migliori avvocati online. Tre di loro ti invieranno un preventivo gratuitamente e sarai tu a scegliere a chi affidare il tuo caso.