Cosa fare in caso di lesione della quota di legittima?
Il testatore può disporre liberamente del proprio patrimonio soltanto entro certi limiti. Qualora pregiudichi i diritti riconosciuti ai suoi prossimi congiunti, questi potranno impugnare il testamento. Vediamo come funziona.
- Il testamento e la quota di legittima
- Gli eredi legittimari
La quota riservata al coniuge
La quota riservata al figlio
La quota riservata agli ascendenti
Il concorso tra gli eredi legittimari
La quota di legittima a favore del coniuge separato - Legato in sostituzione di legittima
- Lesione della quota di legittima: l’azione di riduzione
- Fonti normative
1. Il testamento e la quota di legittima
L’argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema della successione testamentaria, e più precisamente la disciplina relativa alla quota di legittima e l’individuazione dei soggetti che ne hanno diritto e quali tutele l’ordinamento appresta in loro favore.
Il presupposto della disciplina relativa alla quota di legittima, è il testamento redatto dal testatore, ossia l’atto attraverso cui quest’ultimo esprime la propria volontà in merito alla distribuzione del patrimonio personale, per il momento successivo alla sua morte. La libertà del testatore nel disporre per testamento, non è illimitata, essendo vincolata al rispetto della quota di legittima, intesa come la porzione minima del suo patrimonio, che deve necessariamente essere riservata ai parenti più prossimi.
La restante parte del patrimonio personale, indicata come quota disponibile, invece non è oggetto di limitazioni, ben potendo il testatore, attribuirla anche a soggetti diversi dai propri familiari. Nei confronti del testatore, è previsto il divieto di imporre ai propri eredi legittimari, sia oneri (ossia determinati obblighi da eseguire per ottenere la legittima) e sia condizioni (ossia il riconoscimento della legittima, al verificarsi di una situazione futura ed incerta). Il testatore, tuttavia può stabilire nel proprio testamento, le modalità della divisione del compendio ereditario, fra tutti coloro che abbiano accettato l'eredità, purché le modalità stabilite, non siano lesive della quota di legittima loro spettante, pena la nullità della disposizione testamentaria.
I destinatari della quota di legittima, sono definiti dal codice civile, eredi legittimari, da non confondere con la diversa categoria degli eredi legittimi, che succedono al defunto, in base alle quote indicate direttamente dalla legge, mancando in tal caso, la redazione del testamento da parte del testatore, e di conseguenza la successione ereditaria, non può che avvenire in base alle disposizioni legislative.
2. Gli eredi legittimari
Gli eredi legittimari, ossia i soggetti, a cui il testatore deve obbligatoriamente riservare una porzione del proprio patrimonio, sono individuati nei congiunti del defunto, ed in particolare, si tratta:
- del coniuge del defunto;
- dei figli del defunto, anche se nati da precedentemente matrimonio oppure fuori dal matrimonio, purché riconosciuti dal testatore. Il riconoscimento può essere effettuato anche post mortem, attraverso un’apposita disposizione contenuta nel testamento. Qualora, i figli del defunto, non succedono nella sua eredità, perché non possono accettarla, come nel caso di premorienza oppure rinuncino ai loro diritti successori, è previsto che subentrano nella loro posizione, e quindi nel diritto ad ottenere la quota di legittima, i loro discendenti (nipoti del defunto).
- degli ascendenti, ossia i genitori o nonni del defunto (tale categoria è sussidiaria, rispetto a quella dei figli, dal momento, che gli ascendenti succedono a titolo di eredi legittimari solo in mancanza della prole, essendo previsto unicamente l’ipotesi del concorso tra coniuge superstite e gli ascendenti medesimi).
La Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha ribadito il principio secondo cui, l'individuazione della quota di riserva spettante agli eredi legittimari, va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non di quella che si determini per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione dell'azione di riduzione da parte dei legittimari. (Cass., Sez. Un., 12 giugno 2006, n. 13524).
2.1 La quota riservata al coniuge
L’ordinamento, riserva a favore del coniuge superstite, la metà del patrimonio ereditario, a titolo di legittima.
Nei suoi confronti, sono altresì previsti, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, ove i coniugi coabitavano abitualmente ed il diritto d’uso del corredo mobiliare che ne fa parte, appartenente al defunto oppure di proprietà comune. Tali diritti, riconosciuti a favore del coniuge, si aggiungono alla sua quota di legittima, gravando sulla porzione disponibile del patrimonio, su cui il testatore può liberamente disporre, e soltanto qualora tale porzione sia insufficiente a soddisfarli, la parte restante è a carico della legittima del coniuge e ove non bastasse sulla quota di legittima dei figli.
Ciò è confermato dal principio espresso dai giudici, secondo cui, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge, si sommano alla quota spettante, e gravano in primo luogo sulla porzione disponibile, determinata, attraverso la riunione fittizia, mentre, in caso di incapienza della disponibile, comportano la proporzionale riduzione della quota di riserva del medesimo coniuge, nonché, ove pure questa risulti insufficiente, delle quote riservate ai figli o agli altri legittimari (Cass. Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4847).
Qualora, sull’immobile adibito a residenza familiare dei coniugi, gravasse un’ipoteca, ed il creditore abbia avviato il procedimento per il recupero del proprio credito, in epoca anteriore alla morte del defunto, tale circostanza non comporta l’interruzione della procedura esecutiva, ben potendo il creditore ipotecario opporre il proprio titolo, nei confronti del coniuge superstite, a cui spetti il diritto d’abitazione sull’immobile.
Ciò trova conferma, nell’orientamento giurisprudenziale, infatti a parere dei giudici, il creditore ipotecario può opporre il proprio titolo al coniuge del debitore che, alla morte di questi, abbia acquistato il diritto di abitazione sulla casa familiare. Ne consegue che la procedura esecutiva già iniziata prima della morte del debitore può validamente proseguire nei confronti del coniuge di quest'ultimo, al quale spetta solo l'attribuzione del controvalore monetario del suo diritto, nel caso di eccedenza del ricavato della vendita forzata (Cass., 16 gennaio 2009, n. 463).
2.2 La quota riservata al figlio
Nell’ambito della successione testamentaria, ove sia presente un solo figlio, questo avrà diritto ad ottenere la metà del patrimonio ereditario, a titolo di legittima. Qualora, invece siano presenti due o più figli, la legittima, corrisponderà ai due terzi del patrimonio ereditario, da suddividersi in egual misura tra loro. Non v’è più alcuna distinzione tra figli nati da genitori non sposati e figli nati in costanza di matrimonio, avendo l’ordinamento eliminato ogni differenza di status tra loro, e pertanto, i primi godono degli stessi diritti ereditari riconosciuti ai figli nati durante il matrimonio.
2.3 La quota riservata agli ascendenti
A favore dell’ascendente, è stabilito il diritto ad ottenere un terzo del patrimonio che apparteneva al defunto, a condizione che nella successione non siano presenti figli del defunto medesimo. Se invece gli ascendenti, siano più di uno, è previsto che la quota di legittima, pari ad un terzo del patrimonio, sia suddivisa in egual misura tra gli ascendenti di pari grado (es. nonni) di linea paterna e materna. Nel caso invece di ascendenti di grado diverso (es. bisnonno e nonno), il grado più vicino al defunto, esclude quello più remoto dal conseguimento della quota di legittima.
2.4 Il concorso tra gli eredi legittimari
Nell’ipotesi, in cui nella successione testamentaria, concorrano diverse categorie di eredi legittimari, la quota di legittima spettante ad ognuna di esse, è diversa, essendo previsto:
- in caso di concorso tra coniuge superstite ed un solo figlio: l’ordinamento riserva a favore di entrambi un terzo del patrimonio che apparteneva al defunto. Se invece, oltre al coniuge, siano presenti due o più figli, è previsto che la prole avrà diritto ad ottenere la metà del patrimonio, da suddividersi in parti uguali tra i figli medesimi, mentre il coniuge riceverà un quarto del patrimonio ereditario, a titolo di legittima.
- in caso di concorso tra coniuge ed ascendenti: ove non siano presenti figli, ma soltanto il coniuge superstite e gli ascendenti del defunto, quest’ultimi avranno diritto ad ottenere un quarto del patrimonio ereditario, mentre al coniuge spetterà ricevere la metà.
- non è previsto, invece il concorso tra figli ed ascendenti del defunto, difatti in presenza dei figli del defunto, non è prevista alcuna quota di legittima a favore degli ascendenti.
2.5 La quota di legittima a favore del coniuge separato
L’ordinamento, riserva nei confronti del coniuge separato, con sentenza passato in giudicato, gli stessi diritti riconosciuti a favore del coniuge coniugato in matrimonio, purché la separazione tra i coniugi, non sia stata addebitata al coniuge superstite. Infatti, l’addebito della separazione, comporta la perdita di ogni diritto successorio, a favore del coniuge, nei cui confronti l’addebito è pronunciato, avendo posto in essere comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, che siano causa della rottura del vincolo coniugale.
Nei confronti del coniuge separato, a cui sia stata addebitata la separazione, è riconosciuto, esclusivamente il versamento di un assegno vitalizio (con esclusione della quota di legittima), a condizione che anteriormente alla morte del coniuge, percepiva da quest'ultimo gli alimenti, trovandosi in uno stato di necessità tale, da non poter soddisfare autonomamente i bisogni della vita quotidiana.
Qualora, sopraggiunga la morte di uno dei coniugi nel corso del giudizio di separazione personale, si verifica la cessazione della materia del contendere, unicamente per la domanda di mantenimento, dal momento che gli eredi, possono avere interesse ad ottenere la prosecuzione del giudizio, sotto il profilo della rilevanza dell'addebitabilità o meno della separazione, sui diritti ereditari del coniuge superstite, tenuto conto che ove la separazione venga addebitata al coniuge superstite, questo perde ogni diritto successorio.
Il riconoscimento del diritto d’abitazione sulla casa familiare e d’uso dei mobili compresi al suo interno, è escluso nell’ipotesi di separazione personale dei coniugi. Infatti, i giudici hanno chiarito, che i diritti d'abitazione della casa adibita a residenza familiare e d'uso dei beni che la corredano, avendo ad oggetto l'immobile in concreto adibito a residenza familiare dai coniugi, non spettano al coniuge separato senza addebito, atteso che in tale ipotesi difettando il requisito della coabitazione, non v'è quindi una casa adibita a residenza familiare (Cass., 12 giugno 2014, n. 13407).
3. Legato in sostituzione di legittima
Il testatore, nel disporre per testamento, può stabilire, l’attribuzione del proprio patrimonio;
- a titolo di eredità: ossia attribuendo all’erede una quota del compendio ereditario;
- a titolo di legato: ossia attribuendo al legatario, una porzione determinata dei beni e rapporti, di cui è titolare.
A tal fine, il testatore, può disporre nel proprio testamento, l’attribuzione a favore di uno dei chiamati a succedere, di un legato in sostituzione della quota di legittima, a quest’ultimo spettante, a condizione che dal testamento, risulti certa la volontà del testatore, di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità. Tuttavia, il legatario, ha la possibilità di rinunciare al legato disposto dal testatore, preferendo conseguire, la quota di legittima attribuita dalla legge. In tal caso, dovrà esercitare l’azione di riduzione al fine di ottenere il riconoscimento della sua quota di legittima, rinunciando espressamente al legato indicato nel testamento.
Infatti, secondo l'orientamento dei giudici, il potere attribuito al legittimario, di conseguire la quota di legittima, anziché il legato indicato dal testatore, richiede la rinuncia al legato medesimo, necessaria in ragione del fatto che il legato si acquista senza bisogno di accettazione, e pertanto per conseguire la legittima, deve, dismettere il legato, in forma scritta, in caso di legato di immobili o mediante dichiarazione informale per tutti gli altri legati (Cass., 22 luglio 2004, n. 13785).
Se il legatario, preferisca conseguire il legato disposto dal testatore, perde il diritto ad ottenere un’integrazione, ove il valore del legato sia inferiore alla quota di legittima, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il testatore, l’abbia espressamente dispensato da tale esclusione, riconoscendogli il diritto ad ottenere un supplemento.
4. Lesione della quota di legittima: l’azione di riduzione
Qualora, il testatore, ponga in essere atti di disposizione del proprio patrimonio, attraverso disposizioni testamentarie oppure donazioni compiute in vita, che comportano una lesione alla quota di legittima, spettante all’erede legittimario, l’ordinamento permette all’erede leso, di agire in giudizio a tutela del proprio diritto, esercitando l’azione di riduzione.
L’azione di riduzione, è volta ad ottenere la reintegrazione della quota di legittima, che spetta al singolo che si ritenga leso nella propria quota individuale di riserva, avviando il relativo procedimento dinanzi al tribunale del luogo, ove il defunto, al momento della morte, aveva la propria residenza, entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data di accettazione dell'eredità, pena in caso contrario, la prescrizione dell’azione medesima.
La possibilità di esercitare l’azione di riduzione, è accordata dall’ordinamento:
- all’erede legittimario leso nonché ai suoi eredi o aventi causa;
- all’erede legittimario, totalmente escluso dalla successione testamentaria.
L’erede, che agisce in giudizio, deve imputare alla propria quota di legittima, il valore delle donazioni o dei legati ricevuti, salvo espressa dispensa da parte del testatore. L’erede, non può agire, nei confronti dei donatari o legatari, che non siano al tempo stesso coeredi del compendio ereditario, se non ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario.
Egli, è tenuto ad indicare, entro quali limiti è stata lesa la quota di legittima ad esso spettante, determinando sia il valore della massa ereditaria e sia il valore della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, è necessario procedere alla riunione fittizia, ossia ad un’operazione di natura contabile, attraverso cui viene determinato il valore della porzione disponibile, su cui il testatore ha piena libertà di disposizione, e di conseguenza, la quota di legittima spettante al singolo erede legittimario.
Tale operazione contabile, si articola in tre fasi:
- il calcolo della massa attiva facente parte del compendio ereditario (stimando il valore dei beni e rapporti che ne fanno parte);
- la sottrazione dalla massa determinata, dei debiti contratti in vita dal defunto;
- ed infine alla massa determinata dalle operazioni precedenti, si aggiunge il valore delle donazioni compiute dal defunto.
L’accoglimento della domanda di riduzione da parte del giudice, comporta l’inefficacia delle disposizione testamentarie e delle donazioni, nei confronti dell’erede legittimario leso, entro i limiti della lesione, provocata alla quota di legittima spettante.
Infatti, i giudici, hanno chiarito che: “La riduzione della disposizione testamentaria conseguente all'accoglimento della domanda del legittimario che si ritenga leso nella sua quota di riserva, non derivando da un vizio di nullità della disposizione medesima, rende tale atto soltanto inefficace, nei confronti del legittimario vittorioso, sicché fino a quando non sia intervenuta la sentenza d'accoglimento della domanda di riduzione, le disposizioni testamentarie, come le donazioni, lesive della quota di legittima conservano ed esplicano la loro efficacia” (Cass., 11 giugno 2003, n. 9424).
Qualora, venga accolta l'azione intrapresa dell'erede procedente, la riduzione delle disposizioni lesive e delle donazioni deve effettuarsi esclusivamente in riferimento all'effettiva entità della lesione individuale subita dal legittimario leso. A seguito dell’accoglimento della domanda, si procede dapprima a ridurre (entro i limiti della legittima lesa) le disposizioni contenute nel testamento, siano esse a titolo universale o particolare, e ove ciò non fosse sufficiente a reintegrare la quota di legittima lesa, si procede a ridurre, le donazioni effettuate in vita dal defunto, a partire da quelle più recenti, fino ad arrivare, se necessario alla prima.
Fonti normative
Codice civile, articoli 536 – 564.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 12 giugno 2006, n. 13524.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 27 febbraio 2013, n. 4847.
Cassazione Civile, sentenza 16 gennaio 2009, n. 463.
Cassazione Civile, sentenza 12 giugno 2014, n. 13407.
Cassazione Civile, sentenza 22 luglio 2004, n. 13785.
Cassazione Civile, sentenza 11 giugno 2003, n. 9424.
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