In quali casi si verifica la separazione con addebito
L’addebito della separazione, non è un’automatica conseguenza della violazione ai doveri coniugali, dovendo la violazione costituire la causa o la concausa della crisi matrimoniale, ponendosi come condizione di causa-effetto nei confronti della rottura del rapporto tra i due coniugi. Vediamo i dettagli.
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1. In che cosa consiste la separazione giudiziale
L'argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del diritto di famiglia, e più precisamente
le circostanze che possono dar luogo alla pronuncia di separazione con addebito, nel procedimento giudiziale intercorrente tra i due coniugi.
La separazione giudiziale, è il procedimento che uno dei coniugi può avviare al fine di ottenere la sospensione temporanea degli effetti derivanti dal matrimonio, qualora la convivenza con l'altro coniuge non sia più sostenibile oppure sia pregiudizievole per l’interesse dei figli.
La separazione giudiziale pertanto differisce dalla separazione consensuale, proprio perché, in tal caso i coniugi non sono d’accordo sulle condizioni per cessare il loro matrimonio nonché sull’affidamento e collocamento della prole minore.
2. Presupposti dell'addebito della separazione
Il coniuge ricorrente, può inoltre domandare al giudice di pronunciare l’addebito della separazione a carico dell’altro coniuge, qualora quest’ultimo abbia violato i doveri nascenti dal matrimonio.
Dal matrimonio, infatti sorgono in capo ai coniugi, l’obbligo alla coabitazione, all’assistenza morale e materiale ed infine l’obbligo di fedeltà.
Tuttavia, la sola inosservanza dei doveri matrimoniali non costituisce causa di addebito di separazione ma è necessario che essa sia direttamente ricollegabile alla separazione.
I giudici di legittimità, infatti hanno chiarito che la dichiarazione di addebito della separazione implica l’imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, a cui sia ricollegabile l’irreversibile crisi del rapporto tra i coniugi (Cass. Civ., Sent. 18 novembre 2013, n. 25843)
2.1 L'accertamento della violazione dei doveri coniugali
Da tutto ciò deriva, che affinché il giudice possa pronunciare la separazione con addebito, non basta la prova della violazione ai doveri incombenti sui coniugi, ma occorre anche accertare se tale violazione abbia avuto efficacia causale nel determinare la crisi coniugale, e quindi che sia la causa della rottura della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, senza la quale, il rapporto coniugale sarebbe proseguito normalmente.
Pertanto, il coniuge che richiede la separazione con addebito, deve fornire le necessarie risultanze probatorie, dalle quali emerga, il nesso di causalità tra la inosservanza ai doveri matrimoniali, da parte dell’altro coniuge e la rottura del loro rapporto.
Detto ciò, analizziamo le specifiche ipotesi che possono dar luogo alla pronuncia di separazione con addebito:
- Violazione dell’obbligo di coabitazione
I coniugi, a seguito del matrimonio, hanno l’obbligo di coabitare nella casa da loro concordemente scelte, quale residenza familiare.
Ove, uno dei coniugi, contravvenga a tale obbligo, l’altro potrà chiedere l’addebito della separazione, salvo che l’abbandono della casa coniugale sia dipeso dal comportamento dell’altro coniuge oppure sia intervenuto successivamente ad un altro evento che abbia avuto efficacia causale nel determinare la crisi coniugale.
L’allontanamento della residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, senza il consenso dell’altro coniuge oppure senza una giusta causa, costituisce una violazione di un obbligo matrimoniale e pertanto fonte di addebito della separazione (Cass. Civ., Sent. 4 Dicembre 2014, n. 25663).
- Violazione dell’obbligo di assistenza morale e materiale
L’assistenza morale e materiale tra i coniugi, si traduce nell’obbligo al rispetto e al sostegno reciproco, secondo l’indirizzo matrimoniale concordato tra i coniugi stessi, supportando e sostenendo le richieste ed esigenze economiche dell’altro coniuge.
Un comportamento inadeguato verso il coniuge fatto di eccessi, minacce, insulti oppure immotivate negazioni di aiuto materiale e spirituale sono causa di addebito della separazione.
Al riguardo, la Cassazione, ha affermato, che l’atteggiamento unilaterale di uno dei coniugi, indifferente rispetto alle valutazioni e richieste dell’altro, specie ove violento o eccessivamente rigido, può tradursi nella violazione dell’obbligo di concordare con l’altro coniuge, l’indirizzo della vita familiare, e in quanto fonte di dolore e angoscia per quest’ultimo, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale, potendo divenire fonte d’intollerabilità della convivenza e causa di addebito della separazione, in quanto comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio (Cass. Civ., Sent. 2 Settembre 2005, n. 17710).
- Violazione dell’obbligo di fedeltà
La violazione dell’obbligo di fedeltà, costituisce la causa principale delle richieste di separazione con addebito, ma anche in tal caso, occorre dimostrare che il tradimento posto in essere da uno dei coniugi, abbia avuto efficacia causale rispetto all'intollerabilità della convivenza
In questo caso il giudice dopo aver accertato che questo effettivamente è colpevole di tradimento dovrà valutare se è stata questa infedeltà ad aver provocato la crisi della coppia addebitando quindi la separazione oppure se il tradimento sia una conseguenza della crisi matrimoniale preesistente.
I giudici di legittimità, hanno più volte affermato, infatti che l'infedeltà coniugale, può fondare l’addebito della separazione, qualora sia stata la causa della crisi matrimoniale, essendo invece escluso, quando venga fornita la prova della sua irrilevanza rispetto all’unità familiare e prosecuzione della convivenza tra i coniugi, dimostrando che intollerabilità del rapporto matrimoniale sussisteva in epoca anteriore al tradimento, e pertanto che la crisi matrimoniale, deve essere ricondotta ad una situazione indipendente dalla successiva violazione dell’obbligo di fedeltà tra i coniugi (Cass. Civ., 6 Giugno 2013, Sent. n. 14366).
3. Le conseguenze dell'addebito della separazione
La separazione con addebito comporta diverse conseguenze specialmente se la colpa viene attribuita al coniuge debole economicamente.
Ciò in quanto, le conseguenze della separazione con addebito si riflettono sul piano economico e patrimoniale. Il coniuge, a cui venga addebitata la separazione, infatti:
- perde ogni diritto di tipo successorio, nei confronti dell’altro coniuge. In tal caso, egli al momento della morte di quest'ultimo, ove precedentemente percepiva gli alimenti, versando in stato di bisogno potrà richiedere soltanto un assegno a carico dell’eredità, proporzionato all’entità dell’eredità medesima e al numero degli eredi;
- perde il diritto all’assegno di mantenimento, a prescindere dalla comparazione dei redditi posseduti da entrambi i coniugi, con la sola possibilità di richiedere gli alimenti, qualora a causa del suo stato di bisogno non sia in grado di provvedere alle esigenze della vita quotidiana.
Roberto Ruocco
Fonti normative
Codice civile: articolo 143, 151, 156, 548.
Cassazione Civile, Sentenza 18 Novembre 2013, n. 25843.
Cassazione Civile, Sentenza 4 Dicembre 2014, n. 25663.
Cassazione Civile, Sentenza 2 Settembre 2005, n. 17710.
Cassazione Civile, Sentenza 6 Giugno 2013, n. 14366.
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