Guida sulla separazione: i diversi tipi di separazione

Con l’atto di separazione, i coniugi non decidono di porre fine al loro rapporto matrimoniale, ma ne sospendono momentaneamente gli effetti in attesa di una riconciliazione.

In questa prima parte della guida sulla separazione analizzeremo i vari tipi di separazione previsti dal nostro ordinamento.

tipi di separazione

1. I vari tipi di separazione

La separazione è una situazione transitoria, sia riguardate il profilo psicologico sia quello giuridico, in cui i coniugi modificano ed evolvono il loro rapporto.

Quando una coppia entra in crisi e decide di separarsi, si possono verificare tre differenti situazioni:

  • i coniugi si separano senza un vero e proprio intervento giuridico (c.d. separazione di fatto);
  • i coniugi presentano ricorso per la separazione consensuale;
  • i coniugi presentano ricorso per la separazione giudiziale.

 

1.1 Separazione di fatto

Questa è la forma di separazione più semplice che, però, potrebbe comportare spiacevoli conseguenze sul piano giuridico, si pensi, ad esempio, al caso in cui un coniuge faccia mancare i mezzi di sostentamento ai figli o all’altro coniuge.

Se si intende intraprendere questa strada è opportuno determinare, di comune accordo, tutte le possibili fattispecie che riguardano le conseguenze della separazione, come, ad esempio, la misura del sostegno economico che un coniuge deve dare all'altro anche per il mantenimento dei figli.

Il modo più veloce e immediato per attuare la separazione di fatto è l’abbandono del tetto coniugale, ma ci sono molte altre modalità per ottenerla. In ogni caso e in qualsiasi modo si estrinsechi, questa forma semplificata di separazione non costituisce un valido presupposto per far iniziare a decorrere il termine per ottenere il divorzio.

Dato il carattere puramente transitorio della separazione di fatto, i suoi effetti possono cessare attraverso l’istituto della riconciliazione (ex art. 154 c.c.)

1.2 Separazione consensuale

Anche in questo caso vi è un accordo tra le parti, la vera differenza rispetto alla separazione di fatto è che in questo caso l’accordo deve essere omologato dal tribunale.

La procedura di separazione consensuale inizia con il deposito del ricorso (e di tutti gli ipotetici documenti che i coniugi hanno allegato, tra i quali deve essere necessariamente inserita la dichiarazione dei redditi) presso la Cancelleria del Tribunale in cui una delle parti ha il domicilio o la residenza.

Successivamente, il Presidente del Tribunale fisserà l’udienza alla quale devono comparire obbligatoriamente entrambi i coniugi, poiché lo scopo principale di tale procedimento è il tentativo di conciliazione.

L’art. 708 c.p.c. prevede che, in questa sede, il Presidente debba ascoltare i due coniugi, prima separatamente, poi congiuntamente e se si raggiunge una conciliazione la procedura di separazione avrà termine, altrimenti inizierà a decorrere il termine di sei mesi per chiedere il divorzio.

In alternativa alla separazione in tribunale, i coniugi possono ricorrere ad altre due possibilità:

  • Negoziazione assistita, che è un altro accordo, che va concluso in forma scritta, con l’assistenza dei due avvocati delle parti e produce gli stessi effetti della separazione omologata dal tribunale;
  • Separazione dinanzi al Sindaco che avviene, invece, mediante separate dichiarazioni che i coniugi rendono a tale soggetto, in quanto ufficiale dello stato civile.

 

1.3 Separazione giudiziale

Questa particolare tipologia di separazione è utilizzata nel caso in cui i coniugi non riescono a trovare un’intesa sulle condizioni di separazione (come, ad esempio, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento, ecc.).

Gli aspetti procedurali sono simili a quelli della separazione consensuale, la differenza principale è nella conclusione del procedimento della separazione giudiziale, che si svolge secondo le forme del rito ordinario, per cui il provvedimento emesso a conclusione ha la forma della sentenza.

Il giudice ha il potere di dichiarare la separazione immediata, già a seguito della prima udienza, in modo da permettere ai coniugi di chiedere il divorzio anche prima dell’emissione della sentenza definitiva.

Fonti normative

Art. 154 c.c.

Art. 708 c.p.c.

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Avvocato Avvocatoflash Team

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