Eredità in caso di Unioni Civili: le nuove regole
La Legge 20 maggio 2016 n. 76 istituisce nell’Ordinamento giuridico italiano l’unione civile tra persone dello stesso sesso, consacrandola quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e recando, tra le altre, un’apposita disciplina in materia di successioni a causa di morte.
1. I diritti successori del partner superstite
Diversamente da quanto accadeva in passato, ove la tutela delle cosiddette “coppie di fatto” si limitava al riconoscimento del solo diritto in favore del convivente a succedere nel contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile urbano adibito a residenza della coppia, con l’entrata in vigore della Legge Cirinnà si assiste alla completa equiparazione.
Dal punto di vista giuridico, tra “matrimonio” e “unione civile”, sotto il profilo squisitamente successorio, al partner rimasto in vita spetta il medesimo trattamento che la legge riserva al coniuge superstite.
1.1 La riserva a favore del partner: un limite alla volontà testamentaria
In termini tecnici, alla morte di una delle parti dell’unione civile, all’altra viene oggi riconosciuto il titolo di legittimario, trattandosi di un “erede necessario”, al quale compete una quota intangibile dell’asse ereditario, determinata e determinabile secondo le normali regole dettate dal codice civile in materia di “riserva a favore del coniuge”.
Di conseguenza, nella compilazione del proprio testamento, il testatore non potrà ledere i diritti che la legge riserva ai legittimari e dunque, per evitare l’impugnazione delle disposizioni di ultima volontà, dovrà tener presente che, in caso di concorso tra partner ed unico figlio, a ciascuno di essi è riservato un terzo del patrimonio. Qualora i figli siano più di uno, ad essi deve essere complessivamente accantonata la metà del patrimonio e alla parte dell’unione civile spetta invece un quarto dell’asse ereditario.
Infine, quando la parte dell’unione civile sia l’unico legittimario rimasto in vita o, nel caso di concorso tra quest’ultimo e gli ascendenti (ad esempio i genitori) del defunto, al partner è sempre riservata la metà dell’asse ereditario.
1.2 La ripartizione dell’asse ereditario in assenza di testamento
Il rinvio alla disciplina codicistica è altresì previsto nell’ipotesi di successione legittima, ossia quando il defunto non ha provveduto a disporre delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte.
In tal caso, l’asse ereditario sarà devoluto totalmente al partner superstite laddove quest’ultimo sia l’unico erede legittimo rimasto in vita, mentre in caso di concorso tra questo e i figli del defunto occorre distinguere: se il partner concorre con un solo figlio, ciascuno di essi avrà diritto ad un mezzo dell’eredità, mentre, in caso di più figli, a questi ultimi spetteranno complessivamente i due terzi del patrimonio ed il restante terzo sarà devoluto alla parte dell’unione civile. Infine, quando chi muore lascia anche ascendenti o fratelli e sorelle, al partner saranno devoluti i due terzi dell’eredità, mentre il terzo residuo spetterà agli ascendenti o ai fratelli e alle sorelle nelle misure stabilite dal codice civile.
1.3 La riserva sulla casa di abitazione
La legge in commento si preoccupa altresì di garantire al partner superstite la stessa sicurezza e la medesima stabilità goduta durante la vita di coppia, assicurandogli la possibilità di continuare ad abitare nella casa scelta come residenza comune che costituisce, senza dubbio, un simbolo importante del suo stato sociale, il tutto in piena coerenza con la concezione di famiglia “costituzionalmente orientata” cui si ispira, come già detto, tutta la Riforma del 2016.
Difatti, alla parte dell’unione civile rimasta in vita, anche quando concorre con altri eredi, è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza della coppia, oltre al diritto di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
1.4 Il diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali
Il tenore letterale della Legge in esame, nella parte in cui precisa che le disposizioni normative contenenti le parole «coniuge» o «coniugi» si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, ovunque ricorrano, ha offerto lo spunto per fare definitivamente chiarezza in ordine ai diritti spettanti al partner superstite rispetto al trattamento assistenziale e/o pensionistico goduto in vita dal defunto.
All’indomani dell’entrata in vigore della Legge Cirinnà, infatti, l’Inps ha avuto premura di ufficializzare il tanto atteso riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali a favore dei superstiti legati dal vincolo dell’unione civile, precisando che sono ad oggi applicabili, ad esempio, gli istituti della pensione ai superstiti, dell’integrazione al trattamento minimo, della maggiorazione sociale.
2. La tutela successoria in caso di scioglimento dell’Unione Civile
Da ultimo, occorre chiedersi quali siano i diritti successori riconosciuti al partner superstite qualora vi sia stato - in vita - lo scioglimento dell’unione civile per volontà delle parti o negli altri casi previsti dalla Legge.
Anche a tal riguardo, la Legge Cirinnà opera un ulteriore rinvio normativo, richiamando la legge sul divorzio del 1970 e condividendo con essa l’idea legata all’esigenza di assicurare la solidarietà reciproca dei componenti della coppia, anche alla fine dell’unione.
Pertanto, al partner superstite, così come al coniuge divorziato, spetterà, dopo il decesso, e soltanto laddove sussista un evidente stato di bisogno, un assegno periodico a carico degli altri eredi, che dovrà essere attribuito dal giudice, tenuto conto dell’entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi, nonché delle condizioni economiche di questi ultimi.
Donato Marinelli
Fonti normative
Legge 20 maggio 2016, n. 76
Artt. 457, 536-544, 581-583 Codice civile
Legge 8 agosto 1995, n. 335
Messaggio INPS n. 5171/2016
Legge 1 dicembre 1970, n. 898
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