Che cos’è la divisione ereditaria?
La successione ereditaria è quel fenomeno giuridico attraverso il quale uno o più soggetti (gli eredi) subentrano nella titolarità di diritti o rapporti giuridici (c.d. patrimonio ereditario) di un altro soggetto a loro premorto (c.d. de cuius).
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Nel caso in cui all’apertura della successione gli eredi risultassero più di uno, si instaurerebbe tra di loro una comunione ereditaria, nella quale ognuno deterrebbe una determinata quota ereditaria in base alle regole dettate dal codice civile.
Attraverso l’istituto della divisione ereditaria è possibile sciogliere tale comunione, in modo tale che ogni singolo erede divenga titolare esclusivo di beni o parte di essi per il valore corrispondente alla quota a lui spettante.
Ai sensi dell’art. 713 del codice civile, ogni coerede può sempre domandare la divisione, rispetto alla quale la legge impone la partecipazione di tutti i coeredi, pena la nullità della divisione stessa.
Il diritto di poter chiedere in ogni tempo la divisione può essere derogato dai coeredi, i quali possono pattuire il permanere della comunione ereditaria per un massimo di 10 anni.
Anche il testatore possiede tale facoltà, in quanto può disporre che, nel caso in cui vi siano eredi minorenni, la permanenza della comunione ereditaria fino ad un anno dopo il compimento della maggiore età ovvero, in assenza di eredi minorenni, per un massimo di 5 anni.
A fini tutelativi, la legge concede anche al giudice un intervento sul diritto dei coeredi di chiedere la divisione ereditaria, nel caso in cui la divisione stessa potesse arrecare pregiudizio ad uno dei coeredi. Tale dilazione giudiziale non può essere superiore ai 5 anni.
L’ordinamento giuridico prevede tre possibili vie per attuare la divisione ereditaria: la divisione contrattuale o volontaria (detta anche amichevole o consensuale), la divisione testamentaria e la divisione giudiziale.
In ogni caso, prima di procedere ad analizzare tali tipologie divisionali, risulta utile soffermarsi su alcuni principi a tutela dei coeredi e di alcune operazioni prodromiche alla divisione.
1. La comunione ereditaria ed il retratto successorio
Come già accennato, nel caso in cui all’apertura della successione vi fossero due o più coeredi, si instaurerebbe tra di loro una comunione ereditaria, disciplinata dalle regole generali dettate per la comunione (artt. 1100 e ss. c.c.)
Peculiarità della comunione ereditaria sono, nella maggior parte dei casi, i vincoli di parentela che legano i coeredi.
Al fine quindi, di evitare che subentrino estranei nella comunione ereditaria, la legge prevede che i coeredi siano preferiti a questi ultimi, avendo un vero e proprio diritto di prelazione.
L’art. 732 c.c. infatti, prescrive espressamente tale diritto, imponendo al coerede che volesse alienare ad un estraneo la sua quota o parte di essa, la preventiva notifica di tale intenzione agli altri coeredi, indicandone il prezzo.
I coeredi hanno a disposizione due mesi per decidere se esercitare il loro diritto di prelazione.
Nel caso in cui tale notificazione venisse omessa ed il coerede procedesse in ogni caso alla vendita, gli altri coeredi hanno il diritto di riscattare la quota per il prezzo pagato (c.d. retratto successorio) subentrando di fatto all’acquirente (estraneo) nella vendita.
L’istituto del retratto successorio può essere esercitato sino a che non si sia sciolta definitivamente la comunione ereditaria.
2. Operazioni pre-divisionali: collazione ereditaria
Nel corso della propria vita, il de cuius potrebbe aver fatto donazioni ai propri figli, discendenti o al proprio coniuge.
La legge considera tali disposizioni quali un anticipo sulla successione, presumendo che il de cuius non abbia voluto alterare le quote ereditarie spettanti ai propri eredi.
Ciò posto, le donazioni fatte in vita dal de cuius debbono essere comprese nella massa attiva del patrimonio ereditario e computate nella divisione ereditaria nel rispetto delle quote spettanti per legge e/o per testamento a ciascun erede.
La collazione pertanto, prevede la computazione nel patrimonio ereditario delle donazioni fatte in vita e considerate quale anticipo sulla quota ereditaria spettante al beneficiario della donazione stessa, per poi procedere alla quantificazione delle quote ereditarie ed alla loro divisione.
Attraverso tale procedimento, la quota di colui che abbia ricevuto in vita una donazione risulterà ridotta per un valore pari alla donazione medesima.
Vengono comprese nella collazione anche le donazioni indirette, ossia quegli atti che producono gli effetti della donazione pur non essendo tali.
Un esempio di donazione indiretta può essere rappresentato da un bonifico effettuato dal padre al figlio, grazie al quale quest’ultimo ha potuto comprarsi casa. In questo caso la casa non è stata donata direttamente dal padre al figlio, ma indirettamente attraverso il bonifico del denaro necessario al suo acquisto.
Sono soggette a collazione anche eventuali assegnazioni che il de cuius abbia fatto in vita a causa di un matrimonio ovvero per l’avvio di una attività lavorativa del proprio figlio.
Non si attua la collazione invece, nel caso in cui sussista una espressa “dispensa dalla collazione” disposta dal donante o dal testatore.
Non possono essere oggetto di collazione le spese di modico valore o quelle obbligatorie (si pensi al mantenimento di un figlio)
In ogni caso, la collazione si attua solo tra il coniuge del de cuius ed i suoi discendenti, non nei confronti degli estranei.
3. La natura della divisione e i suoi effetti
La divisione della comunione ereditaria ha un effetto dichiarativo ed opera retroattivamente.
Ciò significa che, se durante la comunione ereditaria al coerede Tizio venisse assegnato un appartamento ed al coerede Caio venisse assegnato un negozio, a divisione compiuta essi risulterebbero titolari di tali immobili non al momento della divisione, ma come se lo fossero stati già dal momento dell’assegnazione in fase di comunione ereditaria.
Pertanto, la divisione ereditaria non ha natura traslativa.
Per tale principio, se un coerede avesse compiuto atti di disposizione della propria quota, gli effetti non potranno incidere sui beni assegnati ad un altro coerede, ma si produrranno sui beni a lui assegnati, stante la natura dichiarativa della divisione ereditaria.
Poste tali doverose premesse, si analizzano ora le tre modalità di divisione ereditaria previste dall’ordinamento giuridico.
La divisione ereditaria contrattuale o volontaria (detta anche amichevole o consensuale): come farla
I coeredi hanno la possibilità di regolare autonomamente la divisione della comunione ereditaria, nel rispetto delle quote spettanti a ciascuno, tramite un accordo stipulato tra di loro (c.d. contratto divisionale).
A pena di nullità, a tale contratto divisionale devono partecipare tutti i coeredi.
La forma di tale accordo dipende dall’oggetto dello stesso, ossia dai beni che compongono la comunione ereditaria.
Nel caso in cui la comunione ereditaria fosse composta da soli beni mobili o crediti, la forma di tale contratto risulterebbe libera, anche se la forma scritta è sempre consigliabile.
La forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e la successiva trascrizione del contratto presso la reòativa Conservatoria invece, sono requisiti che la legge reputa indispensabili nel caso in cui nella comunione ereditaria siano presenti beni immobili.
Tale autonomia negoziale non può, in ogni caso, ledere determinati diritti o disposizioni di legge.
In presenza di un testamento, nel quale il de cuius ha disposto per una determinata divisione (come si vedrà al successivo paragrafo), la divisione ereditaria volontaria non può sostituirsi ad essa, in quanto il legislatore da precedenza alla volontà del testatore.
Se per un mero errore fossero stati omessi determinati beni, il contratto divisionale può essere “integrato” attraverso un apposito strumento giuridico denominato “supplemento di divisione”, regolato dall’art. 762 c.c.
Anche nel caso in cui venissero lese determinate quote spettanti a determinati coeredi – ad esempio per un errore nella sima dei beni – la legge prevede la possibilità di impugnare il contratto divisionale attraverso la c.d. rescissione per lesione.
Tale azione può essere esperita (entro 2 anni dalla divisione) a condizione che la porzione assegnata ad uno dei coeredi sia inferiore di oltre un quarto del valore della quota a lui spettante.
4. La divisione ereditaria fatta dal testatore
La divisione dell’eredità può essere disposta anche tramite testamento, in quanto è riconosciuta al testatore la facoltà di decidere i criteri e le regole da seguire al momento della divisione dei beni a ciascun coerede.
In tal modo, il testatore decide a priori l’assegnazione dei beni ai coeredi.
Appurato il diritto del testatore a decidere la destinazione di ogni bene, la divisione risulterebbe in ogni caso nulla se non fossero compresi determinati legittimati (eredi a cui la legge garantisce una quota ereditaria), ovvero eredi istituiti (ossia eredi cui il testamento destina una quota dell’eredità).
Anche nel caso in cui il testatore, nel predisporre il suo progetto divisionale, ledesse la quota legittima destinata ad uno o più coeredi, questi ultimi possono agire a tutela dei propri diritti, proponendo azione di riduzione avanti un giudice, attraverso la quale verrebbe reintegrata la propria quota ereditaria.
5. La divisione giudiziale: quando gli eredi si trovano in disaccordo
In caso di assenza di disposizioni testamentarie circa la divisione ereditaria ed in mancanza di un accordo amichevole tra i coeredi, subentra la figura del magistrato, il quale procede alla divisione giudiziale.
Tale giudizio può essere promosso da qualunque coerede, ma a tale procedimento debbono partecipare tutti i coeredi.
Preliminarmente, il giudice procede alla stima dei beni – con riferimento al loro stato e valore al momento dell’apertura della successione – ed alla formazione delle porzioni. Completate tali operazioni, nel caso in cui le quote risultassero uguali si procede all’assegnazione tramite estrazione a sorte, ovvero nel caso in cui le quote fossero diverse alla loro attribuzione.
In ogni caso, ciascuno dei coeredi può chiedere il conferimento in natura di beni ereditari sia mobili sia immobili corrispondente alla sua quota.
Tuttavia, tale opzione non può essere sempre applicata, in quanto è possibile che nella comunione ereditaria vi siano beni che non possono essere divisi per la loro natura o perché la divisione risulterebbe pregiudizievole.
Questi beni, se non possono essere assegnati interamente ad un coerede o se non ci fosse la volontà di continuare la comunione ereditaria, vengono venduti all’incanto ed il ricavato diviso pro quota tra i coeredi.
Nel caso in cui invece, venisse assegnato un bene in natura ad un coerede eccedente la sua quota, quest’ultimo dovrebbe versare un conguaglio in denaro agli altri coeredi.
A garanzia di tale pagamento, la legge prevede l’instaurazione di un’ipoteca legale sul predetto bene.
Alessandro Scarsella
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