Si ha diritto all'eredità se si ha ricevuto una donazione in vita?
Le donazioni effettuate dal defunto quando era in vita, non incidono sul diritto dei chiamati a succedere nel suo patrimonio ereditario. Tuttavia, il donatario è gravato da alcuni oneri e dal rischio di subire l’azione di riduzione. Vediamo i dettagli.
1. Eredità e donazione
L'argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del diritto successorio e, più precisamente, se il donatario abbia diritto o meno a succedere al donante, successivamente alla sua morte.
L’atto di liberalità compiuto dal defunto quando era ancora in vita nei confronti di un prossimo congiunto, non preclude il diritto riconosciuto a quest’ultimo a succedere nei beni e rapporti che facevano capo al defunto medesimo, avendo pieno diritto ad ottenere la quota dell’eredità a lui spettante.
La donazione, non costituisce un fatto ostativo alla successione da parte del chiamato all’eredità, differenziandosi dalle ipotesi di indegnità riguardanti casi particolarmente gravi compiuti a danno del defunto o dell’eredità, tali da legittimare l’esclusione dalla successione dei soggetti che l’abbiano compiuti.
Alcuni casi in questione sono: l’omicidio o il tentato omicidio del defunto o di un prossimo congiunto, falsa testimonianza nei loro confronti, perdita della responsabilità genitoriale verso il defunto, aver indotto a redigere o modificare il testamento sotto minaccia, averlo nascosto o distrutto, aver redatto un testamento falso.
Al di fuori di queste ipotesi tassative, l’ordinamento non prevede altre circostanze idonee ad escludere il diritto all’eredità.
Tuttavia, la donazione effettuata in favore del futuro erede, comporta per quest’ultimo l’onere di imputare alla massa ereditaria il bene donatogli, al fine di stabilire l’entità della quota spettante a ciascuno degli eredi, onde procedere alla divisione ereditaria.
Vi è inoltre il rischio di subire l’esperimento dell’azione di riduzione, qualora il testatore abbia leso la quota di legittima riconosciuta agli eredi legittimi e, pertanto, quest’ultimi agiscano in giudizio, al fine di ottenere la reintegrazione della massa ereditaria e la quota loro spettante.
2. Divisione ereditaria e donazione
In presenza di più eredi, la proprietà comune sui beni del defunto termina a seguito della divisione ereditaria, con la stima dei beni e la formazione delle porzioni da distribuire ad ognuno degli eredi in base alla propria quota.
Presupposto necessario alla divisione è costituito dalla collazione, ossia il conferimento alla massa ereditaria, da parte di tutti i chiamati a succedere, dei beni loro donati in vita dal defunto, al fine di mantenere tra gli eredi la proporzionalità delle quote previste dalla legge ovvero dal testamento.
Pertanto, l’erede che abbia ricevuto una donazione dal defunto quando questi era in vita, sarà tenuto in presenza di una pluralità di eredi ad imputare alla massa ereditaria la donazione ricevuta, al fine di stabilire esattamente la porzione dell’eredità a lui spettante.
La collazione può avvenire in natura, restituendo il bene donato alla massa ereditaria risolvendosi la donazione. In questo caso, l’erede cessa di essere donatario. Inoltre, può avvenire per imputazione, ossia egli può addebitare alla quota ereditaria che li spetta, il valore del bene ricevuto in donazione, conservando la proprietà su di esso come parte della propria quota ereditaria.
3. L'azione di riduzione e donazione
A seguito dell’accettazione dell’eredità, i parenti più prossimi al defunto, definiti eredi legittimari (coniuge, figli, ascendenti), hanno diritto ad ottenere la quota di legittima, ossia una porzione ben precisa del patrimonio che faceva capo al defunto su cui quest’ultimo non ha poteri dispositivi (quota indisponibile).
Se il suo patrimonio ereditario non comprenda beni e rapporti sufficienti a soddisfare le quote riservate agli eredi legittimari, in quanto lese dal defunto attraverso disposizioni testamentarie o atti compiuti in vita (come le donazioni), nel termine di dieci anni dalla morte del donante, il coniuge, i figli e gli ascendenti, potranno instaurare un giudizio dinanzi al tribunale ove domiciliava il defunto.
Questi, possono richiedere l'azione di riduzione, citando in giudizio l’erede-donatario al fine di reintegrare nella massa ereditaria la quota di riserva, su cui il defunto non poteva disporre, chiedendo al giudice di dichiarare l’inefficacia degli atti da lui compiuti.
Le donazioni compiute in vita dal defunto, sono soggette a riduzione soltanto qualora, a seguito della riduzione delle disposizioni contenute nel testamento, il valore dei beni ereditari recuperati non basti a reintegrare la quota di legittima.
In tal caso, si procede alla riduzione in misura proporzionalmente alla quota medesima, partendo dall’ultima donazione compiuta e risalendo alle ulteriori, finché il compendio ereditario reintegrato non sia sufficiente a far fronte alla legittima spettante all’erede che promuove il giudizio.
La riduzione delle donazioni immobiliari, avviene separando dal sul valore la quota di legittima lesa, purché ciò possa avvenire senza pregiudicare il valore dell’immobile medesimo.
In caso contrario, se l’erede-donatario dispone di oltre un quarto del valore dell’immobile rispetto al valore della quota disponibile, l’immobile va ricompreso interamente nell’asse ereditario. Se egli invece ne dovesse disporre in misura inferiore al quarto, può conservare l’intero immobile, provvedendo però a compensare gli altri eredi.
Fonti normative
Codice civile: artt. 463, 553-564, 737-751
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