Diritti ereditari della prima e della seconda moglie
La prima e la seconda moglie godono di differenti diritti ereditari: scopriamo le differenze.
- La successione ereditaria: aspetti generali
Successione a titolo universale ed a titolo particolare
Successione testamentaria e legittima - Quote riservate ai legittimari
Riserva a favore della moglie
Riserva a favore dei figli
Riserva a favore degli ascendenti
Concorso tra il coniuge ed i figli del defunto
Concorso tra il coniuge e gli ascendenti del defunto - Diritti ereditari della prima e della seconda moglie
1. La successione ereditaria: aspetti generali
L'argomento che andremo a trattare si rivolge ad una situazione che ricorre durante la vita di ognuno di noi, e cioè la morte di una persona cara e le conseguenze che la legge ricollega a tale evento.
La legge, o più precisamente il codice civile, ricollega molteplici effetti al momento di scomparsa di una persona, primo di tutti l'apertura della successione, nel luogo in cui il defunto aveva stabilito il proprio domicilio.
La successione, è l'istituto che ha lo scopo di dettare le regole volte a disciplinare la destinazione dei beni e degli altri rapporti, di cui era titolare il defunto al momento della morte, prevedendo determinate categorie di soggetti (cd. legittimari) ai quali la legge assegna una porzione, ben precisa, del patrimonio del de cuius (cd. quota di legittima) al momento della sua morte.
1.1 Successione a titolo universale ed a titolo particolare
La successione può essere a titolo universale ed a titolo particolare, è universale nel caso in cui il successore subentra nella titolarità di tutti i rapporti che facevano capo al defunto, siano essi attivi o passivi; mentre la successione a titolo particolare disciplina l'ipotesi in cui si subentri soltanto in determinati rapporti giuridici di cui era titolare il de cuius.
La distinzione, è importante, dal momento che generalmente si parla di eredità in modo generico, ossia per indicare le due forme previste senza alcuna distinzione, ma in realtà nel primo caso può parlarsi di eredità, quando il successore succede al de cuius in tutti i rapporti che facevano capo a quest'ultimo, mentre nel secondo caso, cioè quando si tratta di successione a titolo particolare, si parlerà del cd. legato e non di eredità, trattandosi del subentro soltanto in alcune e ben determinate situazioni giuridiche che riguardavano il defunto.
La precisazione è importante, in quanto, comporta effetti diversi anche sul piano della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., dal momento che:
- l'erede acquista la titolarità dei beni e degli altri rapporti del defunto, venendosi a creare la fusione tra il patrimonio di quest'ultimo e quello di pertinenza del successore, con la conseguenza che i creditori del de cuius diventano creditori del successore, diventando il proprio patrimonio un unico, acquisterà infatti anche i pesi, come ad es. i debiti che aveva contratto il de cuius e di cui dovrà rispondere non solo con quanto ricevuto in eredità ma anche con proprio patrimonio personale,
- mentre il legatario, ossia colui che riceve solo una quota determinata dell'asse ereditario, non risponde dei debiti del defunto se non nella misura ad esso attribuita a titolo di legato, con l'esclusione per i creditori del de cuius di aggredire il patrimonio personale del legatario.
1.2 Successione testamentaria e legittima
Un'ultima distinzione, non meno importante, è quella relativa alle due diverse forme che la legge prevede per la successione, ossia la successione testamentaria e quella legittima.
La prima, ricorre, qualora il de cuius, con un atto di ultima volontà, ossia il testamento, provvede a disporre del proprio patrimonio, disponendo della sua distribuzione al momento della sua morte, dovendo in tal caso rispettare comunque, la quota di riserva che la legge assegna a soggetti ben precisi (coniuge, figli, ecc.).
La successione legittima, ricorre, invece nell'ipotesi in cui il defunto non abbia redatto testamento e quindi in mancanza di una sua ultima volontà, subentrano le regole dettate dal codice civile, che stabiliscono le quote che spettano ad ognuno dei soggetti legittimari.
È proprio in quest'ultimo caso, quando il defunto non ha disposto sulla divisione del suo patrimonio, che sorgono conflitti in merito all'assegnazione dello stesso ai soggetti indicati dalla legge.
Infatti, un problema che di sovente ricorre, di cui ci occuperemo in questa trattazione, sono le dispute, anche legali, riguardo a chi spetti o meno l'eredità del defunto, quando questi abbia contratto un nuovo matrimonio, e quindi le diatribe che vengono a crearsi tra la prima e la seconda moglie del defunto all'apertura della successione di quest'ultimo.
2. Quote riservate ai legittimari
Prima di soffermarci sui diritti ereditari che spettano o meno alla prima e alla seconda moglie del defunto, è importante specificare come la legge, riservi quote di legittima differenti a seconda della tipologia di legittimari (art. 536 c.c.: coniuge, figli, ascendenti) e del loro numero.
2.1 Riserva a favore della moglie
L'art. 540 del codice civile, riserva a favore della moglie la metà patrimonio del defunto, salvo che ricorra l'ipotesi del concorso con i figli.
2.2 Riserva a favore dei figli
La legge prevede, invece che quando il defunto abbia un solo figlio, questi abbia diritto alla metà del patrimonio del de cuius. mentre se i figli sono più di uno, ad ognuno è riconosciuta la quota di due terzi del patrimonio ereditario, in egual misura, sempre salva l'ipotesi del concorso con il coniuge del defunto.
2.3 Riserva a favore degli ascendenti
Nell'ipotesi in cui il defunto, non abbia figli nel momento della morte, ma siano soltanto gli ascendenti, quest'ultimi hanno diritto di ricevere un terzo del patrimonio, se non si applica l'art. 544 cod. civ. che disciplina il concorso degli ascendenti con il coniuge del defunto.
2.4 Concorso tra il coniuge ed i figli del defunto
Qualora, il de cuius al momento, era legalmente coniugato e vi erano figli, l'art. 542 del codice civile, dispone che al coniuge sia attribuita un terzo del patrimonio e un altro terzo spetta al figlio. se invece vi sono più figli, ad essi è attribuita in parti uguali la metà dell'asse ereditario, mentre il coniuge ha diritto di ricevere un quarto del patrimonio.
Queste regole valgono anche nel caso in cui il concorso sia tra figli del primo matrimonio e coniuge del secondo matrimonio. Nell’ipotesi in cui il defunto, in vita, abbia fatto delle donazioni a favore dei figli, il nuovo coniuge ha diritto a vedere ricostruita la massa ereditaria con tali beni e poco importa che la donazione sia stata effettuata prima o dopo il secondo matrimonio (Cass. Sent. 4445/2016).
2.5 Concorso tra il coniuge e gli ascendenti del defunto
Se il defunto non aveva figli, ma oltre la coniuge sono presenti anche gli ascendenti, si applica l'art. 544 cod. civ. che suddivide tra gli stessi il patrimonio ereditario, specificando che al coniuge spetti la metà del patrimonio del de cuius, mentre gli ascendenti, hanno diritto di ricevere un quarto del patrimonio.
3. Diritti ereditari della prima e della seconda moglie
Per quanto riguarda, i diritti ereditari attribuiti al coniuge del defunto, occorre fare un'importante distinzione tra la situazione della prima moglie e della seconda moglie, qualora il de cuius abbia contratto un nuovo matrimonio.
Difatti, a differenza del coniuge separato, che gode degli stessi diritti attribuiti normalmente al coniuge, fatta eccezione per l'ipotesi in cui sia stata addebitata per colpa la separazione, che comporta la perdita di ogni diritto successorio (è concessa soltanto una rendita vitalizia qualora era disposto in suo favore il versamento degli alimenti da parte del de cuius), l'ex coniuge, ossia quello da cui si sia divorziato, perde ogni diritto a succedergli nel suo patrimonio, dal momento che il divorzio produce l'effetto di sciogliere, in tutto e per tutto, il vincolo matrimoniale. Di conseguenza vengono meno anche gli effetti civili nascenti dal matrimonio, come appunto, il diritto di successione, anche se si tratta di beni acquistati in costanza del primo matrimonio, essendo tale circostanza irrilevante ai fini della successione. Soltanto il momento della morte produce il venir in essere del diritto a succedere (potrà solo godere, qualora il bene era in comproprietà con l'ex marito, poi defunto, del 50% del bene, ma ciò in quanto si tratta non diritto ereditario ma semplicemente di diritto di proprietà propria ed esclusiva, che quindi non cade nella massa ereditaria), ciò comporta che sarà la seconda moglie il soggetto ritenuto dall'ordinamento legittimato a far valere i diritti ereditari.
Ciò significa che la seconda moglie sarà considerata l'erede del patrimonio del coniuge defunto insieme eventualmente ai figli (sia di prime che di seconde nozze) o accanto agli ascendenti, se non sono presenti figli. Pertanto la stessa avrà diritto a disporre della quota a lei assegnata dalla legge sulla casa coniugale, anche se acquistata durante il primo matrimonio, in quanto la proprietà della casa si trasmetterà agli eredi del coniuge defunto; inoltre potrà disporre degli altri beni e rapporti che facevano capo al de cuius, compresa la possibilità di ottenere la pensione di reversibilità e il versamento del TFR del proprio marito.
Detto questo, occorre tuttavia precisare che sono riconosciuti alcuni diritti alla prima moglie. Difatti è previsto che questa possa richiedere:
- assegno di mantenimento: la prima moglie, può richiedere, che i soggetti che accettano l'eredità, versino in suo favore un assegno di mantenimento, qualora godeva di tale diritto al momento della pronuncia di divorzio. Tuttavia la legge, richiede, che la prima moglie debba trovarsi in stato di bisogno e che non abbia contratto nuovo matrimonio. Tale diritto, pertanto viene meno nel momento in cui la prima moglie si risposi ovvero venga meno lo stato di bisogno in cui versava.
- assegnazione della pensione di reversibilità e del trattamento di fine rapporto alla prima moglie (divorziata) e alla seconda moglie del defunto: a favore della prima moglie del defunto, è riconosciuta, la possibilità di richiedere l'assegnazione della pensione di reversibilità e del trattamento di fine rapporto.
Tuttavia, ai fini della concessione, la legge richiede che la stessa:
- non abbia contratto nuovo matrimonio;
- che, con la sentenza di divorzio, sia stato disposto in suo favore, il versamento dell'assegno da parte dell'ex marito;
- che, infine il rapporto di lavoro, che da titolo a ricevere la pensione ed a conclusione del rapporto stesso, la liquidazione (TFR) sia avvenuto prima che fosse pronunciata la sentenza di divorzio tra la prima moglie e l'ex marito, poi defunto.
Nell'ipotesi, come quella in esame, che accanto alla prima moglie, vi siano anche una nuova consorte del defunto, la legge prevede che l'assegnazione della pensione, nonché del trattamento di fine rapporto, avvenga sempre nel rispetto delle condizioni suddette, in ragione di una quota disposta in favore di entrambe.
In tali casi, infatti, il giudice dovrà tener conto di alcuni fattori, tra i quali:
- la durata di entrambi i matrimoni (potrà considerare, al riguardo, anche l'eventuale periodo di convivenza, ove sia considerevole, tra il defunto e la seconda moglie);
- dell'ammontare dell'assegno eventualmente assegnato alla prima moglie con la sentenza di divorzio;
- della massa ereditaria e conseguentemente anche delle condizioni in cui versano gli eredi.
Qual è la differenza tra successione testamentaria e legittima? Quali sono le quote che spettano ai legittimari? Quali sono i diritti ereditari della prima e della seconda moglie?
FONTI NORMATIVE
Art. 536 ss. c.c.
Cassazione Civ., sent. 7 marzo 2016 n. 4445
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