Cosa succede ai figli in caso di separazione o divorzio?

A seguito di una pronuncia di separazione o divorzio dei genitori naturali, si hanno tre possibili conseguenze: vediamo quali.

1. L’affidamento durante la separazione o il divorzio

Nel pronunciare la separazione o il divorzio di una coppia con figli, il giudice deve adottare dei provvedimenti inerenti l’affidamento di questi ultimi, tenendo come punto di riferimento solo ed unicamente l’interesse morale e materiale della prole. Nonostante la separazione o il divorzio, il minore ha, infatti, il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori (art. 337-ter c.c.)

Esistono tre modalità di affidamento dei figli:

  1. Affido congiunto (oggi condiviso): di solito, è quello maggiormente consigliato in quanto prevede l’affido stabile ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo;
  2. Affido esclusivo: rappresenta la circostanza in cui la prole viene affidata prevalentemente ad uno dei genitori (come avviene più di frequente). In tali casi, il giudice deve necessariamente stabilire in che modo ognuno dei coniugi debba prendere parte alla cura, all’educazione, all’istruzione, nonché al sostentamento dei propri figli;
  3. Accordo tra i genitori: questo è il caso in cui i genitori creano un proprio accordo per la modalità di affidamento dei figli e, laddove l’accordo non sia contrario in alcun modo all’interesse del minore, il giudice convalida tale accordo.

Sarà il giudice a compiere una valutazione del caso concreto e decidere per la forma di affidamento che reputa maggiormente rispondente agli interessi preminenti della prole. Nel caso di più figli, si dovrà anche avere riguardo all’unità familiare, cioè il giudice dovrà affidare tutti i figli allo stesso genitore in modo da salvaguardare il rapporto tra fratelli e sorelle, a meno che ciò non risulti impossibile.

Basti pensare, ad esempio, che il giudice potrà disporre l’affido condiviso anche se i coniugi dovessero vivere in città diverse.

Qualora il giudice, invece, dovesse giudicare ciascuno dei due genitori inadeguati, egli disporrà l’affidamento familiare.

Nell’affidamento congiunto la potestà genitoriale (ora responsabilità genitoriale) resta ovviamente immutata per entrambi i coniugi che continueranno ad esercitarla congiuntamente. Nel caso di affidamento esclusivo, invece, la responsabilità genitoriale è esercitata in via esclusiva dal genitore affidatario, anche se le decisioni più importanti (relative all’educazione, istruzione, salute) sono prese di comune accordo da entrambi i genitori. In ogni caso, sarà il giudice a stabilire le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale; e in caso di trasgressione, questo comporterà una modifica del provvedimento.

2. Come richiedere l’affido esclusivo?

Come già detto, il giudice, in casi particolari, può decidere di affidare la prole solo ad uno dei due coniugi, sostenendo che l’affidamento all’altro genitore sia o possa essere lesivo dell’interesse del minore. Ad esempio, risulterà certamente incompatibile con l’interesse del minore quel genitore che abbia avuto atteggiamenti violenti in famiglia.

Prima di adottare qualsiasi provvedimento, il giudice deve procedere, ove possibile, all’ascolto del minore; accade spesso, infatti, che sia lo stesso minore a richiedere di vivere con un genitore.

Il genitore non affidatario (o non collocatario) dovrà comunque rispettare gli obblighi e i doveri fondamentali nei confronti del figlio, tra cui quelli di vigilare sull’educazione e di concorrere al mantenimento.

Ogni genitore, infatti, deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito (art. 337-ter c.c.). A tal fine, il genitore non affidatario dovrà versare periodicamente un assegno di mantenimento a favore della prole. Nell’assegno mensile devono essere incluse anche altre somme come: spese scolastiche, ricreative, mediche, sportive. Non rientrano, invece, quelle straordinarie, cioè quelle relative ad esigenze di vita della prole non legate ai bisogni quotidiani ma imprevedibili ed eccezionali (ad esempio, un evento eccezionale che riguarda la salute del figlio). Queste spese, dunque, dovranno essere corrisposte di volta in volta, non potendo essere forfetizzate nell’assegno periodico.

Il genitore non affidatario non ha solo obblighi e doveri ma anche diritti.

Egli, infatti, ha il diritto di visita, le cui modalità e i tempi sono stabiliti dal giudice nel provvedimento. Nel caso in cui ci si trovi di fronte a situazioni particolari che potrebbero recare pregiudizio all’interesse del minore, il giudice può anche prevedere alcune misure cautelari: ad esempio, può stabilire che gli incontri tra genitore non affidatario e minore si svolgano alla presenza di un assistente sociale o di uno psicologo. Dal canto suo, il genitore affidatario non può opporsi al diritto di visita riconosciuto all’ex coniuge. Difatti, ove dovesse ostacolare in qualsiasi modo l’esercizio di questo diritto, incorrerebbe nel reato di elusione del provvedimento adottato dal giudice.

3. Si può passare dall’affido congiunto a quello esclusivo?

Nel caso in cui il giudice abbia deciso per un affidamento congiunto, sarà comunque possibile per i genitori, in qualsiasi momento, richiedere un affido esclusivo, ove si manifesti una situazione nociva all’interesse del minore.

In tali casi, non sarà sufficiente il semplice conflitto tra coniugi, perché il giudice dovrà riconoscere delle circostanze che possano spingerlo a ritenere che l’affido condiviso integri una situazione di contrarietà agli interessi del bambino. Questi dovrà valutare il comportamento del genitore nei confronti del figlio, il rapporto tra i due e il comportamento che il genitore tiene nella società.

Per richiedere l’affido esclusivo, quindi, devono manifestarsi determinati presupposti: la violazione dei doveri e/o poteri riguardanti la potestà genitoriale dell’altro coniuge e, anche, che quest’ultimo assuma dei comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei figli e, ancora, che non sia idoneo ad educarli.

Il giudice, ad esempio, potrà ritenere inidoneo quel genitore che abbia violato l’obbligo di mantenimento dei figli o che abbia esercitato in maniera discontinua il diritto di visita. Un tale comportamento, infatti, viene considerato emblematico dell’incapacità del soggetto di assumersi le maggiori responsabilità che derivano da un affidamento condiviso.

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