Cosa si intende per separazione fittizia? Quali sono i rischi?
La separazione fittizia si differenzia dalla separazione dettata dal venir meno al vincolo familiare, in quanto l’intento dei coniugi non è dettato dalla rottura tra gli stessi, ma esclusivamente volto a trarne un ingiusto profitto. Vediamo i dettagli.
1. La Separazione fittizia
L'argomento che tratteremo oggi riguarda il tema del matrimonio e, più precisamente, la separazione fittizia dei coniugi, separazione che essi simulano principalmente allo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali, per sottrarre alla garanzia patrimoniale beni volti al soddisfacimento dei debiti contratti con terzi soggetti.
Difatti, in questi casi, i coniugi ricorrono alla separazione consensuale non perché la loro convivenza matrimoniale non sia più sostenibile, ma soltanto a scopo elusivo, dal momento che l'accordo concluso tra gli stessi, in merito alle condizioni per separarsi, è finalizzato a:
- eludere il fisco, in quanto a seguito della separazione, la situazione reddituale sarà differente rispetto a quella persistente in costanza di matrimonio e, di conseguenza, sarà possibile versare meno imposte, ottenendo l’assistenza sociale, proprio per il minor reddito percepito;
- scopo fraudolento verso i creditori, privandosi formalmente dei beni di proprietà intestandoli all’altro coniuge, di modo da risultare nullatenente e quindi impossibilitato a soddisfare il debito contratto.
Detto ciò, vediamo quali sono i casi ed i motivi per cui si ricorre alla separazione fittizia.
2. Sottrazione dei beni al soddisfacimento dei crediti
In primo luogo, i coniugi ricorrono alla separazione fittizia quando questa è dettata dalla volontà fraudolenta di uno di essi al fine di sottrarre, al soddisfacimento del credito vantato da un terzo soggetto, beni di sua proprietà, intestandoli all’altro coniuge, per effetto dell’accordo raggiunto in sede di separazione, comportando l’impossibilità di adempiere all’obbligazione contratte con i propri beni, risultando, così, per effetto della separazione fittizia, privo di beni.
Ciò avviene qualora, uno dei coniugi, contragga un debito e poi si renda insolvente e di conseguenza, per evitare il possibile pignoramento di un proprio bene (solitamente l’immobile di proprietà) a soddisfazione del debito insoluto, ricorra all’escamotage della separazione fittizia, concludendo con l’altro coniuge l’accordo per finta separazione, nel quale quest’ultimo rinuncia all’assegno di mantenimento e per contro il coniuge insolvente cede l’immobile di proprietà, quale indennizzo per la fine del loro rapporto.
In tal modo, egli risulterà privo di beni da aggredire da parte dei soggetti che vantano crediti nei suoi confronti e quindi impossibilitato a soddisfare le obbligazioni contratte.
Rischi e conseguenze
Il comportamento del debitore, di sottrarsi tramite la separazione fittizia al soddisfacimento dei debiti contratti, può comportare il rischio che il creditore, a fronte dell’atto lesivo delle proprie ragioni creditorie, proponga l’azione revocatoria al fine di rendere inefficace l’accordo di separazione consensuale.
Difatti, tale azione, ha lo scopo di salvaguardare il credito e l'integrità del patrimonio del debitore, nel presupposto che quest'ultimo compia atti con i quali si spogli dei propri beni, sottraendosi così, al soddisfacimento delle pretese creditorie.
L’azione revocatoria potrà essere avviata, qualora il debitore compia un atto dolosamente, ossia con la volontà di arrecare pregiudizio al creditore, con cui disponga del proprio patrimonio incidendo sullo stesso (come nel caso della separazione fittizia, intestandolo all’altro coniuge) e di conseguenza ne comporti la diminuzione o il pericolo di diminuzione, comportando l’impossibilità di adempiere all’obbligazione contratte con i propri beni.
Qualora il giudice accolga l’azione revocatoria, ciò comporterà l’inefficacia dell’atto.
Difatti, il bene non ritorna nel patrimonio del debitore, ma l'alienazione è priva di effetto nei soli confronti del creditore che ha esercitato l'azione: egli, potrà chiedere il sequestro conservativo del bene a garanzia del proprio credito, nonché agire coattivamente, attraverso il pignoramento al fine di soddisfare il credito vantato.
L'azione revocatoria può essere promossa entro cinque anni dalla data dell'atto.
3. Vantaggi e agevolazioni fiscali
Un secondo motivo, che induce i coniugi a separarsi fittiziamente, è quello di ottenere benefici fiscali, dal momento che, a seguito della separazione, il nucleo familiare si divide e pertanto il reddito percepito risulterà inferiore, permettendo di pagare minor imposte e ottenere agevolazioni fiscali.
Difatti, la separazione fittizia, produce l’effetto di diminuire il reddito individuale di ognuno dei coniugi, comportando una minore aliquota IRPEF – Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – e di conseguenza di versare un’imposta inferiore al fisco.
Inoltre, il coniuge che a seguito della separazione fittizia sia obbligato al versamento dell’assegno mantenimento, potrà dedurne l’importo dal proprio reddito e, di conseguenza, l’imposta sul reddito da versare sarà ulteriormente diminuita.
A ciò si aggiunge che con la riduzione del reddito, il coniuge fittiziamente separato, può godere dei vantaggi previsti, potendo chiedere varie agevolazioni fiscali, come la richiesta di un alloggio di edilizia popolare, bonus per gli asili, social card, quale sostentamento al basso reddito, o ancora la richiesta di una pensione integrativa in virtù del fatto che, tutte queste agevolazioni, si ricollegano al basso reddito percepito che, con la separazione fittizia, si riduce in maniera considerevole.
Rischi e conseguenze
La finta separazione, per diventare una famiglia monoreddito ed ottenere diverse agevolazioni fiscali, può avere conseguenze a livello penale.
Difatti, i coniugi falsamente separati, potrebbero essere oggetto di un accertamento da parte della guardia di finanza laddove emergono circostanze tali da necessitare un approfondimento dei redditi del coniuge, qualora emergano difformità tra il tenore di vita tenuto e le dichiarazioni dei redditi presentate.
In tal caso, utilizzando una serie di dati incrociati, come le indagini sulla reale residenza di entrambi i coniugi sui consumi delle utenze domestiche, nonché dall’analisi dei redditi percepiti a fronte del tenore goduto, sarebbe possibile dimostrare la condotta fraudolenta dei coniugi, ricorsi alla falsa separazione, solo per versare meno imposte e per ottenere benefici fiscali.
Ciò darebbe luogo, laddove si accerti, all’erogazione di sussidi e contributi pubblici indebitamente percepiti, ad una denuncia, per il reato di truffa ai danni dello Stato, punito con la reclusione da uno a cinque anni, a una pena pecuniaria e al recupero coattivo delle somme indebitamente percepite.
Fonti normative
Codice civile: articoli 2901 e ss.
Codice penale: articolo 640.
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