Cosa si intende per separazione di fatto?
Per separazione di fatto si intende la cessazione della vita matrimoniale senza, però, un intervento giudiziale al riguardo.
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1. Separazione di fatto: cos’è
L’argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del diritto di famiglia, e più precisamente la fattispecie relativa alla separazione di fatto posta in essere da uno o entrambi i coniugi.
La separazione di fatto, consiste nella sospensione temporanea degli effetti discendenti dal matrimonio, attuata per volontà comune dei coniugi oppure su iniziativa del singolo coniuge, allorquando sia venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
La separazione di fatto, è caratterizzata dall’assenza di qualsiasi statuizione in merito da parte dell’autorità giudiziaria, che autorizzi i coniugi a poter vivere separatamente e provveda allo scioglimento della comunione dei beni, insorta a seguito del matrimonio.
È proprio la mancanza del provvedimento giudiziario, a differenziare la separazione di fatto, dalle forme tipiche di separazione disciplinate dal codice civile, laddove richiede l’omologazione del tribunale, sull’accordo stipulato dai coniugi, in sede di separazione consensuale, oppure la sentenza definitiva, a chiusura del procedimento di separazione giudiziale tra i coniugi medesimi.
I motivi che possono condurre i coniugi, ad interrompere momentaneamente, il loro rapporto possono essere molteplici, ricollegandosi per lo più, ad una situazione di crisi coniugale, che investa il loro matrimonio, decidendo di conseguenza in previsione di un eventuale azione legale futura oppure quale momento di riflessione sulla crisi in atto, di attuare la separazione di fatto.
Questa in attesa di una riconciliazione o di un divorzio vero e proprio è quindi una situazione temporanea in quanto le coppie non pongono ufficialmente fine al proprio rapporto matrimoniale ma ne sospendono i suoi effetti e “doveri”.
1.2 Modalità della separazione
Attraverso la separazione di fatto, i coniugi pongono in essere una situazione, connotata da un elevato grado di stabilità, in cui viene a mancare l’affectio coniugalis, ossia l’apporto reciproco sia morale che materiale, a cui i coniugi sono tenuti verso l’altro e sia ogni forma di convivenza, potendo essi stabilire, il trasferimento di uno di essi, dalla casa coniugale in altra abitazione oppure attuare il proposito di non ristabilire la convivenza tra loro, pur rimanendo nella stessa dimora, dando luogo alla fattispecie comunemente denominata, di “separati in casa”.
Si tratta di una soluzione non tanto volta a ricomporre la crisi matrimoniale quanto piuttosto a recuperare la capacità di confrontarsi con il coniuge e ad affrontare serenamente l’eventuale separazione.
È importante sottolineare, l'opportunità di attuare la separazione di fatto tra i coniugi, in maniera più condivisa possibile, al fine di evitare – come vedremo nei prossimi paragrafi – eventuali sanzioni a carico del coniuge, passabile di comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, e pertanto escludere la pronuncia di separazione con addebito
In conclusione, è possibile nell’attuale situazione di crisi e in vista di una decisione ponderata su una futura separazione, e per il conseguente divorzio consensuale, che i coniugi si accordino mettendolo nero su bianco per l’allontanamento da parte di uno dei due dalla casa familiare e su una disciplina provvisoria del mantenimento del coniuge e dei figli.
Infatti, i coniugi, pur restando ferma la normativa sul matrimonio, possono statuire un’apposita pattuizione con cui concordare sia l’eventuale affido condiviso dei minori, ove presenti, e sia l’assegno di mantenimento, a favore dei figli stessi e del coniuge più debole economicamente, fin quando non interverrà la pronuncia del giudice, che attribuirà in tal modo, piena efficacia legale alla situazione di separazione di fatto, attuata preventivamente dai due coniugi.
1.3 Effetti della separazione di fatto
La separazione di fatto è iniziativa priva di effetti giuridici ma può avere conseguenze sotto il profilo della violazione della responsabilità discendenti dal vincolo matrimoniale.
L’ipotesi più frequente, è quella relativa all’abbandono del tetto coniugale, posto in essere da uno dei coniugi, senza un preventivo accordo o comunque assenso dell’altro coniuge, idoneo ad escludere la pronuncia di addebito della separazione.
Ciò è confermato dalla giurisprudenza, secondo cui: “nel matrimonio sussiste l’obbligo della coabitazione dei coniugi, dunque la mera separazione di fatto, costituisce un illecito, che non può essere ricompreso nell’ambito di previsione della norma, prevedendo essa la solo ipotesi di separazione personale dei coniugi” (Trib. Genova, 19 febbraio 2015).
1.4 Come evitare la separazione per colpa
Nel caso in cui, uno oppure entrambi i coniugi, contravvengano agli obblighi coniugali in esecuzione della separazione di fatto, essi potranno subire l’addebito della separazione, ove accertata in sede giudiziaria, la condotta contraria ai doveri, nascenti dal matrimonio.
Al fine di evitare una pronuncia di separazione per colpa, a carico del coniuge inadempiente, è opportuno che i coniugi procedano a stipulare un accordo tramite scrittura privata oppure per atto pubblico dinanzi al notaio, attraverso cui esplicitare il consenso e la volontà di sospendere momentaneamente, gli effetti del matrimonio tra loro intercorrenti, attuando la separazione di fatto.
Tale accordo, è pienamente valido, ma deve sottostare ad alcuni vincoli, relativamente ai diritti indisponibili, che non posso essere oggetto di pattuizione tra i coniugi, tra cui i diritti fondamentali di ogni individuo.
Tale accordo, potrà costituire in sede processuale, ove venga richiesta, la separazione oppure il divorzio giudiziale, la prova del comportamento coniugale conseguente alla separazione di fatto, idoneo ad escludere la pronuncia di addebito.
In mancanza di accordo, al coniuge a cui venga richiesto l’addebito della separazione, dovrà necessariamente dimostrare che la violazione dell’obbligo coniugale sia conseguente ad una crisi matrimoniale già in atto e di conseguenza che non costituisca la causa della crisi stessa, evitando in tal modo la separazione per colpa.
Roberto Ruocco
Fonti normative
Trib. Genova, 19 febbraio 2015.
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