Quota di legittima nella successione testamentaria

Il testatore, nel redigere il testamento, può disporre liberamente del proprio patrimonio oppure è vincolato al rispetto delle quote riservate ai suoi prossimi? Vediamo come funziona.

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1. La successione testamentaria

L'argomento che tratteremo oggi riguarda il tema della successione testamentaria, e precisamente, le modalità previste dalla legge nell'attribuzione del patrimonio da parte del de cuius, nel rispetto delle quote di legittima riservate dall'ordinamento ai suoi parenti più prossimi.

Difatti, l'art. 457 cod. civ. prevede che l'eredità si devolva per testamento, qualora il defunto l'abbia redatto al fine di distribuire i suoi beni ai prossimi congiunti ovvero, in mancanza di tale atto, si fa luogo alla successione legittima.

Lo stesso articolo precisa come le disposizioni testamentarie non possono in alcun caso ledere i diritti riservati per legge ai soggetti legittimari, cd. quota di riserva (legittima).

La ratio della norma è quella di conciliare la libertà di disporre del proprio patrimonio attraverso un testamento con la tutela dell’interesse della famiglia a non veder disperso il patrimonio del defunto.

Infatti, è riconosciuta al testatore la piena libertà di disporre del proprio patrimonio, per il momento successivo alla sua morte. Tale libertà non è illimitata ma va temperata con l'esigenza di tutela di determinati soggetti, individuati espressamente dalla legge, a cui riconosce obbligatoriamente una parte del patrimonio del defunto, impedendo in tal modo che il testatore possa ledere i loro diritti a scapito di terze persone, privilegiando l'aspetto parentale rispetto alla volontà del testatore.

1.1 La quota disponibile e la quota legittima nella successione testamentaria

Occorre, quindi, distinguere tra la quota disponibile e la quota di legittima: la prima va intesa come la porzione del patrimonio che appartiene al de cuius, su cui questi può liberamente disporre per il momento successivo alla sua morte; mentre la quota di legittima, detta anche quota di riserva, è la parte del patrimonio del defunto su cui egli non può disporre, in quanto riservata obbligatoriamente, senza possibilità di eccezioni, a determinati soggetti che intrattengono con il de cuius uno stretto rapporto di parentela, e precisamente, a favore del coniuge, dei figli e degli ascendenti. Tuttavia, per questi ultimi, il diritto a succedere nella massa ereditaria è prevista come meramente eventuale, in quanto ha luogo solo nell'ipotesi in cui sia presente solo il coniuge ovvero quando manchi sia quest'ultimo che i figli. Difatti, in presenza di tali soggetti, gli ascendenti sono esclusi dalla successione.

Tale categoria di eredi, definiti legittimari, va tenuta distinta da quella degli eredi legittimi. I primi, come detto, sono coloro a cui è riservata dall'ordinamento una porzione ben precisa dell'eredità del de cuius e che quest'ultimo non può ledere attraverso le disposizioni testamentarie, mentre gli eredi legittimi sono coloro che succedono nel patrimonio del defunto, in base a quanto stabilito dal codice civile, poiché in tal caso il defunto non ha provveduto a disporre per testamento.

1.2 La quota disponibile: calcolo

Per individuare la parte del patrimonio del defunto sui cui questo poteva liberamente disporre, ossia la cosiddetta quota disponibile, occorre far riferimento all'art. 556 cod. civ., il quale disciplina la riunione fittizia, intesa come l'operazione che si esplica nella riunione nella massa ereditaria di tutti i beni facenti capo al defunto e nella determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione (cd. relictum), a cui vanno sottratti i debiti da quest'ultimo contratti in vita e quelli sorti in occasione della sua morte come ad es. le spese funerarie e di sepoltura.

A seguito di tale operazione, occorre inoltre aggiungere alla massa così formata, anche il valore delle eventuali donazioni compiute dal de cuius prima della sua morte, ottenendo in tal modo la complessiva misura dell'asse ereditario e di conseguenza anche la quota disponibile, su cui il testatore ha la piena libertà di decidere e di attribuire senza alcun vincolo di sorta, nonché la quota indisponibile, ossia la quota legittima riservata dall'ordinamento ai soggetti indicati dall'art. 536 del codice civile.

2. Le categorie di legittimari e le quote di legittima nello specifico

La quota di legittima, intesa come la parte del patrimonio del defunto che non può essere lesa dal testatore, è riconosciuta espressamente dall'ordinamento al coniuge, ai figli ed agli ascendenti, ai sensi dell'art. 536 cod. civ.

Tale articolo, inoltre, riconosce diritti successori anche ai discendenti dei figli, ossia ai nipoti, qualora il soggetto da cui discendono (figlio) è escluso dalla distribuzione dell'eredità, a causa ad es. della rinunzia ovvero nei casi di indegnità a succedere.In tali ipotesi, i nipoti acquistano i medesimi diritti che spetterebbero ai figli nel succedere al de cuius.

Solo tali categorie di soggetti, ossia il coniuge, i figli, gli ascendenti e nell'eventualità i nipoti, gli unici a favore dei quali la legge stabilisce una quota di riserva che non potrà essere intaccata dal testatore attraverso la redazione del testamento.

Al fine di determinare la quota di riserva, spettante ai singoli legittimari, occorre seguire il principio, espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui è necessario riferirsi alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione, senza che assumano rilievo eventuali circostanze quali la rinuncia ovvero la prescrizione dell'azione di riduzione da parte di uno dei legittimari medesimi (Cass., Civ. S.U., 9 Giugno 2006, Sent. n. 13429).

Detto ciò, vediamo nello specifico le quote che l'ordinamento assegno ad ognuno di essi.

- Riserva a favore dei figli

L'art. 537 cod. civ. prevede che, quando il defunto abbia un solo figlio, questi abbia diritto alla metà del patrimonio del de cuius. Mentre se i figli sono più di uno, ad ognuno è riconosciuta la quota di due terzi del patrimonio ereditario, in egual misura, fatta salva l'ipotesi del concorso con il coniuge del defunto.

- Riserva a favore del coniuge

La legge dispone, invece, ai sensi dell'art. 540 del codice civile, a favore del coniuge la metà patrimonio del defunto, salvo che ricorra l'ipotesi del concorso con i figli.

Inoltre, l'ordinamento riconosce, in ogni caso, al coniuge anche il diritto di abitazione sulla casa nella quale era istituita la residenza della famiglia, nonché il diritto d'uso dei mobili compresi nell'abitazione medesima.

Occorre precisare che anche il coniuge che sia separato dal defunto, ha diritti successori sul suo patrimonio, a condizione però che non sia stata pronunciata a suo carico una sentenza di separazione con addebito che sia passata in giudicato (art. 548, cod. civile).

In tal caso, potrà vantare unicamente un assegno vitalizio, se al momento della morte del coniuge, godeva di un assegno alimentare versato da quest'ultimo.

L'assegno sarà proporzionato alla massa ereditaria ed al numero degli eredi, in ogni caso non superiore a quanto ricevuto in vita dal de cuius a titolo di alimenti.

- Riserva a favore degli ascendenti

Nell'ipotesi in cui il de cuius non aveva figli al momento della sua morte, l'ordinamento riconosce agli ascendenti ex art. 538 cod. civ. il diritto di ricevere un terzo del patrimonio, ciò a condizione che non sia presente accanto agli stessi anche il coniuge del defunto, laddove trova applicazione l'art. 544 cod. civ. sul concorso tra questi e gli ascendenti.

- Concorso tra il coniuge ed i figli del defunto

Nell'ipotesi in cui, al momento della morte del testatore, siano presenti oltre il coniuge anche i figli del defunto, troverà applicazione l'art. 542 del codice civile, secondo cui al primo è attribuito un terzo del patrimonio e un altro terzo spetta al figlio. Se invece sono presenti più figli, ad essi è attribuita in parti uguali la metà della massa ereditaria, mentre il consorte ha diritto di ricevere un quarto del patrimonio a titolo di eredità.

- Concorso tra il coniuge e gli ascendenti del defunto

Qualora, al momento dell'apertura della successione, concorrano assieme al coniuge del defunto anche gli ascendenti e non vi siano figli del de cuius, si applica l'art. 544 cod. civ., in base al quale al consorte è riconosciuta la metà del patrimonio del defunto, mentre gli ascendenti hanno diritto di ricevere un quarto del patrimonio.

3. L'azione di riduzione

Qualora la quota di legittima sia stata lesa dal testatore, attraverso le disposizioni testamentarie ovvero tramite atti di disposizione del proprio patrimonio o donazioni compiute in vita, l'ordinamento riconosce ai soggetti legittimari la possibilità di esercitare l'azione di riduzione, ai sensi dell'art. 553 del codice civile.

Tale azione persegue la finalità di reintegrare nella massa ereditaria la quota di riserva su cui il testatore non può disporre, attraverso la dichiarazione giudiziale d'inefficacia degli atti compiuti dal de cuius, che siano lesivi dei diritti riconosciuti e tutelati dall'ordinamento, al coniuge, ai figli ed agli ascendenti.

Essa, quindi, è esercitabile quando vi siano disposizioni che eccedono la porzione della quota disponibile, di cui il testatore poteva liberamente disporre e, di conseguenza, la mancanza nell'asse ereditario di un numero di beni idonei ad assicurare il soddisfacimento delle quote dei legittimari, richiedendo, per tale motivo, l'inclusione nell'eredità anche dei beni su cui il testatore ha disposto, ledendo in tal modo le quote di legittima riservate ai legittimari.

Roberto Ruocco

Fonti normative

Codice civile: articoli 457, 536, 537, 538, 540, 541, 542, 544, 548, 553, 556.

Cassazione Civile Sentenze: Sezioni Unite, 9 Giugno 2006, n. 13429.

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Avvocato Roberto Ruocco Team Avvocatoflash

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