Cos'è la divisione ereditaria?
La divisione ereditaria è l'atto con il quale gli eredi pongono fine alla comunione ereditaria, a seguito dell’accettazione del patrimonio ricevuto dal defunto, procedendo alla distribuzione dei beni e rapporti in cui sono subentrati. Vediamo come funziona.
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1. La divisione ereditaria
L’argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del diritto successorio e, più precisamente, in che cosa consiste la divisione ereditaria.
La divisione ereditaria, è l’istituto finalizzato alla ripartizione del patrimonio ereditario tra tutti i coeredi, in base alla quota che l’ordinamento riconosce ad ognuno di essi.
Essa ha luogo in presenza di una pluralità di eredi, che accettando di subentrare nella titolarità dei beni e rapporti del defunto, diventano comproprietari della massa ereditaria, costituendosi tra loro la comunione ereditaria. Quando un patrimonio viene trasferito mortis causa a più eredi esso costituisce una massa giuridicamente indistinta e ciascun erede è titolare di una quota ideale di ciascun bene facente parte della massa.
La contitolarità sui beni, instauratasi tra gli eredi con la comunione ereditaria, termina con la divisione attraverso il conferimento a ogni coerede della quota a lui spettante, diventandone in tal modo l’unico proprietario.
Propedeutica, alla divisione ereditaria, è la formazione delle porzioni spettanti a ciascun partecipante alla comunione.
A tal fine, occorre, procedere alla valutazione del valore venale della massa ereditaria (ossia al prezzo di mercato dei beni), comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti, in proporzione all'entità di ciascuna quota ed effettuare la collazione, evitando disparità di trattamento tra gli eredi.
Il conferimento può avvenire in natura, versando in denaro il valore del bene alla massa ereditaria o restituendo il bene stesso, che ritorna nel compendio ereditario.
A seguito della stima dei beni, ogni erede riceve la quota d’eredità a lui spettante di diritto, in base al grado di parentela che lo legava al defunto.
Per i coeredi, che hanno quote uguali, la proprietà esclusiva di parte dei beni ereditari avviene mediante sorteggio, mentre per i coeredi con quote diverse, si procede direttamente attribuendo ad essi la quota loro spettante.
1.2 La divisione ereditaria di immobili
La divisione ereditaria di immobili, segue una procedura diversa dagli altri beni.
Generalmente ogni coerede, può chiedere il conferimento in natura di beni ereditari, sia mobili sia immobili, corrispondente alla sua quota.
Nell’ipotesi invece di immobili non comodamente divisibili, rinvenibile quando la loro divisione comporterebbe il deprezzamento di valore delle singole quote dell’immobile diviso rispetto al suo valore senza divisione, pregiudicando in tal modo l’eredità, non si fa luogo al conferimento in natura.
In tal caso, se gli immobili in questione non possono essere divisi senza il loro frazionamento, è previsto che siano computati nella quota di uno solo dei coeredi, a cui spetti la quota maggiore, tenuto a versare un conguaglio per l’eccedenza oppure computati nelle quote di più eredi, qualora essi ne chiedano l’attribuzione congiunta.
Qualora nessuno degli eredi abbia intenzione di acquisire l’immobile per intero, sarà necessario procedere con la vendita all’asta.
2. Divisione ereditaria consensuale
La divisione consensuale è quando gli eredi sono d’accordo sulle modalità di distribuzione del patrimonio ereditario.
In tal caso, gli eredi, possono procedere tramite un atto di divisione ereditaria alla ripartizione di quanto ricevuto dal defunto, secondo le quote previste dalla legge, attribuendo a ciascuno dei soggetti, la proprietà esclusiva di un bene comune, corrispondente al valore della quota spettante.
In questo caso, occorre che tutti gli eredi partecipino all’atto di divisione, dando il loro assenso, pena la nullità dell’atto.
L’atto di divisione, deve necessariamente rivestire la forma scritta, a pena di nullità, quando abbia ad oggetto beni immobili. In tal caso, occorre inoltre, procedere alla trascrizione dell’atto presso la conservatoria, al fine di rendere nota ai terzi la divisione effettuata. Ciò vale anche per i beni mobili registrati (auto, barche).
Per gli altri beni, pur non essendo obbligatoria la forma scritta, è sempre consigliabile procedere tramite un contratto ovvero una scrittura privata, ai fini di certezza ed incontestabilità di quanto concordato dagli eredi.
3. Divisione ereditaria giudiziale
La divisione giudiziale, ha luogo quando i coeredi non raggiungano un accordo sulla distribuzione del patrimonio ricevuto dal defunto.
In tal caso, ognuno di essi, può avviare un procedimento giudiziale nei confronti di tutti gli altri eredi dinanzi al tribunale del luogo ove si è aperta la successione, al fine di ottenere la dichiarazione giudiziale di divisione dell’eredità ed attribuzione della stessa agli eredi.
La divisione giudiziale può essere chiesta in ogni momento, ma deve essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, dovendo il ricorrente invitare i coeredi a concordare stragiudizialmente la divisione dei beni, notificando ad ognuno di essi la proposta di mediazione.
Qualora gli eredi raggiungano l’accordo sulla distribuzione dell’eredità, esso costituirà titolo esecutivo, in caso contrario, il giudice potrà tener conto in sede di decisione dei motivi del mancato accordo.
In caso di mancato esperimento del tentativo di mediazione, il procedimento avviato dovrà essere sospeso dal giudice in sede di prima udienza, concedendo alle parti, tre mesi per tentare la conciliazione e risolvere la controversia.
Il giudice, verificate le condizioni di procedibilità della domanda, provvede ad effettuare egli stesso, o delegando un perito o notaio, la stima dei beni che compongono la massa ereditaria, redigendo, poi, il progetto di divisione contenente le porzioni spettanti ad ogni erede e gli eventuali conguagli da corrispondere per l’eccedenza, provvedendo in ultimo all’assegnazione definitiva.
4. Divisione ereditaria: imposte
La divisione ereditaria è soggetta all’imposta di registro, nella misura dell’1%, proporzionalmente al patrimonio ereditario, purché gli eredi ricevano beni o crediti in misura corrispondente al valore della quota spettante ad ognuno, escluso ogni conguaglio tra i partecipanti alla comunione.
Se invece il valore dei beni assegnati ad uno degli eredi è superiore alla quota di diritto a lui spettante, sarà tenuto al versamento di una somma a titolo di conguaglio per l’eccedenza. Quest'ultima sarà considerata vendita e sarà tassata in maniera diversa.
In particolare, è previsto che l’imposta di registro sarà dovuta qualora il conguaglio superi il 5% del valore della quota dell’erede tenuto al versamento.
Inoltre, l’imposta sarà calcolata solo per la parte eccedente il 5% del conguaglio stesso.
Roberto Ruocco
Fonti normative
Codice civile: Libro II Delle Successioni, Titolo IV Della Divisione, articoli 713 – 736
Testo Unico Imposta di Registro, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: articolo 34
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