Comunione e separazione dei beni
La comunione legale come regime patrimoniale della famiglia. Ma cosa succede in caso di separazione e divorzio? La comunione de residuo.
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- Che cos'è la comunione dei beni tra coniugi
- Quali beni fanno parte della comunione tra coniugi
- Quali beni sono esclusi dalla comunione tra coniugi
- Amministrazione della comunione
- I creditori dei beni della comunione tra coniugi
- Cos’è la separazione dei beni
- Scioglimento della comunione legale. La comunione de residuo
- Fonti normative
1. Che cos'è la comunione dei beni tra coniugi
L’argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del diritto di famiglia, e più precisamente la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, sui beni da loro acquisiti durante il matrimonio.
Salvo che i coniugi esprimano una diversa volontà, al momento della celebrazione del matrimonio oppure per atto pubblico dinanzi al notaio (cd. convenzioni matrimoniali, stipulabili sia prima che dopo il matrimonio, e modificabili in ogni momento), il regime legale dei rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, è la comunione dei beni, che comporta la contitolarità e la gestione comune di determinate categorie di beni, delineate dal codice civile, acquistati nel corso del matrimonio.
1.1 Quali beni fanno parte della comunione tra coniugi
L’ordinamento, indica i beni che fanno parte della comunione legale tra i coniugi. Tale categoria comprende:
- gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
La Corte di Cassazione precisa che in caso di comunione legale tra i coniugi “il bene acquistato dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio costituisce oggetto della comunione tra loro e diventa in via diretta bene comune ai due coniugi anche se destinato a bisogni estranei a quelli della famiglia e il corrispettivo sia pagato in via esclusiva o prevalente con i proventi dell’attività di uno dei coniugi”.
- I frutti ed i ricavi derivanti dai beni (canoni d’affitto) o dall’attività propria di ogni coniuge (stipendio), purché non siano stati consumati al momento dello scioglimento della comunione;
- le aziende in gestione comune, fondate successivamente alle nozze. Viceversa, ove siano state formate antecedentemente al matrimonio da uno solo dei coniugi ed in seguito gestite da entrambi, la comunione investe soltanto gli utili e gli incrementi derivanti;
- i beni occorrenti all’esercizio dell’impresa, costituita dopo il matrimonio, da un coniuge, nonché gli incrementi dell’impresa medesima, ove costituita prima delle nozze, purché in entrambi i casi, sussistono al momento dello scioglimento della comunione.
1.2 Quali beni sono esclusi dalla comunione tra coniugi
Sono esclusi dalla comunione legale, in quanto beni personali del coniuge:
- i beni di proprietà del coniuge, acquistati antecedentemente al matrimonio;
- i beni pervenuti successivamente alle nozze per effetto di donazioni o successione, qualora tali atti non indicano l'attribuzione nella comunione legale;
- i beni di uso strettamente personale del coniuge;
- i beni necessari allo svolgimento della professione del coniuge, salvo quelli occorrenti all’azienda comune;
- i beni pervenuti a titolo di risarcimento danno e la pensione percepita per la perdita della capacità lavorativa;
- i beni acquistati, attraverso il trasferimento di beni personali, purché il trasferimento sia indicato nell’atto d’acquisto;
- i beni immobili o mobili registrati, acquistati successivamente al matrimonio, esclusi dalla comunione legale per volontà dei coniugi, purché l'esclusione sia indicata nell’atto d’acquisto, a cui abbia preso parte, anche l’altro coniuge.
1.3 Amministrazione della comunione
La comunione legale comporta oltre alla comproprietà anche la gestione comune dei beni.
Infatti, ogni coniuge può compiere disgiuntamente, gli atti d’ordinaria amministrazione mentre per gli atti straordinari occorre il consenso di entrambi i coniugi, pena in caso contrario l’annullabilità, entro un anno, degli atti posti in essere, riguardanti beni immobili o mobili registrati, ove non vengano convalidati dall’altro coniuge.
Nel caso di beni mobili, ove vengano compiuti atti senza il consenso comune, il coniuge inadempiente, deve ricostituire la comunione al medesimo stato precedente e qualora ciò non sia più possibile, provvedere al pagamento dell'equivalente valore del bene mobile.
Qualora sorgano contrasti, sul compimento di atti straordinari, il coniuge può rivolgersi al giudice, per ottenerne l’autorizzazione, quando risponda all’interesse della famiglia o dell’azienda comune.
1.4 I creditori dei beni della comunione tra coniugi
Qualora il coniuge, successivamente al matrimonio, contrae obbligazioni per atti straordinari, senza il consenso dell’altro coniuge, ne risponde con i propri beni personali.
Ove, quest’ultimi siano insufficienti a soddisfare le pretese creditorie, i creditori potranno aggredire i beni della comunione, entro il limite della quota spettante al coniuge obbligato.
Per i debiti, che gravano invece sulla comunione legale, qualora i beni che ne fanno parte, non siano sufficienti a garantirne il soddisfo, i creditori della comunione, possono agire sui beni personali del coniuge che non si è personalmente obbligato, ma soltanto entro la metà del credito.
Viceversa, in caso di obbligazione congiunta, ove i beni comuni siano insufficienti, entrambi i coniugi, ne risponderanno in solido e per l’intero.
2. Cos’è la separazione dei beni
Il regime di separazione dei beni, comporta che ogni coniuge ha la proprietà e la gestione esclusiva dei beni, acquistati durante il matrimonio.
Il matrimonio con separazione dei beni, è una scelta personale dei coniugi, i quali possono liberamente derogare al regime della comunione legale, sia nell’atto di matrimonio e sia attraverso un’apposita convenzione matrimoniale
Scegliere come regime patrimoniale la separazione dei beni vuol dire pertanto che ciascuno dei due sposi ha la proprietà esclusiva dei beni acquistati sia prima che dopo il matrimonio anche se fruiti in comune.
Ciò influisce anche nell’ipotesi di divorzio con separazione dei beni, dal momento che i beni rimangono in proprietà esclusiva del coniuge titolare, a differenza della comunione legale, laddove i beni in comproprietà, ove non siano comodamente divisibili oppure manchi l’accordo tra i coniugi, per l’acquisto della quota posseduta dell’altro, non rimane che procede con la vendita all’incanto.
Viceversa, la separazione dei beni, non ha alcuna influenza sui diritti successori riconosciuti all’altro coniuge.
Infatti, l’eredità in caso di separazione dei beni, avviene con le stesse modalità previste per la comunione legale, riconoscendo al coniuge la quota riservata dall’ordinamento, in presenza del testamento, oppure in sua mancanza, in base alle quote previste per le successioni legittime.
L’unica differenza con la successione in comunione dei beni, riguarda l’entità dell’eredità, dal momento che nella comunione, essa ammonta al 50% dei beni, in quanto dell’altra metà è titolare il coniuge sopravvissuto, mentre nella separazione dei beni, l'eredità investe l’intero patrimonio appartenuto al defunto.
3. Scioglimento della comunione legale. La comunione de residuo
La comunione legale si scioglie nei casi in cui viene meno il vincolo matrimoniale:
- Dichiarazione di assenza o morte (anche presunta) del coniuge;
- Annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Separazione personale dei coniugi e cessazione della convivenza.
Altre cause di scioglimento della comunione durante il matrimonio sono:
- Il fallimento di uno dei coniugi;
- La separazione giudiziale dei beni (può essere richiesta ad esempio in caso di cattiva amministrazione dei beni comuni e/o personali o nel caso di sentenza di interdizione o inabilitazione);
- La scelta di adottare un diverso regime patrimoniale mediante convenzione.
Lo scioglimento della comunione non produce effetti retroattivi: l’art. 191 c.c. infatti dispone che essa avviene nel momento in cui il tribunale autorizza i coniugi a vivere separatamente oppure, nel caso di separazione consensuale, solo dopo l’omologazione del processo verbale di separazione. Fino ad allora, gli acquisti compiuti dai coniugi, anche separatamente, ricadono nella comunione.
Con lo scioglimento della comunione legale subentra una situazione di comunione ordinaria nella quale rientrano anche quei beni che durante il matrimonio appartengono al coniuge che li ha percepiti (si pensi ad esempio allo stipendio da lavoratore autonomo o subordinato) e al momento dello scioglimento della comunione risultano liquidi e non consumati. Si tratta della cosiddetta comunione de residuo o differita e comprende:
- I frutti dei beni personali (percepiti e non consumati);
- I guadagni derivanti dall’attività lavorativa separata di ciascun coniuge (percepiti e non consumati);
- I beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi, se costituita dopo il matrimonio e i frutti dell’impresa costituita prima del matrimonio se sussistono al momento dello scioglimento della comunione legale.
La ratio alla base di questa scelta del legislatore è quella di rendere entrambi i coniugi partecipi, seppur in forme diverse, degli incrementi patrimoniali conseguiti durante il matrimonio.
I beni che rientrano nella comunione de residuo entrano a far parte del patrimonio comune e saranno oggetto di divisione in parti uguali.
Roberto Ruocco
Fonti normative
Codice civile: articoli 177 – 219.
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