Come tutelarsi dai debiti di un parente defunto?
A seguito della morte di un parente gli eredi sono obbligati a soddisfare i debiti contratti in vita dal defunto? Cosa fare per liberarsi da tali pesi? Vediamolo insieme.
1. L'eredità ed i debiti del defunto
L'argomento che tratteremo oggi riguarda il tema della successione e, più precisamente, quali tutele l’ordinamento prevede a favore degli eredi per salvaguardare il patrimonio personale dai debiti del defunto.
Difatti, a seguito dell’accettazione dell’eredità, si verifica la confusione tra il patrimonio dell’erede con quello del defunto, con la conseguenza che l’erede sarà chiamato a rispondere dei debiti dello stesso, non solo con il patrimonio ereditato, ma anche con quello personale. Gli eredi possono evitare di far fronte ai debiti ereditari attraverso:
- l’accettazione con beneficio d’inventario;
- la rinuncia all’eredità.
2. L’accettazione con beneficio d’inventario
L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è la facoltà concessa all’erede di impedire la confusione tra il suo patrimonio e quello pervenuto dal defunto, evitando le conseguenze negative che potrebbero derivare dall’accettazione semplice temendo che l’attivo della massa ereditaria sia inferiore rispetto alle passività.
Difatti, qualora l’erede accetti, dovrà rispondere anche con il suo patrimonio dei debiti del defunto mentre, accettando col beneficio, l’erede risponde delle obbligazioni trasmesse dal defunto solo entro il valore del patrimonio ereditario acquisito, escludendo la possibilità per i creditori dell’eredità di aggredire il suo patrimonio personale, conservando sulla stessa i diritti e gli obblighi che aveva verso il defunto.
Di conseguenza, i creditori del defunto, potranno soddisfarsi solo sui beni ereditari e non anche sui beni dell’erede.
Per accettare col beneficio d’inventario, l’erede deve rendere apposita dichiarazione dinanzi ad un notaio o al cancelliere del tribunale ove si è aperta la successione. Successivamente, la dichiarazione sarà inserita nel registro delle successioni e trascritta entro 30 giorni presso la conservatoria immobiliare.
L’inventario può essere eseguito sia prima sia dopo la dichiarazione da parte del notaio designato o dal cancelliere del tribunale, attraverso la descrizione e la stima di tutti i beni ed obbligazioni che compongono la massa ereditaria, il tutto allegato al registro successorio.
In tal modo, si definisce precisamente la composizione del patrimonio ereditario al fine di distinguerlo da quello personale dell’erede.
2.1 La tempistica dell’accettazione con beneficio d’inventario
I termini per redigere l’inventario sono diversi a seconda che l’erede sia o meno già in possesso dei beni ereditari al momento della morte del defunto. Quindi, l’erede sarà:
- chiamato a succedere in possesso dell’eredità: in tal caso, l’inventario va compiuto entro tre mesi dall’apertura della successione o dalla conoscenza dell’eredità, pena l’accettazione dell’eredità senza l’effetto del beneficio, rispondendo inoltre con il patrimonio personale ai debiti del defunto. Viceversa, quando l’erede ha completato l’inventario ma non ancora reso la dichiarazione di accedere al beneficio, deve nei successivi quaranta giorni dichiarare se accetta o meno l’eredità. Trascorso invano tale periodo, l’accettazione è semplice e senza beneficio.
- chiamato a succedere non in possesso dell’eredità: in tale ipotesi, l’erede ha facoltà di rendere la dichiarazione d’accettazione col beneficio d’inventario entro 10 anni dall’apertura della successione. Tuttavia, i creditori, possono chiedere al giudice di fissare un termine più breve per accettare e compiere l’inventario, pena l’accettazione semplice. L’erede, dopo avere reso la dichiarazione, ha l’onere d’inventariare la massa ereditaria entro i successivi tre mesi, altrimenti l’accettazione è semplice e senza beneficio. Qualora l’erede abbia compiuto l’inventario precedentemente alla dichiarazione, deve effettuarla entro quaranta giorni dal compimento dello stesso, pena la decadenza del diritto ad accettare l’eredità.
2.2 Perdita del beneficio d’inventario
L’erede perde il beneficio d’inventario qualora venda, assoggetti a pegno o ipotechi beni ereditari promuovendo una transazione senza l’autorizzazione giudiziaria. La perdita si verifica anche qualora siano rese dichiarazioni infedeli nell’inventario omettendo, in malafede, di indicare beni ereditari o includendo passività non sussistenti.
Ciò comporta che egli diventerà erede semplice, come se non avesse mai accettato con beneficio d’inventario.
3. La rinuncia all'eredità
In alternativa all’accettazione con beneficio d’inventario, l’erede può scegliere di rinunciare in toto all’eredità, evitando di sopportare i debiti del defunto.
Con la rinuncia all'eredità, il chiamato a succedere esprime la volontà di rinunciare ai diritti successori e quindi acquista il patrimonio ereditario.
La rinuncia all'eredità va compiuta con un'apposita dichiarazione resa dinanzi ad un notaio o ricevuta dal cancelliere del tribunale ove si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni.
In mancanza di tale forma, l'atto è nullo e il rinunciante sarà considerato ancora come chiamato all'eredità.
La nullità ricorre anche qualora sia fatta sotto condizione, oppure apponendo un termine o, ancora, quando sia parziale solo per alcuni beni dell'eredità.
La rinuncia effettuata dietro il pagamento di denaro o nei soli confronti di alcuni dei chiamati e non verso la totalità degli eredi, comporta l'accettazione stessa.
3.1 La tempistica dell a rinuncia all'eredità
Anche per rinunciare all’eredità il termine è differente a seconda che l’erede al momento della morte del defunto sia o meno in possesso di beni ereditari.
Difatti, il chiamato che possegga beni ereditari al momento dell'apertura della successione, cioè alla morte del defunto, dovrà compiere l'inventario della massa ereditaria entro tre mesi dalla morte stessa, in mancanza di ciò sarà considerato erede semplice, sopravvenendo l'accettazione tacita.
Viceversa, l’erede che non sia in possesso dei beni del defunto al momento della sua morte, potrà rendere la dichiarazione di rinuncia entro dieci anni decorrenti dal giorno dell'apertura della successione.
La rinuncia all’eredità può essere sempre revocata purché non siano trascorsi dieci anni dall'apertura della successione, a condizione che la quota del rinunciante non sia stata già acquistata da un altro chiamato.
Tuttavia, rimangono impregiudicati i diritti acquisiti da terzi sul patrimonio ereditario.
Fonti normative
Codice civile: Libro II delle Successioni, Titolo I, Capo V Dell'accettazione dell'eredità: articoli 484-494; Capo VII Della rinuncia all'eredità: articoli: 519-527
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