Come si fa la divisione ereditaria?
La divisione ereditaria rappresenta l’atto attraverso il quale gli eredi acquisiscono la proprietà esclusiva della porzione dell’eredità loro spettante, in proporzione alla quota stabilita dal testatore, o nell’ipotesi di successione senza testamento sulla base delle quote indicate direttamente dall’ordinamento.
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1. La divisione ereditaria: definizione
L’argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del diritto successorio e, più precisamente, la procedura da attuare per eseguire la divisione ereditaria, ossia la ripartizione del patrimonio ereditario, appartenuto al defunto, tra tutti i suoi eredi.
Essa, infatti, è finalizzata alla risoluzione della comunione ereditaria sorta tra gli eredi a seguito dell’accettazione dell’eredità, in base alla quale, essi diventano tutti comproprietari della massa ereditaria.
Tale situazione di contitolarità tra gli eredi, dei beni e rapporti che facevano capo al defunto, termina infatti a seguito dell’esperimento della divisione, attribuendo a ciascuno di essi, una quota precisa del patrimonio successorio, di cui diventa proprietario esclusivo.
1.1 La divisione ereditaria: tempistiche
La divisione ereditaria può essere chiesta da ognuno degli eredi in ogni momento.
Tuttavia, il testatore può disporre:
- in presenza di eredi minori. Questa può essere eseguita un anno dopo il raggiungimento della maggiore età dell’ultimo minore;
- entro il termine massimo di cinque anni dalla sua morte, per tutta o parte dell’eredità.
Il codice civile disciplina alcune ipotesi, che costituiscono un impedimento alla procedura di divisione, in particolare:
- in presenza di un erede non ancora nato, la divisione può avvenire solo dopo la nascita;
- in pendenza di un giudizio di filiazione o di una procedura amministrativa, che potrebbero riconoscere diritti successori, in base all’accertata qualità di figlio nonché al riconoscimento dell’ente procedente, quale erede.
L’autorità giudiziaria, può sospendere la divisione ereditaria quando la sua esecuzione possa arrecare pregiudizio al patrimonio ereditario, per un periodo non superiore a cinque anni.
2. Divisione ereditaria consensuale
La divisione consensuale, richiede il consenso unanime di tutti gli eredi. Questa, consiste nella redazione per iscritto dell’atto di divisione ereditaria, contenente il progetto divisorio del patrimonio ereditario tra tutti gli eredi, acquisendo ognuno la proprietà esclusiva del bene condiviso in proporzione al valore della quota spettante.
Al fine d’accertare la quota spettante a tutti gli eredi, il coniuge ed i figli del defunto conferiscono nella massa attiva del patrimonio ereditario le donazioni compiute dal defunto attraverso la collazione, sottraendo dalla quota ereditaria spettante, il valore della donazione ricevuta o restituendo direttamente il bene nella massa ereditaria.
L’ordinamento prevede che ogni erede abbia diritto ad una quantità di mobili, immobili e crediti facenti parti della comunione ereditaria.
La distribuzione, avviene a seguito della stima dell’attivo ereditario. Successivamente, si procede alla formazione della quota ereditaria spettante ad ogni erede ed infine, la quota individuata viene assegnata in proprietà esclusiva all’erede.
Se ai coeredi spettano quote uguali, l’assegnazione avviene per sorteggio, mentre se hanno quote diverse, si procede attribuendo direttamente la quota loro spettante.
Ogni coerede può chiedere il conferimento in natura di beni, sia mobili sia immobili, corrispondente alla propria quota e, qualora ciò non sia possibile, l’equivalenza della quota spettante avviene attraverso un conguaglio in denaro.
In presenza di beni immobili non divisibili, ossia che non possono essere divisi senza causarne un deprezzamento di valore, l’assegnazione non avviene in natura. Il valore dell’immobile è computato nella quota di uno o più coeredi che ne chiedano l’assegnazione congiunta. Questi, sono tenuti ad eseguire eventualmente un versamento di denaro, qualora il valore immobiliare sia superiore rispetto al valore della quota ereditaria loro riconosciuta.
Se nessun erede vuole acquisire direttamente l’immobile non divisibile, sarà necessario cedere il bene all’asta e conferire nella massa attiva del patrimonio ereditario, la somma ottenuta dalla vendita, al fine di formare le singole porzioni.
3. Divisione ereditaria giudiziale
In caso di disaccordo tra gli eredi sulla procedura di divisione della massa ereditaria, ognuno di essi può citare in giudizio gli altri eredi dinanzi al tribunale dell’ultima residenza del defunto, al fine di ottenere la divisione ereditaria giudiziale.
La divisione giudiziale, deve però essere necessariamente preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, dovendo l’erede procedente invitare gli altri eredi a risolvere la controversia riguardante la divisione, attraverso un accordo stragiudiziale di negoziazione assistita.
Il rifiuto immotivato di un erede alla risoluzione stragiudiziale della divisione, potrà essere valutato dal giudice al momento della decisione.
Se l’erede procedente avvia il procedimento della divisione giudiziale, senza aver esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, il giudice, alla prima udienza, anche su eccezione degli altri eredi convenuti, deve sospendere il procedimento per un periodo massimo di tre mesi, al fine di consentire agli eredi di tentare la mediazione e accordarsi sulla procedura di divisione.
Qualora il tentativo di mediazione non vada a buon fine, il giudice istruttore è tenuto ad istruire i mezzi probatori necessari alla decisione effettuando direttamente o con delega ad un perito o notaio, la procedura di stima di tutti beni del patrimonio ereditario. Successivamente, è possibile realizzare successivamente il progetto di divisione delle quote riconosciute e spettanti ad ogni singolo erede, nonché definire gli eventuali conguagli in denaro da corrispondere per l’eccedenza, attribuendone la proprietà esclusiva attraverso l’assegnazione definitiva.
4. Divisione ereditaria: costi
La divisione ereditaria è soggetta al pagamento dell’imposta di registro nella misura dell’1% proporzionalmente al patrimonio ereditario, purché il valore del bene, acquisito in proprietà esclusiva, corrisponda alla quota ad esso spettante senza alcun versamento di denaro eventualmente corrisposto quale conguaglio per l’eccedenza.
Difatti, in quest’ultimo caso, le imposte da versare si riferiranno all’eccedenza, che sarà considerata come una normale vendita per la quale dovrà essere corrisposta l’imposta di registro, ove il conguaglio superi il 5% del valore della quota ricevuta dall’erede
Al pagamento delle imposte, vanno aggiunti i costi processuali, quali il pagamento della parcella spettante all’avvocato e le spese di giustizia (contributo unificato, marca da bollo).
Fonti normative
Codice civile: Libro II Delle Successioni, Titolo IV Della Divisione, articoli 713 – 736
Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28
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