Come nasce la comunione ereditaria?
La comunione ereditaria rappresenta la contitolarità sui beni ereditari del defunto, qualora alla sua morte siano presenti due o più eredi. In tal modo, essi vantano medesimi diritti ed obblighi sulla massa ereditaria, fino a quando non si procederà alla divisione. Vediamo i dettagli.
1. La comunione ereditaria
L’argomento che tratteremo oggi riguarda il tema del diritto successorio, più precisamente la comunione ereditaria, ossia l’istituto che sorge a seguito della morte del defunto e della conseguenziale apertura della successione nel caso in cui succedano più eredi.
Difatti, nell'ipotesi in cui vi siano più eredi chiamati a succedere, a seguito dell’accettazione essi diventano comproprietari della massa ereditaria, instaurandosi tra i medesimi la comunione ereditaria, a cui si applicano le norme dettate in tema di comunione ordinaria (art. 1100 c.c. e ss.).
La comunione, è considerata sempre unitaria, anche se i diversi soggetti che ne fanno parte siano stati chiamati a succedere a diverso titolo, sia nell'ipotesi in cui manchi il testamento e l’eredità è devoluta in base alle disposizioni di legge (successione legittima), sia quando il defunto abbia redatto il testamento per la distribuzione del suo patrimonio (successione testamentaria).
La situazione di contitolarità sul patrimonio ereditario comporta che i chiamati a succedere, che abbiano accettato l’eredità, acquisiscano gli stessi diritti ed obblighi sanciti dalla legge sui beni e sulle obbligazioni, che formano il complesso che apparteneva al defunto.
Ciò comporta il concorso dei partecipanti alla comunione in proporzione della rispettiva quota ricevuta dal defunto prevista dalla legge, sia in assenza di testamento, sia nella gestione dei vantaggi (crediti dell’eredità) sia nelle obbligazioni di pesi ereditari (debiti del defunto).
Qualora sorgano contrasti tra gli eredi, tra cui si sia formata la comunione ereditaria in merito all’amministrazione dei beni che la compongono, ognuno di essi ha facoltà di rivolgersi all’autorità giudiziaria, al fine di risolvere la controversia instauratasi.
2.La comunione ereditaria e il diritto di prelazione
Una differenza tra la comunione ereditaria e quella ordinaria, è rappresentata dal fatto che mentre in quest’ultima ogni partecipante può liberamente cedere la propria quota, nella comunione ereditaria, quando un coerede intende cedere la quota di sua spettanza, è tenuto dapprima a notificare agli altri coeredi la proposta di vendita, in quanto ad essi è riconosciuto il diritto di prelazione, ossia il diritto ad essere preferiti a parità di offerta.
Il coerede, quindi, ha l'onere di notificare agli altri coeredi la proposta di vendita, indicandone il prezzo qualora voglia cedere la sua quota o una parte a terzi.
In tal caso, i coeredi, ove interessati all'acquisto, potranno esercitare la prelazione entro il termine di due notifiche.
L'art. 732 c.c. riconosce ai coeredi sia il diritto di prelazione, quando un altro coerede manifesti l'intenzione di vendere la propria parte a terzi soggetti estranei alla comunione medesima, sia il diritto di riscatto sulla quota alienata nei confronti del terzo acquirente qualora non sia avvenuta la notifica della proposta di vendita.
Infatti, la mancata notifica, fa sorgere in capo agli altri eredi, partecipanti alla comunione ereditaria, il diritto ad esercitare il riscatto (retratto successorio), della parte ceduta sia nei confronti dell'acquirente sia nei confronti dei suoi aventi causa, fino a quando non sia provveduto alla divisione dei beni rientranti nella comunione stessa.
Qualora il diritto di riscatto, venga esercitato da più coeredi, essi avranno diritto alla quota in vendita da dividersi in parti uguali.
L'esercizio del diritto di riscatto, definito retratto successorio, comporta il subentro del coerede a cui è stata negata la prelazione, nella posizione giuridica dell'acquirente a partire dalla data di compravendita.
L'esercizio del retratto successorio può avere luogo entro il termine massimo di dieci anni, decorrenti dalla data di conclusione della compravendita.
3. Lo scioglimento della comunione ereditaria: la divisione
Lo scioglimento dello stato di contitolarità sulla massa ereditaria – e quindi la comunione ereditaria –, viene meno quando si procede alla divisione ereditaria, ossia l’attribuzione a ciascun coerede di una parte dei beni condivisi, corrispondente al valore della quota ereditaria spettante ad ognuno.
Diversamente dalla comunione ordinaria, la divisione può essere fatta in natura, a condizione che sia possibile dividere il bene comune tra i partecipanti. Mentre, nella comunione ereditaria, per poter addivenire alla divisione, è necessario innanzitutto procedere alla formazione delle porzioni da distribuire ad ogni partecipante attraverso la valutazione del valore del compendio ereditato dal defunto, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti, in proporzione dell'entità di ciascuna quota (art. 727 c.c.).
La divisione può avere modalità differenti a seconda del fatto che ci sia o meno l’accordo tra gli eredi per la distribuzione della massa ereditaria.
Difatti, laddove i coeredi siano d'accordo sulla distribuzione dei beni ereditati, essa assumerà una forma contrattuale, trattandosi di un vero e proprio accordo tra le parti, oppure potrà essere giudiziale, qualora manchi l'intesa tra i diversi soggetti in causa che hanno pari opportunità di rivolgersi al giudice al fine di deliberare la divisione e la distribuzione dei beni ed infine testamentaria, nell’ipotesi in cui sia disposta direttamente dal testatore.
Fonti normative
Codice civile: Libro II Delle Successioni, Titolo IV Della Divisione, articoli 713 – 736.
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