Come e in quali casi si può impugnare un testamento

Quali sono i vizi che possono inficiare la validità del testamento redatto dal defunto? Vediamolo insieme.

1. L'impugnazione del testamento

L'argomento che tratteremo oggi riguarda il tema della successione, e precisamente, l'impugnazione del testamento quando ci sono dei vizi che ne inficiano la validità.

Il testamento è l'atto con il quale il testatore dispone dei propri beni per il momento successivo alla propria morte.

Il codice civile disciplina tre tipi di testamento: quello olografo, ossia il testamento redatto, datato e sottoscritto dal testatore; il testamento pubblico, redatto da un notaio alla presenza di due testimoni che include la dichiarazione del testatore sulla destinazione dei propri beni, datato e sottoscritto dal notaio, dal testatore e dai testimoni; ed infine il testamento segreto, consistente nella consegna al notaio del plico sigillato, contenente le dichiarazioni del testatore in materia testamentaria dallo stesso sottoscritto, oltre che dal notaio e dai testimoni, che hanno assistito alla consegna del plico, quale prova del ricevimento del testamento, che il notaio conserva fino alla morte del testatore medesimo.

Detto ciò, vediamo quali sono i vizi che legittimano l'impugnazione del testamento.

2. La nullità del testamento

Il testamento può essere impugnato quando presenta vizi, che ne comportino la nullità, a causa di anomalie nella sua formazione, che lo rendono contrario alle norme di legge (ad es. perché contrario a norme imperative, ovvero quando manchi un elemento essenziale per la sua redazione, ovvero l'illiceità del motivo o dell'oggetto).

In tal caso, l'atto non produce effetti.

La nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, nonché rilevata d'ufficio dal giudice, e l'azione di nullità non è soggetta a prescrizione.

Occorre distinguere tra i vizi che rendono nullo l'intero atto da quelli che colpiscono singole disposizioni.

2.1 La nullità dell'intero testamento

L'intero testamento si considera nullo, innanzitutto, quando presenti un difetto di forma, ossia quando manca il requisito dell'autografia o della sottoscrizione del testatore. In caso di testamento olografo, la nullità si verifica quando non è stato scritto di proprio pugno dal testatore ovvero da questi non sottoscritto; nel caso invece del testamento redatto dal notaio, il difetto di forma che comporta la nullità si verifica quando l'atto sia carente della redazione in forma scritta da parte del notaio, delle dichiarazioni di ultima volontà del testatore, nonché ove non sia presente la sottoscrizione di quest'ultimo ovvero del notaio (art. 606, 1° comma, cod. civ.).

Il testamento segreto nullo è considerato testamento olografo, se presenta i requisiti richiesti per quest'ultimo (art. 607, cod. civ.).

Il testamento è nullo anche nell'ipotesi di violenza fisica, ossia quando il testatore compie l'atto, sotto costrizione fisica, senza avere la volontà di redigerlo.

Ciò in quanto, manca la volontà del testatore di disporre, che non può ritenersi vincolato alla dichiarazione fatta sotto violenza, essendo riferibile a lui solo materialmente.

La nullità ha luogo, inoltre, in caso di reciprocità, ossia quando il testatore ha disposto a condizione però di essere avvantaggiato nel testamento redatto dall'erede o dal legatario (art. 635, cod. civ.).

Ciò a tutela della volontà testamentaria, che la reciprocità potrebbe alterare, inducendo un soggetto a fare testamento a favore di un altro se questi, a sua volta, lo beneficia nel suo.

2.2 La nullità delle singole disposizioni testamentarie

La nullità delle singole disposizioni testamentarie non inficia, il resto dell'atto, che continua ad essere valido.

La nullità sussiste, innanzitutto, in caso di motivo illecito, ai sensi dell'art. 626 cod. civ., quando sia contrario alle norme imperative ovvero all'ordine pubblico o al buon costume.

Il motivo è la ragione che spinge il testatore a disporre delle proprie sostanze in un determinato modo nei confronti di una certa persona. Esso comporta la nullità della disposizione, quando risulti che è l'unico motivo che abbia indotto il testatore a disporre. Difatti, la disposizione, determinata da due motivi, di cui uno lecito, è legittima.

In secondo luogo, la singola disposizione è nulla per difetto d'indicazione, ossia quando dal tenore della stessa non sia possibile determinare il beneficiario della stessa (art. 628, cod. civ.).

Tale difetto d'indicazione ricorre anche quando il testatore rimetta ad un terzo di indicare l'erede ovvero il legatario, nonché quando si rimetta al terzo di determinare la quota dell'eredità spettante. La disposizione, invece, è valida quando la scelta del terzo rispetti i criteri stabiliti dal testatore. (art. 631, cod. civ.).

Ciò in quanto, le disposizioni testamentarie devono provenire dal solo testatore, e non invece dall'arbitrio del terzo, ossia una valutazione rimessa alla sua libera scelta.

Allo stesso modo, è nulla disposizione testamentaria, nella quale il testatore, rimette alla scelta altrui, sia esso l'onerato ovvero un terzo, di determinare l'oggetto o la quantità del legato (art. 632, cod. civ.).

Infine, sono nulle le disposizioni testamentarie, fatte dal tutelato, nei confronti del proprio tutore (art. 596 cod. civ.), nonché quelle a favore del notaio, che ha ricevuto il testamento pubblico ovvero a favore dei testimoni intervenuti nella redazione (art. 597 cod. civ.).

Sono altresì nulle le disposizioni fatte a favore di chi abbia redatto il testamento segreto, salvo che il testatore le abbia approvate di proprio pugno o nell’atto della consegna.

Sono nulle anche le disposizioni a favore del notaio, quando il plico contenente la scheda testamentaria è stato consegnato senza essere sigillato (art. 598, cod. civ.).

La nullità, tuttavia, è sanata, se dopo la morte del de cuius siano state confermate ovvero eseguite le disposizioni. In tal caso, la nullità, da qualunque causa dipenda, non potrà essere fatta valere in giudizio, da chi pur conoscendola, dopo la morte del de cuius, vi ha dato seguito (art. 590, cod. civ.).

3. L'annullabilità del testamento

L'impugnazione del testamento può aver luogo anche in presenza di vizi che conducono al suo annullamento, ledendo diritti riconosciuti, ad una delle parti.

Difatti, questa ha la possibilità di mantenere o meno l'atto in essere, proponendo l'azione di annullamento. Esso, a differenza della nullità, comporta che il negozio produca effetti, sin quando non vi sia una sentenza che accolga la richiesta di annullamento.

Anche per l'annullamento, si distingue tra i vizi che riguardano l'intero atto da quelli che riguardano singole disposizioni.

3.1 L'annullamento dell'intero testamento

Il testamento, nel suo complesso, è annullabile, quando sussistono difetti di forma diversi da quelli che comportano la nullità dell'atto (art. 606, 2° comma, cod. civ.).

In tal caso, chiunque vi abbia interesse, potrà esperire l'azione di annullamento, la quale, a differenza della nullità, si prescrive entro cinque anni decorrenti dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. 

L'annullamento del testamento sussiste in caso d'incapacità a testare cioè quando il testatore è incapace d'intendere e di volere, non avendo la capacità d'agire, consistente nella capacità di manifestare la propria volontà nell'esercizio di diritti o nell'assunzione di obblighi e compiere atti giuridici.

Sono incapaci di testare: i minorenni, coloro interdetti per infermità mentale ed infine coloro che, anche se non interdetti al momento della redazione dell'atto, erano incapaci d'intendere e di volere (art. 591, cod. civ.).

Il testamento è annullabile quando sia mancante o sia incompleta l'indicazione della data di redazione del testamento olografo.

3.2 L'annullamento delle singole disposizioni testamentarie

Le singole disposizioni testamentarie possono essere annullate su istanza di chi via abbia interesse, quando siano frutto di vizi della volontà del testatore, ossia quando derivano da errore, violenza o dolo (art. 624, cod. civ.), entro cinque anni da quando si è avuta notizia di tali vizi, pena la prescrizione dell'azione.

L'errore costituisce una falsa percezione della realtà che fuorvia la volontà, inducendo il testatore a redigere l'atto con un significato diverso da quello che egli avrebbe voluto.

La violenza morale, invece, è una costrizione psicologia che induce il testatore ad agire in un modo piuttosto che in un altro, a causa della minaccia di un male ingiusto e notevole.

Il dolo, infine, è rappresentato dai raggiri ed artifici, posti in essere al fine di far cadere in inganno il testatore, senza i quali non avrebbe compiuto l'atto ovvero l'avrebbe redatto in modo diverso.

L'art. 624 cod civ. prevede l'annullamento del testamento, in presenza di un errore sul motivo, ossia quando il testatore ignora o non conosce completamente circostanze in grado di determinare la sua volontà, qualora sia stata l'unica ragione che l'ha indotto a disporre.

4. Il testamento falso

L'impugnazione del testamento può aver luogo anche quando si ritenga che il testamento olografo sia falso. In tale circostanza, la parte che adduce la falsità dovrà procedere attraverso il disconoscimento del testamento.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, nel giudizio sulla falsità del testamento olografo, il soggetto che ritiene il documento falso e quindi contesti l'autenticità del testamento olografo dovrà proporre domanda di accertamento negativo in merito alla provenienza del testamento, fornendo la prova che quel documento non è stato redatto dal testatore (Cass. Civ., Sez. Unite, 15 Giugno 2015, Sent. n. 12307).

L'azione di accertamento negativo avrà lo scopo di dimostrare la falsità del testamento olografo, al fine di contestare la distribuzione dei beni appartenenti al de cuius e che siano stati artificiosamente attribuiti ad uno o più eredi, a discapito dell'attore che agisce in giudizio, ritenendosi leso dal falso testamento redatto da terzi invece che dal testatore.

5. L'azione di riduzione per lesione della legittima

Il testamento può essere impugnato anche qualora il defunto abbia leso la quota di legittima, riservata per legge ai legittimari, attraverso le disposizioni testamentarie ovvero donazioni che eccedono la quota su cui il testatore poteva liberamente disporre.

In tal caso, l'art. 553 cod. civ. riconosce ad essi la facoltà di esperire l'azione di riduzione, al fine di reintegrare nella massa ereditaria la quota di riserva, su cui il testatore non può disporre, attraverso la dichiarazione giudiziale d'inefficacia degli atti compiuti dal de cuius lesivi dei diritti dei legittimari (coniuge, figli, ascendenti).

La riduzione è ammessa soltanto per la parte eccedente il valore della quota di cui il testatore poteva liberamente disporre (art. 554, cod. civ.).

L'azione di riduzione si prescrive in dieci anni. Tale termine decorre dalla data dell'accettazione dell'eredità e non dalla data di apertura della successione, né dalla data di pubblicazione del testamento. (Cass. Civ., Sez. Unite, 25 Ottobre 2004, Sent. n. 20644).

Fonti normative

Codice civile: Libro II delle Successioni, Titolo III, Delle successioni testamentarie, articoli: 590, 591, 596, 597, 598, 606, 607, 624, 626, 628, 631, 632, 635; Titolo I, Disposizioni generali sulle successioni, articoli: 553, 554.

Cassazione Civile Sentenze: Sez. Unite, 15 Giugno 2015, 12307; Sez. Unite, 25 Ottobre 2004, n. 20644.

Hai problemi con gli altri eredi a causa del testamento? Ritiene che il testamento sia illegittimo? Intendi promuovere un giudizio, al fine di far dichiarare l'illegittimità del testamento, che ti riguarda?

Esponici il tuo caso. AvvocatoFlash ti metterà in contatto con i migliori avvocati penalisti. Tre di loro ti invieranno senza impegno un preventivo, gratuitamente, e sarai tu a scegliere a chi affidare il tuo caso.

Avvocato Roberto Ruocco Team Avvocatoflash

Roberto Ruocco Team Avvocatoflash