Calcolo dell’assegno di mantenimento dei figli di genitori non sposati
I figli, nati da coppie non unite in matrimonio, godono degli stessi diritti riconosciuti ai figli nati da coppie legate dal vincolo matrimoniale, spettando ad essi il diritto ad essere mantenuti da entrambi i genitori. Vediamo come funziona.
- I figli di genitori non sposati
- Il mantenimento dei figli di genitori non sposati
- Diritti dei figli legittimi e naturali
- Doveri dei figli legittimi e naturali
- Dovere di mantenere i figli per le coppie non legate dal vincolo del matrimonio
- Da quando decorre l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento
- Competenza processuale
- Fonti normative
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1. I figli di genitori non sposati
L'argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del diritto di famiglia e, più precisamente, il diritto di mantenimento riconosciuto ai figli nati da genitori non uniti in matrimonio.
Nel nostro ordinamento, sussisteva una disparità di trattamento tra i figli nati da coppie legate dal vincolo matrimoniale ed i figli nati, invece, da genitori non sposati tra loro, definendo i primi come figli legittimi ed i secondi come figli naturali.
Tale disparità, è venuta meno con la legge n. 219 del 2012, di riforma della filiazione che ha abrogato la differenza di status tra figli legittimi e naturali, eliminando dal codice civile ogni distinzione, come è confermato, dal riformato articolo 315 del codice civile, secondo cui “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”.
Dalla nuova legge sul mantenimento dei figli genitori non sposati deriva, che i genitori hanno nei confronti dei figli nati al di fuori del matrimonio, gli stessi diritti e doveri che sono previsti a favore dei figli, nati in costanza di matrimonio.
Questi, devono provvedere, secondo la loro capacità lavorativa o apporto casalingo, al mantenimento, all’educazione e istruzione dei figli, fornendo l’assistenza morale e materiale, al fine di rispondere alle necessità della prole.
I figli nati da genitori conviventi lo si ripete hanno gli stessi diritti di quelli nati da genitori sposati cioè di essere mantenuti educati istruiti e assistiti moralmente nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.
Ciò è confermato dall’orientamento giurisprudenziale, secondo cui, l’obbligo dei genitori di mantenere i figli, sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda, dal momento che è sorto sin dalla nascita, il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass. Civile, 10 aprile 2012, n. 5652).
Oltre ad avere dei doveri come genitori e, quindi, oltre a dover mantenere, istruire ed educare il proprio figlio, il padre e la madre vantano anche una serie di diritti. Vediamo quali sono i diritti di un padre non sposato e quali i diritti di una madre non sposata.
Entrambi hanno diritto:
- crescere la prole insegnando alla stessa i princìpi e le regole della vita;
- rappresentare il figlio e gestire il suoi beni, quando è minorenne;
- affidamento e visita del minore, anche quando i genitori separano le proprie vite o quando viene meno l’accordo tra gli stessi;
- diritto ai permessi allattamento
Detto ciò, vediamo nello specifico, il diritto di mantenimento dei figli di genitori non sposati ed il calcolo assegno di mantenimento.
2. Il mantenimento dei figli di genitori non sposati
Il mantenimento dei figli minorenni nati da genitori non legati dal vincolo matrimoniale, può avvenire in base a specifici accordi stipulati dai genitori stessi. Questi, possono disciplinare di comune accordo l’affidamento dei figli, pattuendo presso quale genitore il figlio sarà collocato stabilmente, indicando le modalità ed i tempi di visita riconosciuti all’altro.
È inoltre possibile accordarsi sull’assegno di mantenimento dei figli minorenni, indicando il contributo economico dovuto da ognuno di essi, anche in misura differente secondo la diversa capacità reddituale di cui dispongono. Qualora i genitori, non raggiungano un accordo sull’affidamento e mantenimento dei loro figli, sarà il giudice a dirimere la controversia.
In tal caso infatti, il giudice, valutate tutte le circostanze del caso specifico nell’esclusivo interesse del minore, deciderà sull’affidamento e diritto di visita del genitore non collocatario, determinando la somma di denaro, dovuta da entrambi i genitori, in proporzione al loro reddito a titolo di mantenimento dei figli.
Nell’ipotesi in cui i genitori abbiano redditi differenti, il giudice disporrà a carico del genitore dotato di un reddito più elevato il versamento dell’assegno di mantenimento. Verrà inoltre indicata la misura sulla base delle necessità che esige la prole, in considerazione della condizione economica goduta in famiglia, nonché dei redditi che i genitori posseggono e il loro apporto all’assistenza morale e materiale dei figli medesimi.
L’assegno di mantenimento, spetta anche ai figli maggiorenni dei genitori non sposati tra loro se non dispongono dell'autosufficienza economica.
L’obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli, non cessa automaticamente quando essi diventano maggiorenni, ma persiste fin quando non siano indipendenti economicamente, tali da sostenersi autonomamente.
A tal fine, il figlio maggiorenne, può rivolgersi al giudice, affinché questi stabilisca a suo favore, il versamento dell’assegno di mantenimento da parte dei genitori.
Tale obbligo viene meno quando il figlio maggiorenne sia autosufficiente economicamente, ossia nel momento in cui svolga una professione, corrispondente alle competenze acquisite nel percorso di studio e in linea alle condizioni di mercato, tale da ricavarne il reddito sufficiente a far fronte autonomamente alle proprie esigenze quotidiane. Nel caso di separazione della coppia non sposata esattamente come per quella sposata si tratterà di stabilire un equilibrato regime di affidamento del figlio che per regola generale e salvo eccezioni dovrà essere quello condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori al quale potrà essere assegnata la casa familiare anche se di proprietà esclusiva dell’altro genitore ed un adeguato concorso al mantenimento dello stesso da parte del genitore non collocatario.
3. Diritti dei figli legittimi e naturali
La tutela giuridica del minore è costituzionalmente sancita dall’art. 30 della Costituzione che recita: “i genitori, anche se non uniti in matrimonio, hanno il dovere di mantenere, educare ed istruire i figli”.
Se poi alcuni soggetti scelgono il matrimonio, civile o concordatario, durante la celebrazione viene loro ricordato il disposto di cui all’articolo 147 c.c., che richiama il dovere di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Il codice civile all’art. 315 bis c.c. annovera i diritti che sono in capo al figlio indipendentemente dal fatto che sia nato da una coppia sposata oppure non sposata.
Più precisamente, il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Ma non solo, diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, cioè coi fratelli, coi nonni e con gli zii.
Inoltre, ha diritto di essere ascoltato in relazione alle questioni e alle procedure a lui relative se ha compiuto dodici anni e, se è capace di discernimento, anche se ha una età inferiore.
La legge individua, poi, all’articolo 316 bis c.c., le modalità con le quali i genitori devono adempiere al loro dovere di mantenere i figli. I genitori devono adempiervi in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo. La norma riconosce il valore, in passato spesso negato, del lavoro casalingo delle donne che viene posto sullo stesso piano del lavoro professionale. Sempre l’articolo 316 bis, 1 comma, c.c., aggiunge che la legge tutela i figli anche se i genitori non hanno i mezzi sufficienti per mantenerli.
Spetta, quindi, agli ascendenti più prossimi, quali i nonni, a dovere fornire ai genitori le sostanze necessarie finalizzate all’adempimento dei loro doveri nei confronti dei figli. Se, poi, uno dei genitori non adempie ai suoi doveri, l’art. 316 bis, comma 2, c.c., prevede la possibilità di chiedere al Presidente del Tribunale di ordinare che una quota dei redditi del genitore inadempiente sia destinata direttamente all’altro genitore o a chi in quel momento stia provvedendo a mantenerli, istruirli ed educarli.
4. Doveri dei figli legittimi e naturali
In capo al figlio sorgono anche dei doveri e ciò sempre indipendentemente dal fatto che sia nato da una coppia sposata oppure non sposata.
Tali doveri sono elencati tassativamente dall’articolo 315 bis, comma 4, c.c. nella parte in cui dispone:
- dovere di rispettare i genitori;
- dovere di contribuire, in relazione alle sue capacità, alle sue e sostanze e al suo reddito, al mantenimento della famiglia sino a quando convive con essa.
5. Dovere di mantenere i figli in caso di separazione e divorzio o, per le coppie non legate dal vincolo del matrimonio, con la fine della convivenza.
Ai sensi dell’articolo 337 ter, c.c., ognuno dei genitori deve provvede al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito, fatta salva la possibilità che i genitori raggiungano diversi accordi, che il Giudice valuterà nell’interesse dei figli.
Se tra i genitori non si raggiunge l’accordo, è il Giudice che può stabilire che un genitore corrisponda all’altro un assegno periodico tenendo conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita del quale lo stesso godeva quando i genitori convivevano, dei tempi di permanenza con ognuno dei genitori, delle risorse economiche di ogni genitore e del valore economico dei compiti domestici svolti dal genitore, di solito la madre.
Una volta comparate le condizioni di ciascuno dei coniugi deciderà quale tra i due è tenuto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento. Nel determinare il mantenimento il giudice deve tenere conto del tenore di vita che il figlio aveva quando la coppia era convivente. In presenza di separazione dei conviventi, la Legge n. 76/2016 c.d. Legge Cirinnà nel caso di separazione non prevede uno specifico obbligo al mantenimento del convivente debole ma un semplice diritto agli alimenti ed è è molto precisa sul tema del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio ma in una convivenza more uxorio. Ogni genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie capacità reddituali ed economiche.
6. Da quando decorre l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento
L’obbligo posto a carico dei genitori, di provvedere al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, trova il proprio fondamento giuridico, nell’articolo 30 della Costituzione, secondo cui “è dovere e diritto dei genitori mantenere… i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.
In relazione, al mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio, nell’ipotesi di mancato riconoscimento spontaneo di quest’ultimi, si pone il problema se l’obbligo di mantenere la prole, sorga sin dal momento della nascita del figlio medesimo oppure inizi a decorrere dal momento in cui sopravvenga il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.
In altre parole, si tratta di stabilire, se il provvedimento dell’autorità giudiziaria, che accerti la filiazione naturale e di conseguenza attribuisca lo status di figlio, abbia efficacia retroattiva oppure produca i suoi effetti soltanto per il futuro.
La giurisprudenza, più recente, ha stabilito, che l’obbligo di mantenere il figlio naturale, non debba essere ricollegato all’attribuzione del status di figlio ma prescinde da esso, in quanto il dovere di mantenimento, sorge fin dal momento della nascita del figlio, e pertanto connesso esclusivamente alla procreazione del figlio stesso. Ciò non toglie, che sia comunque necessaria, l’emanazione della sentenza di riconoscimento del figlio, ma tale sentenza, avrà efficacia retroattiva, producendo i relativi effetti, a partire dalla nascita del figlio riconosciuto giudizialmente.
Da ciò deriva, che i genitori, hanno nei confronti dei figli, nati fuori dal matrimonio, l’obbligo di provvedere al complesso dei loro bisogni e necessità, per il solo fatto di averli generati. Di conseguenza l’obbligo di mantenimento nei loro confronti, inizia al momento della nascita del figlio, pur se il relativo obbligo sia stato accertato successivamente con la sentenza di riconoscimento o su base volontaria del genitore.
Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione, ha confermato tale orientamento, affermando che “l’obbligo del genitore naturale di concorrere nel mantenimento del figlio insorge con la nascita dello stesso, ancorché la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza, … e ciò implica per il genitore tutti i doveri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ricollegandosi tale obbligazione allo status genitoriale e assumendo, di conseguenza, efficacia retroattiva” (Cass. Civ., Sez. I, 10 Aprile 2012, n. 5652) Si può, quindi, affermare che la sentenza, emessa al termine del giudizio di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, produrrà i suoi effetti, fin dalla nascita della prole riconosciuta successivamente, non venendo meno, l’obbligo di mantenimento, per il genitore che non l’ha riconosciuto inizialmente, essendo sorto sin dalla procreazione, il diritto del figlio naturale al mantenimento da ambedue i genitori.
7. Competenza processuale
La recente normativa ha infatti stabilito che il Tribunale ordinario è competente nel risolvere le questioni relative all’affido e al mantenimento dei figli sia di coppie sposate che di fatto.
Questa novità presenta aspetti decisamente positivi per la tutela dei diritti. Quando una coppia decide di separarsi non deve necessariamente rivolgersi al Tribunale per regolarizzare le modalità di affidamento e mantenimento dei figli ma tuttavia è sempre consigliabile farlo anche quando si vuole solo formalizzare un accordo tra le parti questo per il fatto che una scrittura privata non è in grado di obbligare giuridicamente i genitori.
I provvedimenti del Tribunale, anche emessi su accordo delle parti, sono vincolanti e questo permette, in caso di inadempimento da parte di uno dei genitori una tutela immediata che diversamente non si avrebbe. I genitori devono, infatti, provvedere alle loro necessità in misura proporzionale alle rispettive capacità reddituali ed economiche. Dopo aver confrontato le diverse posizioni dei due ex conviventi si dovrà decidere chi tra i due è tenuto a corrispondere l’assegno di mantenimento e la misura dello stesso. Nella determinazione dell’entità dell’assegno occorre tener conto del tenore goduto dai figli durante la convivenza.
Altra questione da regolare è quella relativa alle spese straordinarie, stabilite solitamente nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori. Questi costi sono correlati alle esigenze di crescita dei figli e si caratterizzano per la loro imprevedibilità e occasionalità. La parificazione dei figli naturali a quelli legittimi comporta l’applicazione del principio della bigenitorialità. Vuol dire che la responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori.
Discorso diverso deve essere fatto per la collocazione fisica del figlio. Si devono verificare le esigenze del minore e le necessità per il suo equilibrio psico-fisico, in molti casi è preferibile che il figlio dorma e trascorra le proprie giornate presso l’abitazione del genitore collocatario capace di assicurare una maggiore presenza e cura.
Redatto da: Roberto Ruocco
Aggiornato da: Paola Testa
8. Fonti normative
Legge 10 dicembre 2012, n. 219: Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali
Codice civile: articoli 315, 315 bis, 336 bis, 337 ter, 337 septies
Cassazione Civile, Sentenza 10 aprile 2012, n. 5652
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