Annullamento del matrimonio con figli: effetti civili
La sentenza di annullamento del matrimonio, fa venir meno gli effetti civili derivanti con efficacia retroattiva dal momento della celebrazione, fatta eccezione per il coniuge in buona fede, nonché verso i figli.
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1. L’annullamento del matrimonio
L’argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del diritto di famiglia, e più precisamente gli effetti civili che derivano dalla pronuncia di annullamento del matrimonio.
L’ordinamento prevede una serie di cause in presenza delle quali, il coniuge o i coniugi congiuntamente, possono rivolgersi all’autorità giudiziaria al fine di ottenere l’annullamento del vincolo coniugale con l’assistenza obbligatoria di un avvocato, che li renderà edotti sulla procedura da adottare, indicandone i tempi ed i costi.
1.1 I motivi di annullamento
Il matrimonio può essere annullato quando il consenso del nubendo o di entrambi sia stato viziato (cosiddetti vizi del consenso). L’assenso al matrimonio è avvenuto in presenza dell’incapacità d’agire o di cause che hanno impedito la valida e libera formazione della volontà di contrarre matrimonio.
In questi casi, l’azione d’annullamento va esercitata entro il termine di un anno di coabitazione, decorrente dal momento in cui è cessata la causa ostativa al consenso.
Innanzitutto, l’art. 120 cod. civ., prevede l’incapacità d’intendere e volere, quale motivo di annullamento del matrimonio qualora uno dei coniugi, al momento della celebrazione, si trovasse in una condizione, anche transitoria, che menomasse la sua volontà.
Non deve trattarsi, necessariamente, di una malattia che escluda totalmente le facoltà mentali del nubendo, ma è sufficiente un perturbamento psichico tale da menomare gravemente le capacità intellettive e volitive, impedendo quindi la valutazione dell’atto da compiere e la libera formazione di una cosciente volontà.
In secondo luogo, l’art. 122 cod. civ., disciplina l’ipotesi della violenza o errore, quali vizi del consenso.
La violenza, è una costrizione psicologica che assume rilevanza qualora il consenso sia stato reso, sotto la minaccia di un male, ingiusto ed estremamente grave (ossia antigiuridico e tale da mutare la volontà di qualsiasi persona, sottostante alle stesse condizioni del minacciato) contro il nubendo ovvero verso i suoi beni o prossimi congiunti.
La costrizione psicologica, può rivelarsi anche sotto forma di un timore particolarmente grave, proveniente dall’attività adottata da un terzo soggetto, tale da menomare il consenso a contrarre il vincolo coniugale.
L’errore, incide sulla volontà del nubendo, qualora il suo consenso sia avvenuto in base ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, che lo ha indotto a manifestare la propria volontà in un modo piuttosto che in un altro.
Inoltre, l’errore, è causa d’annullamento del matrimonio quando si riferisca all’identità della persona da sposare, come nel caso dello scambio di persona, o si riferisca alle qualità personali dell’altro coniuge.
In tal caso, l’errore, deve essere essenziale. Ove il soggetto fosse stato a conoscenza del vizio relativo all’altro coniuge, non avrebbe dato il suo assenso al matrimonio.
Il vizio deve riguardare:
- una malattia fisica, psichica o un’anomalia o deviazione sessuale, antecedenti al matrimonio e sconosciuti all’impugnante e che rilevino nel normale svolgimento della vita matrimoniale, come ad esempio, la sieropositività, tossicodipendenza e sterilità;
- la condanna per un reato doloso alla reclusione non inferiore a 5 anni, tranne se intervenga la riabilitazione prima del matrimonio, o per il reato di prostituzione alla pena non inferiore al biennio.
- la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
- la gravidanza causa da un soggetto diverso dell’impugnante, purché sia intervenuto il disconoscimento dopo la nascita.
Infine, il codice civile, all’art. 123 disciplina, la simulazione, quale motivo d’annullamento del matrimonio. Questa si verifica quanto i nubendi abbiano concordato antecedentemente alla celebrazione di non osservare i diritti ed obblighi nascenti dal matrimonio, come nel caso del matrimonio celebrato esclusivamente per ottenere la cittadinanza o per legittimare lo stato di figlio.
L’azione non può essere proposta, qualora i nubendi abbiano vissuto come coniugi dopo la celebrazione del matrimonio, facendo così venir meno gli effetti dell’accordo simulatorio.
1.2 Gli effetti civili dell’annullamento
L’accoglimento della domanda di annullamento del matrimonio comporta che esso sarà considerato come se non fosse stato celebrato, caducando gli effetti da esso derivanti, con efficacia retroattiva, a partire dal giorno della celebrazione.
Tuttavia, l’ordinamento tutela la posizione giuridica dei figli, nati o concepiti durante il rapporto coniugale, nei cui confronti, il matrimonio pur se annullato, ha comunque validità. Pertanto, i genitori, anche a seguito dell’annullamento del loro matrimonio, sono gravati degli obblighi previsti a favore dei figli, dovendo provvedere alla loro cura, istruzione e al loro mantenimento, essendo venuta meno ogni distinzione legislativa tra figli naturali e legittimi.
L’ordinamento, tutela inoltre anche la posizione del coniuge, che abbia contratto il matrimonio in buona fede (cosiddetto matrimonio putativo), ossia non conoscendo la causa invalidante del matrimonio o qualora vi abbia acconsentito a causa di violenza o timore particolarmente grave, dipendente da terzi.
In tali casi, l’annullamento del matrimonio non ha efficacia retroattiva, ma è considerato valido fino alla pronuncia giudiziale.
L’annullamento del matrimonio comporta innanzitutto la perdita della qualità di coniuge e, di conseguenza, vengono meno i diritti e gli obblighi gravanti sui coniugi per effetto del matrimonio, in particolare:
- si perde qualsiasi diritto successorio;
- si scioglie la comunione legale;
- si perde il diritto a riceve l’assegno di mantenimento o gli alimenti in caso di necessità.
Tuttavia, qualora entrambi i coniugi abbiano contratto il vincolo in buona fede, l’art. 129 cod. civ. riconosce al coniuge non autosufficiente, la corresponsione di somme di denaro da parte dell’altro coniuge, considerando il reddito e i beni da questi posseduti per un periodo non superiore a tre anni.
In tal caso, il mantenimento al coniuge più debole è escluso qualora questi contragga nuove nozze. Al coniuge in buona fede, è riconosciuta, ai sensi dell’art. 129 bis, cod. civ. anche un’indennità da parte dell’altro coniuge.
Fonti normative
Codice civile: articoli 120, 122, 123, 128, 129, 129 bis.
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