A chi vanno gli animali domestici in caso di separazione o divorzio?
L’affidamento degli animali, è una tematica che non è regolamentata dalla legge italiana. Spetta quindi ai giudici, investiti della questione a seguito di separazione o divorzio, decidere sulla loro collocazione. Vediamo i dettagli.
1. Gli animali da compagnia
L'argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema dei diritti degli animali e, più precisamente, la questione relativa all’affidamento degli animali domestici a seguito della separazione o del divorzio dei due coniugi proprietari dall’animale medesimo.
Gli animali domestici, definiti generalmente anche animali da compagnia, sono disciplinati dalla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia.
In tale definizione, rientrano “tutti quelli animali, tenuti dall’uomo presso la propria casa familiare, per suo diletto e compagnia”, rendendosi responsabile della loro cura e del loro benessere, tenuto conto dei loro bisogni, in ragione della propria specie e della propria razza.
L’affidamento degli animali domestici, a seguito della rottura del vincolo matrimoniale tra i coniugi che abbiano accettato di occuparsi dell’animale presso la propria casa familiare, non è disciplinato nell’ordinamento italiano, sussistendo un vero e proprio vuoto normativo in materia.
Difatti, se pur sia stato presentato in Parlamento un disegno di legge, volto a introdurre nel codice civile italiano, un apposito articolo disciplinante l’affidamento degli animali domestici a seguito di separazione o divorzio. Tutt’oggi però, tale proposta non è stata ancora approvata.
In mancanza di una legge specifica, è stata la giurisprudenza a occuparsi della questione.
1.2 L’affidamento degli animali domestici
Nella procedura relativa alla separazione consensuale, applicabile per analogia anche al divorzio congiunto, i giudici hanno provveduto ad emettere il decreto di omologazione degli accordi raggiunti dai due coniugi, che riguardavano anche l’affidamento dell’animale da loro posseduto.
Dal momento che non sussiste alcun divieto per i proprietari di accordarsi in maniera specifica, stabilendo con quale dei due l’animale dovesse convivere e regolando altresì la sua permanenza presso l’altro proprietario e la gestione delle spese sia ordinarie che straordinarie che riguardino l’animale (Trib. Como, Sent. 3 Febbraio 2016), non si presentano problemi.
I problemi maggiori, si verificano nei casi in cui i due coniugi, non raggiungano alcun accordo per porre fine al loro matrimonio, dovendo in questi casi necessariamente ricorrere alle procedure di separazione o divorzio giudiziale.
In tutti questi casi, è onere dei giudici incaricati di dirimere la controversia tra i coniugi, di individuare il principio applicabile all’affidamento degli animali domestici.
Nei casi in esame, infatti, entrambi i ricorrenti chiedevano l’affidamento presso di sé dell’animale di compagnia e, in mancanza di una legge specifica, i giudici hanno ritenuto opportuno applicare la disciplina prevista similarmente a favore dei figli minorenni nei casi di separazione o divorzio (Tribunale di Cremona, Sent. 11. Giugno 2008).
Questo, ha validità nelle ipotesi in cui si tratti di ricorrenti solo conviventi e non uniti in matrimonio, in virtù della progressiva equiparazione giudica tra le coppie conviventi e quelle sposate (Tribunale di Roma, Sent. 15 Marzo 2016, n. 5322).
Pertanto, nelle loro decisioni, i giudici hanno stabilito che l’animale domestico, trascorra paritetico tempo presso ognuno dei due richiedenti, stabilendo anche il diritto di visita in favore dell’altro per i periodi in cui l’animale non è collocato presso lo stesso, provvedendo inoltre anche alle spese di mantenimento dell’animale, suddivise in maniera equivalente tra gli stessi.
Fonti Normative
Legge 4 novembre 2010, n. 201: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987
Trib. Como, Sent. 3 Febbraio 2016; Tribunale di Cremona, Sent. 11. Giugno 2008; Tribunale di Roma, Sent. 15 Marzo 2016, n. 5322
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