Affido familiare, ecco cosa bisogna sapere

Che cos'è, come funziona, quali sono i requisiti richiesti, quanto dura e come è organizzato?. Ecco cosa bisogna sapere sull'affido familiare.


1. Affido familiare: che cos'è e come funziona

L’affido familiare è un istituto che permette a una famiglia, a una coppia oppure a una persona singola di accogliere, per un periodo di tempo limitato, un minore italiano o straniero (che si trovi in Italia) qualora sia privo di un ambiente familiare idoneo alla sua crescita.

Qualora la famiglia di origine non sia in grado - a causa di un impedimento economico o psichico - di prendersi cura del figlio minore, quest’ultimo può essere dato in affidamento

L’affidatario deve essere inizialmente ricercato tra i familiari del minore; in mancanza di una soluzione praticabile si può procedere con l’affidamento a persone estranee. La situazione di difficoltà tuttavia deve essere circoscritta nel tempo: è previsto infatti un termine massimo che può essere prorogato solo nell’interesse del minore.

Una volta che la famiglia di origine sia di nuovo in grado di garantire un ambiente idoneo alla crescita del minore, quest’ultimo potrà fare ritorno al suo nucleo familiare. Coloro che desiderano offrire la propria disponibilità ad accogliere un bambino devono rivolgersi ai servizi sociali del proprio territorio che effettuano una serie di incontri e colloqui al fine di valutare l’idoneità all’affidamento

In presenza dei requisiti, gli aspiranti affidatari vengono inseriti in un elenco ufficiale.L’affidamento può essere disposto:

  • dal servizio sociale locale, quando vi sia il consenso dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale o del tutore e previo loro consenso, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore che sia dotato di sufficiente capacità di discernimento. Il provvedimento che dispone l’affidamento temporaneo emesso dal servizio sociale verrà reso esecutivo con decreto del giudice tutelare;
  • dal Tribunale per i minorenni, qualora non vi sia il consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore. 

Il provvedimento di affidamento deve contenere:

    •  le motivazioni dell’affidamento;
    • i tempi e i modi di esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario;
    • le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore;
    • il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza e la vigilanza durante l’affidamento, che ha il compito redigere una relazione semestrale sull’andamento del programma di assistenza e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare d’origine 
    • il periodo di presumibile durata dell’affidamento.

2. Affido familiare: i requisiti

I soggetti che possono fare domanda di affido temporaneo sono:

  • la coppia di coniugi o di conviventi (con o senza figli minori);
  • la persona singola;
  • una comunità di tipo familiare;
  • un istituto di assistenza pubblica o privata del luogo più vicino a quello in cui risiede stabilmente il nucleo familiare di provenienza (tale modalità non è ammessa per i minori di anni 6). 

Inoltre, gli aspiranti affidatari devono:

  • aver compiuto la maggiore età;
  • avere una casa in cui accogliere il minore;
  • dimostrare adeguate capacità educative;
  • essere in grado di provvedere al mantenimento del minore.

3. Affido familiare: quanto dura

La legge prevede che l’affidamento non possa avere una durata superiore ai 24mesi; tuttavia questo termine può essere prorogato dal Tribunale per i minorenni nell’esclusivo interesse del minore, vale a dire qualora la sospensione dell’affidamento possa arrecargli un pregiudizio.

L’affidamento temporaneo cessa con un provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto nei seguenti casi:

  • quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine;
  • quando la prosecuzione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore, ovvero l’affidamento non sia stato positivo;
  • quando, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile e, sussistendo i requisiti per l'adozione, la famiglia affidataria chieda l’adozione;
  • quando, trascorso il periodo di durata previsto, o intervenute una delle precedenti condizioni, il giudice tutelare, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni 12 o anche il minore di età inferiore, richieda al Tribunale per i minorenni l’emissione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore (ad esempio l’adozione, in tal caso l’affidamento temporaneo viene trasformato in affidamento pre adottivo).

Una volta concluso il periodo di affidamento, il minore potrà tornare presso la sua famiglia di origine. Qualora manchino le condizioni, il provvedimento di affido può essere reiterato. In tal caso si parla del c.d. affido sine die, ossia un affidamento che termina al raggiungimento della maggiore età, quando il ragazzo acquista la facoltà giuridica di poter decidere della propria vita.

4. Affido Familiare: come è organizzato


Il soggetto affidatario ha il dovere di accogliere il minore, mantenerlo, istruirlo, educarlo ed esercitare i poteri connessi alla responsabilità genitoriale (in relazione agli ordinari rapporti con la scuola e con le autorità sanitarie). La legge prevede altresì che agli affidatari siano riconosciute le misure di sostegno e di aiuto economico da parte dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali. Durante il periodo di affido il minore ha diritto a rimanere in contatto con la famiglia di origine.

5. Affido a tempo parziale

L’affidamento a tempo parziale prevede che il bambino trascorra con i genitori affidatari solo alcune ore del giorno, i fine settimana, o eventualmente brevi vacanze. In tal modo il minore rimane presso i suoi genitori e l’affidatario svolge solo un ruolo di sostegno alla famiglia di origine in difficoltà.

Marina Moretti

Fonti Normative
- Legge 04 maggio 1983 n. 184: 184: Diritto del minore ad una famiglia;
- Legge 19 ottobre 2015 n. 173: Modifiche alla legge n. 184/1983 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.

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