Affidamento casa coniugale quando non ci sono figli: a chi spetta?

L’assegnazione della casa coniugale è connessa esclusivamente all’affidamento o collocazione dei figli minori presso uno dei genitori o, ancora, alla convivenza di figli maggiorenni non autosufficienti economicamente. In caso contrario, è escluso il provvedimento di assegnazione da parte del giudice.

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1. La casa coniugale

L'argomento che tratteremo oggi riguarda il tema del diritto di famiglia e, più precisamente, la questione relativa all’assegnazione della casa coniugale in mancanza di figli dei due coniugi.

L’assegnazione della casa familiare, in caso di separazione, è disciplinata dall’art. 337 c.c., che prescrive il godimento dell’abitazione in considerazione esclusiva dell’interesse dei figli.

Analogamente, anche la legge sul divorzio, all’art. 6, subordina l’assegnazione della casa coniugale, in favore del coniuge che abbia l’affidamento dei figli minori o conviva con la prole maggiorenne ma non ancora autosufficiente.

Lo scopo di tali norme è rivolto a tutelare esclusivamente l’interesse prioritario e prevalente dei figli a rimanere, a seguito della separazione o divorzio dei loro genitori, nell’habitat domestico, conservando in tal modo gli affetti, le abitudini e gli interessi economici e sociali in cui si è sviluppata la vita familiare, garantendo il loro corretto sviluppo ed una sana ed equilibrata crescita psico-fisica.

Da ciò deriva che l'affidamento della casa coniugale è legato alla presenza di figli minori o maggiorenni che non siano in grado di sostenersi autonomamente conviventi con il coniuge che ne fa richiesta, derivandone in mancanza di figli della coppia, l’impossibilità per il giudice adito di disporre, sia in fase di separazione e sia in fase di divorzio, l’assegnazione della casa coniugale.

Ciò è confermato dall’orientamento espresso dalla giurisprudenza secondo cui, le norme in tema di separazione e divorzio subordinano l’adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli (sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti economicamente) che convivano con i coniugi.

In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà tra i coniugi e sia che essa appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non può adottare un provvedimento di assegnazione della casa coniugale (Cass. Civile, Sent. 18 Febbraio 2008, n. 3934).

La casa familiare, pertanto, può essere assegnata al coniuge che la richiede solo quando abbia l’affidamento dei figli minori. Da ciò deriva che l’affidamento della casa coniugale, in mancanza di figli, non è regolato dalla disciplina dettata in caso di separazione o divorzio, ma si applicano le norme in materia di comunione.

In tal caso, ove l’immobile appartenga in proprietà esclusiva ad uno solo dei coniugi, esso sarà l’unico legittimato a disporre dell’abitazione, con esclusione di qualsiasi pretesa da parte dell’altro coniuge.

Viceversa, nell’ipotesi in cui l’immobile sia di proprietà comune ad ambedue i coniugi, occorrerà procedere alla divisione del bene. Al riguardo è previsto che:

  • ove sia comodamente divisibile, nel senso che dalla divisione non deriva un deprezzamento di valore dell’immobile, quest’ultimo sarà frazionato in due distinte unità, ognuna assegnata in proprietà esclusiva ai due coniugi;
  • se l’immobile non è divisibile, occorrerà che uno dei coniugi acquisti la quota appartenente all’altro, pagandone il valore corrispondete, diventandone l’esclusivo proprietario;
  • in mancanza, l’unica alternativa è rappresentata dalla vendita all’incanto dell’immobile con distribuzione del ricavato tra i coniugi, in proporzione alla quota da ognuno posseduta.

 

Fonti normative

Codice civile: art. 337

Legge 1 Dicembre 1970, n. 898: Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio: art. 6

Cassazione Civile, Sentenza 18 Febbraio 2008, n. 3934

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Avvocato Roberto Ruocco Team Avvocatoflash

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