Voucher: quale futuro?
Forti e accesi dibattiti hanno da sempre riguardato la disciplina dei voucher. Anche la loro recentissima abolizione – così come la loro reintroduzione (con correttivi) - è tuttora al centro di polemiche e contestazioni. Nel corso di questo articolo cercheremo di fare chiarezza.
Nel giugno dell’anno corrente è stato convertito il decreto legge 50 del 2017 che contiene la nuova regolamentazione del lavoro occasionale, andando a colmare la lacuna normativa lasciata dall’abolizione dei voucher avvenuta in primavera.
La novità principale della disciplina, oltre a introdurre nuovi limiti e tutele, è lo sdoppiamento del voucher in due distinti strumenti, a seconda che il committente sia una persona fisica o una famiglia (che utilizzerà il “libretto famiglia”) oppure un ente pubblico o un’azienda (per i quali vi è il “prestO”).
Dal 10 luglio si è dato avvio all’utilizzo dei nuovi voucher, in quanto è stata attivata la piattaforma web dell’INPS utile alla registrazione di imprese e famiglie che ne vogliono usufruire.
Prima di analizzare i nuovi voucher del futuro, soffermiamoci brevemente a chiarire il quadro da cui provengono.
1. Un breve excursus
I voucher (o buoni lavoro) sono stati introdotti e utilizzati al fine di regolamentare il cosiddetto “lavoro occasionale” o “lavoro accessorio”, dotando famiglie e aziende di uno strumento semplice e flessibile, attraverso il quale retribuire quei piccoli lavoretti domestici, prestazioni saltuarie e mansioni fortuite altrimenti destinati ad essere parte di un fenomeno fin troppo diffuso nel nostro paese che è il “lavoro nero”.
La loro introduzione risale alla riforma Biagi, ma soltanto con la riforma Fornero prima e il Jobs Act poi, l’utilizzo dei voucher è stato implementato e ha conosciuto una rapida diffusione in tutto il territorio italiano e in svariati ambiti: dalla ristorazione e il turismo all’agricoltura, dall’assistenza domiciliare di anziani e bambini, fino anche alla pubblica amministrazione.
Tuttavia, proprio per le caratteristiche di semplicità e flessibilità proprie dei voucher, lasciavano adito a frequenti abusi, divenendo facile strumento per pratiche elusive e illegittime di sfruttamento del lavoro, sconfessando il fine ultimo della loro esistenza stessa: l’emersione del lavoro in nero.
Pertanto, la CGIL, uno dei più importanti sindacati italiani, aveva promosso un referendum per la loro abrogazione. Per scongiurare tale prospettiva, il governo Gentiloni, con il decreto legge n. 25 del marzo 2017 (poi convertito nella legge n. 49/2017) ha abolito le disposizioni in materia di lavoro accessorio, rendendo quindi inutile il referendum (che avrebbe dovuto aver luogo lo scorso maggio). Il decreto ha inoltre previsto un regime transitorio, consentendo l’utilizzo fino al 31 dicembre 2017 dei voucher già acquistati.
L’abrogazione ha tuttavia determinato un vero e proprio vuoto normativo e ben presto si è resa impellente la necessità di reintrodurre un nuovo strumento, sulla scorta del precedente e, magari, dotato di rivisitazioni e correzioni utili ad evitare di incappare negli errori del passato. Così, all’interno della manovra correttiva finanziaria (la cosiddetta “manovrina”, ossia il già citato decreto legge 50 del 2017) è stata inserita la nuova disciplina del lavoro accessorio.
2. Voucher nuovi, tutele nuove
Se il problema principale dei “vecchi” voucher erano i consueti abusi, quali rimedi tenteranno di scongiurarli o, quantomeno, di limitarli e ridurli?
Innanzitutto la nuova disciplina prevede vincoli più stringenti:
- tetto di 5000 € sia per il committente sia per il prestatore;
- tetto di 2500 € per le prestazioni svolte nei confronti del medesimo committente;
- tetto di durata: massimo di 280 ore all’anno;
- il datore di lavoro non può ricorrere al contratto di prestazione occasionale con un lavoratore già alle proprie dipendenze o che ha cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato nella propria impresa;
- il libretto famiglia può essere utilizzato solo da privati non nell’esercizio di attività professionale e di impresa.
In caso di superamento dei limiti di importo o delle 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro occasionale si trasformerà in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Inoltre, relativamente al tetto massimo per il lavoratore, I limiti dei compensi saranno computati in misura pari al 75% del loro importo in caso di giovani studenti al di sotto dei 25 anni di età, pensionati (sia con pensione di vecchiaia sia di invalidità) e percettori di forme di sostegno del reddito.
È stato inoltre imposto un limite alle attività svolgibili. Infatti, si può ricorrere al libretto famiglia solo per:
- attività di assistenza domiciliare agli anziani, disabili o bambini (quindi per badanti e babysitter);
- piccoli lavori domestici (pulizia, giardinaggio);
- insegnamento supplementare privato domiciliare.
Invece, sono escluse dalla disciplina e, pertanto non possono utilizzare lo strumento del contratto di prestazione accessoria:
- aziende che hanno più di 5 dipendenti con contratto a tempo indeterminato nell’ambito di attività di appalti di opere e servizi;
- imprese edili e affini;
- imprese agricole.
In questo ultimo caso vi sono delle eccezioni fondamentali: difatti, è consentito l’utilizzo dei voucher anche per prestazioni in attività agricole se rese da:
- studenti con meno di 25 anni;
- disabili, invalidi e pensionati;
- disoccupati;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o altre forme di sostegno del reddito.
3. Come utilizzare i nuovi voucher? Il meccanismo di registrazione e la piattaforma web
Al fine di utilizzare i nuovi strumenti, è necessario che sia il datore di lavoro, sia il lavoratore, si registrino nell’apposita piattaforma web approntata dall’INPS (online dal 10 luglio 2017). La registrazione può essere effettuata personalmente, oppure con il supporto degli appositi Contact Center, oppure ancora dai patronati o dagli intermediari autorizzati muniti di delega. Il lavoratore dovrà comunicare le modalità nelle quali intende ricevere la retribuzione.
A prestazione avvenuta ed entro 3 giorni per il libretto famiglia, oppure almeno 60 minuti precedenti dall’inizio della prestazione per le aziende, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione di lavoro occasionale, accedendo al portale e inserendo:
- dati del prestatore;
- compenso pattuito;
- luogo e durata della prestazione;
- ambito di svolgimento della prestazione;
- altre informazioni per la gestione del rapporto.
In tal modo, si è tentato di creare un sistema trasparente che tuteli il più possibile il lavoratore il quale, riceve notifica della suddetta comunicazione dall’INPS tramite SMS o e-mail (nel caso di prestatore di lavoro in azienda, il lavoratore potrà anche confermare l’effettivo svolgimento della prestazione). Il compenso verrà poi erogato dall’INPS entro il 15 del mese successivo alla prestazione.
3.1 Come si acquistano i voucher?
Mentre il contratto di prestazione occasionale prestO, richiede l’attivazione delle prestazioni, il libretto famiglia va acquistato perché è di fatto un libretto nominativo prefinanziato, composto dai vari titoli di pagamento (non cartacei ma virtuali). Ogni titolo è destinato a retribuire prestazioni di massimo 1 ora (mentre per un maggiore compenso, possono essere utilizzati più titoli volti a retribuire una sola ora di prestazione). Entrambe le attività (l’attivazione per le aziende e l’acquisto per le famiglie) si effettuano tramite F24 (modello ELIDE, utilizzando la causale CLOC per il prestO e la causale LIFA per il libretto di famiglia) oppure tramite il Portale pagamenti del sito dell’INPS.
I titoli di prestazione sono esenti da tassazione.
4. I compensi e l’assicurazione. I diritti del lavoratore occasionale.
Ferme restando le tutele già descritte in precedenza la legge prevede che il lavoratore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; si applicheranno inoltre norme vigenti in materia di riposo giornaliero e settimanale e di congedo genitoriale.
Per quanto riguarda il libretto famiglia, è stabilito che ogni titolo di pagamento abbia un valore nominale di 10 €, di cui:
- 8 € costituiscono il compenso;
- 1,65 € vengono accantonati per la contribuzione dell’assicurazione IVS alla Gestione Separata,
- 0,25 € per il premio assicurativo INAIL,
- 0,10 € di trattenute per il finanziamento degli oneri gestionali.
(dati INPS)
Una disciplina ovviamente più complessa è dedicata ai compensi dei contratti di prestazione occasionale delle aziende:
- il compenso orario di minimo 9 €;
- è inoltre stabilito un compenso minimo giornaliero, nella misura di 36 € (quindi una retribuzione minima di 4 ore lavorative al di sotto del quale non è possibile andare anche se la durata effettiva è inferiore);
- situazione diversa in ambito agricolo, dove il compenso minimo orario, generalmente più basso, varia a seconda delle fasce di appartenenza (7,57 €; 6,94 €; 6,52 €).
Al compenso - che come abbiamo già detto viene liberamente stabilito dalle parti, nel rispetto del limite minimo statuito dalla legge - si applicheranno determinati oneri assicurativi:
- 33 % Gestione Separata IVS;
- 3,5 % all’INAIL;
- 1% di trattenute per gli oneri gestionali.
(dati INPS)
5. Le Pubbliche Amministrazioni
Anche agli enti pubblici è consentito ricorrere allo strumento dei nuovi voucher (e, in particolare, dei prestO), e saranno esenti dal limite imposto per le aziende relativo al numero massimo di 5 dipendenti. Tuttavia, tale strumento potrà essere utilizzato soltanto per esigenze temporanee e urgenti e unicamente per attività tassativamente previste dalla legge quali:
- progetti speciali rivolti a categorie specifiche (quali poveri, disabili, detenuti, tossicodipendenti);
- lavori di emergenza legati a calamità naturali come terremoti o alluvioni e altre attività di solidarietà, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati (come associazioni di volontariato);
- manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
6. Il regime transitorio dei vecchi voucher
Come abbiamo già avuto modo di affermare, nell’abolire i vecchi voucher, il governo ha previsto un regime transitorio il quale prevede che fino al termine ultimo del 31 dicembre 2017 potranno essere utilizzati i voucher acquistati entro la data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2017). Ciò significa che dal 1 gennaio 2018 quei voucher non avranno più alcun valore. In questo periodo si applicheranno le regole previste dal Jobs Act, anche se abrogate.
Fonti normative
Legge 21 giugno 2017 n. 96, di conversione del decreto legge del 24 aprile 2017 n. 50.
D.Lgs n. 81 del 2015.
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