Ferie non maturate ma godute. Cosa fare?
In caso di ferie non ancora accumulate, il datore di lavoro non è tenuto a concederle al lavoratore. Quest’ultimo, però, può accordarsi, in via preventiva, con il proprio datore di lavoro affinché possa programmare e usufruire di ferie che ancora non siano maturate.
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Il diritto alle ferie è irrinunciabile.
La legge riconosce al lavoratore il diritto ad un giorno di riposo settimanale, di regola coincidente con la domenica. Tenendo conto poi delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro, quest’ultimo ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo stabilito dall’imprenditore.
Il diritto alle ferie è funzionale al recupero, da parte del lavoratore, delle necessarie energie psico-fisiche, di modo che possa inoltre, dedicarsi alla cura delle relazioni affettive e sociali. Il fatto che le ferie siano un diritto a cui non si può rinunciare, comporta la nullità di qualsiasi clausola contrattuale che dovesse eliminarle.
1. Come si maturano le ferie?
La maturazione delle ferie avviene in maniera proporzionata alla durata della prestazione lavorativa. La legge non prevede una modalità precisa su come richiedere le ferie. La modalità della richiesta, infatti, può cambiare di contratto in contratto.
Generalmente però, soprattutto quando si tratta di aziende molto grandi, è preferibile che si ricorra alla forma scritta. Nonostante la legge non preveda espressamente come chiederle, è prassi ormai comune che il lavoratore comunichi le proprie ferie con un certo preavviso. In questo modo, il datore di lavoro avrà modo di organizzare il proprio personale in vista dell’assenza del lavoratore richiedente le ferie.
Il “buon lavoratore”, inoltre, si guarderà bene dal chiedere le ferie in periodi in cui sa che l’impresa risentirebbe della sua assenza. Per esempio, l’addetto alle vendite in una grande catena di abbigliamento, non potrà chiedere di godere delle ferie durante il periodo di saldi.
Nel caso in cui, invece, il dipendente non si preoccupasse di tener conto delle esigenze dell’azienda, potrebbe vedersi respinta la sua richiesta.
Dalla parte del lavoratore invece, egli dovrà sempre motivare l’eventuale rifiuto e, inoltre, proporre al lavoratore un periodo alternativo in cui concederebbe a quest’ultimo di godere del riposo richiesto. Questo proprio a ribadire l’irrinunciabilità del diritto alle ferie.
Quando il datore di lavoro ed il lavoratore dipendente riescono ad accordarsi per quel che riguarda le ferie non ancora maturate, il datore di lavoro provvederà poi a riportare la relativa trattenuta in busta paga.
2. Quando è possibile chiedere le ferie?
Abbiamo detto che, secondo la Costituzione, il lavoratore ha diritto di godere di almeno un riposo settimanale e delle ferie maturate durante l’anno. Questa regola, però, incontra delle eccezioni: ad esempio, se in un’azienda, per particolari esigenze, il lavoratore dovesse lavorare per sette giorni consecutivi, gli verrà riconosciuto il diritto al cosiddetto riposo compensativo.
Generalmente, il godimento delle ferie può avvenire in questo modo:
- per minimo due settimane durante il periodo di maturazione (in tal caso i giorni di ferie godute saranno consecutivi);
- l restante periodo deve essere goduto entro i 18 mesi successivi al termine del periodo di maturazione.
Tirando quindi le somme, il lavoratore dipendente ha a disposizione un anno e mezzo per richiedere le ferie che ha maturato, ma di cui non ha goduto nel corso del precedente anno.
3. Cosa può ottenere il lavoratore che non gode delle ferie maturate?
Nel caso in cui il lavoratore dipendente non abbia goduto delle ferie, il datore di lavoro ne risponderà personalmente. Attraverso un’azione giudiziale, infatti, il lavoratore può vedersi riconosciuto il risarcimento del danno subìto a causa del mancato godimento delle ferie.
Il lavoratore dipendente può vedersi riconosciuta un’indennità sostitutiva delle ferie non godute, concessa a titolo sia di retribuzione sia di risarcimento, secondo anche quanto disposto dalla Corte di Cassazione.
In una sentenza del 2016, infatti, i giudici della Corte di Cassazione hanno riconosciuto il fine – in parte – risarcitorio dell’indennità sostitutiva, perché il lavoratore, non potendo godere delle ferie maturate, ha subìto un danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, al quale va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale.
La natura retributiva dell’indennità sostitutiva, invece, è giustificata dal fatto che questa corrisponde al corrispettivo dell’attività di lavoro resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato.
4. Quali sono i rischi del datore di lavoro?
Il datore di lavoro che si riveli inadempiente, per quel che riguarda il godimento delle ferie, può incorrere in una sanzione che varia dai 100 € ai 600 €, oppure dai 400 € ai 1500 € se tale pregiudizio sia stato arrecato a danno di più di cinque dipendenti e, per un periodo minimo di due anni.
La sanzione prevista per il datore di lavoro sarà ancora più alta se il numero dei lavoratori coinvolti sono più di dieci e se la violazione si è protratta per almeno quattro anni (da 800 € a 4.500 €).
Fonti normative
Art. 2109 c.c.
Art. 36 Cost.
Art. 7 della direttiva 2003/88/CE
Cass. Civ. Sez. Lavoro sentenza del 29 gennaio 2016 n. 1757
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