Trasferimento del lavoratore: limiti ed indennità
Il lavoratore non può essere trasferito se non intervengono delle ragioni aziendali di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.
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1. Limiti del trasferimento
Il trasferimento del lavoratore è ammesso quando ricorrono delle giustificate ragioni di carattere tecnico, organizzativo o produttivo. Tali elementi devono essere specificatamente determinati, non è sufficiente una generica indicazione di motivazioni adottate per giustificare il trasferimento.
Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto, al proprio dipendente, le ragioni che giustificano il trasferimento e i tempi di definizione della procedura. Nel caso in cui la comunicazione scritta non contenga le specifiche ragioni di carattere tecnico e organizzativo che giustificano il trasferimento, è concesso al dipendente, di farne una formale richiesta.
Le motivazioni che il datore di lavoro deve indicare nella comunicazione indirizzata al proprio dipendente, devono dimostrare che il prestatore di lavoro non è indispensabile nell’ufficio in cui è allocato, e la necessità della sua attività nella sede di destinazione.
Inoltre la comunicazione deve indicare le motivazioni che hanno determinato la scelta del dipendente, a discapito degli altri colleghi che svolgono le medesime mansioni. L’assenza degli elementi di giustificazione del trasferimento rende l’atto illegittimo.
- Trasferimento nell’ambito del comune: nel caso di trasferimento nell’ambito del comune la tutela offerta al dipendente è attenuata.
- Trasferimento al di fuori del comune: quando ricorre l’ipotesi di trasferimento al di fuori del comune, la tutela offerta al prestatore di lavoro è massima, e non assume nessuna rilevanza la dimensione dell’azienda.
- Preavviso: il periodo di preavviso del trasferimento può essere determinato dal c.c.n.l., che trova applicazione al rapporto di lavoro con l’azienda.
- Indennità: il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro e il contratto individuale stipulato tra l’azienda e il proprio dipendente, possono prevedere il diritto al pagamento di un’indennità e al rimborso delle spese sostenute per il trasferimento del lavoratore.
2. Illegittimità e legittimità del trasferimento
Il trasferimento è illegittimo quando non emergono le ragioni tecniche, organizzative e produttive che ha indicato il datore di lavoro.
Le ragioni devono avere carattere oggettivo, deve esistere un rapporto di causalità tra le motivazioni del trasferimento e la scelta del prestatore di lavoro che è oggetto del trasferimento, e il trasferimento deve migliorare l’attività aziendale.
Sono legittimi i trasferimenti disposti per sopperire ad esigenze di incremento di organico nel luogo di destinazione, mentre sono illegittimi i trasferimenti nei luoghi di lavoro in cui l’attività del lavoratore non è determinata ed è superflua.
3. Rifiutare un trasferimento
In caso di trasferimento non adeguatamente giustificato, il rifiuto del dipendente di assumere il servizio presso la sede di destinazione, deve essere proporzionato all’inadempimento degli obblighi di comunicazione del datore di lavoro.
Inoltre il rifiuto di trasferimento, deve essere accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede di origine.
Il rifiuto è illegittimo quando il rapporto di proporzionalità è sbilanciato, oppure, quando è accertata la presenza dei motivi organizzativi che giustificano il trasferimento.
3.1 Ricorso al tribunale per impugnare un trasferimento
Quando il trasferimento è illegittimo, il rifiuto è valido, e il dipendente può ricorrere al tribunale territorialmente competente per richiedere l’emissione di un provvedimento che annulli gli effetti del trasferimento, oltre all’eventuale risarcimento del danno.
Quando dal rifiuto al trasferimento consegue il licenziamento del prestatore di lavoro, è ammissibile il ricorso al giudice per accertare l’illegittimità del licenziamento, e ottenere il risarcimento del danno.
4. Legge 104/92
La persona affetta da handicap, in situazione di gravità, ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non può essere trasferita in altra sede senza prestare il consenso.
La persona affetta da handicap, che lavora presso gli enti pubblici, ha diritto alla scelta prioritaria tra le sedi disponibili e la precedenza in sede, di trasferimento quando ne faccia richiesta.
Fonti normative
Artt. 1460 e 2013 c.c.
L. n. 300/1970
L. n. 648/1950
L. n. 296/2006
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