Risarcimento per mobbing: come ottenerlo?
Con il termine mobbing si indicano tutte le condotte persecutorie poste in essere dal datore di lavoro o dai colleghi nei confronti di un lavoratore per emarginarlo. Vediamo quando è possibile ottenere il risarcimento.
1. Risarcimento per mobbing
Per ottenere il risarcimento danni da mobbing servono delle prove molto precise sui comportamenti concretamente posti in essere. In particolare, non basta descrivere in modo soltanto generico le condotte lesive, è invece necessario provare l’esistenza di:
- una serie di comportamenti persecutori: Le condotte persecutorie possono essere realizzate in tanti modi come l’aggressione verbale e/o fisica, il sabotaggio professionale o la violenza psicologica. Quindi sarà necessario provare le singole condotte lesive. Possiamo citare, a titolo esemplificativo, il trasferimento ingiustificato, la diffamazione, la difficoltà a godere delle ferie, il carico eccessivo di lavoro, le umiliazioni continue da parte dei colleghi, il mancato riconoscimento dei meriti, l’emarginazione, il demansionamento, le discriminazioni, le offese personali e così via;
- la ripetitività delle condotte nel tempo: il tempo minimo necessario per integrare la condotta di mobbing è infatti di almeno 6 mesi;
- la lesione dell’integrità fisica e psichica o della dignità del lavoratore: come per esempio il continuo stato di ansia o depressione;
- il nesso causale tra le condotte lesive e le ripercussioni delle stesse sulla vita del dipendente: quindi gli effetti delle condotte non rilevano solo quando abbiano effetto sulla posizione della persona come dipendente, ma anche sulla vita stessa del lavoratore al di fuori del contesto lavorativo (es. ambito sociale);
- la volontà persecutoria in capo al datore o al lavoratore di ledere l’integrità psicofisica o la dignità del lavoratore;
L’onere di provare gli atteggiamenti umilianti sta quindi in capo all’individuo che intende denunciarli. Il suo compito, quindi, sarà alquanto difficile, per questo motivo è bene chiedere consiglio a dei professionisti esperti in materia.
2. Come ottenere il risarcimento per mobbing
Per ottenere il risarcimento danni da mobbing, è possibile rivolgersi ad uno degli sportelli anti-mobbing presenti su tutto il territorio nazionale, il quale presterà i consigli adeguati sul da farsi. In alternativa il dipendente potrà sempre inviare, tramite raccomandata a/r, una diffida al suo datore, affinché questi ponga fine alle sue condotte vessatorie e avvertendolo che in caso negativo il suo comportamento sarà denunciato alle autorità competenti.
Se il comportamento è anche frutto di atti penalmente rilevanti (es. molestie, minacce, diffamazioni) o se lo stesso comportamento ha provocato una malattia, fisica o psichica, è comunque possibile denunciare alle Autorità competenti (carabinieri o polizia) la vicenda. La denuncia dovrà essere la più precisa possibile con indicazione di date, luoghi, autori, continuità delle azioni, eventuali testimonianze.
In aggiunta a ciò, la vittima potrà anche ottenere il risarcimento dei danni subiti rivolgendosi ad un avvocato. Per ottenere il risarcimento è necessario che la persona abbia riportato conseguenze fisiche e psichiche dalla condotta posta in essere dal suo datore o da un suo collega. Per dimostrare ciò è utile rivolgersi alla Asl o ad un medico competente o ad un ospedale affinché si quantifichi il danno riportato.
I certificati medici potrebbero essere integrati dalle testimonianze di persone presenti sul posto dell’accaduto o testimonianze dei familiari che dimostrino un peggioramento della vita sociale o affettiva del lavoratore mobbizzato. Obbligati a risarcire il danno possono essere sia il datore di lavoro, sia i colleghi.
3. Responsabilità del datore di lavoro
Il datore di lavoro risponde sia quando è l’autore materiale della condotta vessatoria (cd. mobbing verticale o bossing), sia quando non ha fatto nulla per impedire un comportamento vessatorio posto in essere da un suo subordinato.
4. Responsabilità dei colleghi
I colleghi sono responsabili solo quando abbiano posto in atto essi stessi la condotta lesiva oggetto di denuncia (cd. mobbing orizzontale). Qualora accettassero, però, potrebbero anche essere chiamati come testimoni della vicenda, a favore del lavoratore.
Fonti normative
Cass. Sent. n. 290/2016
Cass. Sent. n. 898/2014
Cass. Sent. n. 3785/2009
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