Risarcimento danni per licenziamento illegittimo
Il licenziamento illegittimo si verifica in tutti quei casi in cui la motivazione adottata dal datore di lavoro a sostegno del provvedimento risulti infondata. Vediamo quindi quando è possibile chiedere il risarcimento danni e a quanto ammonta la relativa somma.
1. Risarcimento danni licenziamento illegittimo
Quando si parla di risarcimento danni si fa riferimento al danno complessivamente patito dal lavoratore e quindi comprendente sia il danno economico sia il danno morale.
Il danno economico comprende in primo luogo la perdita dell retribuzione, dalla quale derivano, come conseguenze, ulteriori l'impossibilità di far fronte a tutte le spese che con la retribuzione venivano normalmente pagate(es. mutuo, spese mediche, spese per vitto e alloggio).
Il lavoratore non è mai tenuto a provare il danno economico subito, ma soltanto l’illegittimità del licenziamento, così come non spetterà a lui chiedere la misura del risarcimento, essendo essa stabilita dal legislatore.
Il danno morale comprende invece tutte le sofferenze psichiche patite dal lavoratore a causa del licenziamento illegittimo subito (es. depressione o perdita di fiducia in se stesso). Questo tipo di danno deve essere provato e spetterà al giudice quantificare la misura del risarcimento.
2. Calcolo del danno
La misura del risarcimento, è commisurata alle ragioni che hanno dato vita al licenziamento illegittimo, spettando un maggiore risarcimento in base alla gravità dell’illegittimità. Nella maggior parte dei casi, il risarcimento viene calcolato sulla base dell’ammontare dello stipendio mensile percepito dal lavoratore durante il rapporto di lavoro.
Il risarcimento è ridotto se il lavoratore nel frattempo ha trovato un’altra occupazione o l’avrebbe potuta trovare.
Il lavoratore potrebbe inoltre ottenere un risarcimento superiore a quello previsto per legge. È il caso del danno morale o professionale: il lavoratore dovrà, ad esempio, provare che il licenziamento ha influito negativamente sulla fiducia nei suoi confronti da parte di futuri datori di lavoro.
In questo caso quindi spetterà al lavoratore provare il danno ulteriore rispetto a quello economico.
3. Jobs Act
Il Jobs Act privilegia la tutela indennitaria rispetto a quella reintegratoria e si applica sui contratti conclusi a partire dal 7 marzo 2015. Questa, è prevista per tutti i lavoratori assunti prima di tale data continuerà ad applicarsi la normativa previgente.
Inoltre, questo prevede una differente modalità di risarcimento in riferimento alla ragione per la quale il licenziamento si è verificato:
- in caso di licenziamento discriminatorio il lavoratore ha diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro e ad un risarcimento pari al valore di tutte le mensilità che non ha potuto percepire a causa del licenziamento e comunque mai inferiore a 5 mensilità di stipendio. È possibile tuttavia, per il lavoratore, chiedere la sostituzione della reintegrazione sul posto di lavoro, con un’indennità pari a 15 mensilità, ma la richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro;
- in caso di licenziamento per giustificato motivo o giusta causa (in realtà non veritiere), si applica la normativa del rapporto “a tutele crescenti” (così detto perché prevede una correlazione tra la misura dell’indennizzo economico e l’anzianità aziendale). Il rapporto di lavoro è dichiarato estinto e il risarcimento è calcolato moltiplicando l’importo di due mensilità di stipendio per il numero di anni di lavoro alle dipendenze dell’azienda. L’indennità spettante è comunque sempre compresa tra le 4 e 24 mensilità.
Un esempio di questo tipo si ha nel caso di lavoratore licenziato per assenza ingiustificata di un solo giorno, tale da non ammettere in nessun caso il licenziamento;
- in caso di addebito di una condotta mai verificatasi (es. il lavoratore viene licenziato per un’assenza ingiustificata, mai verificatasi), il licenziamento viene annullato e il risarcimento comprenderà tante mensilità, quante sono quelle maturate fino alla rimessione in servizio, ma mai superiori a 12;
- nel caso in cui il licenziamento presenti un vizio formale o procedurale (es. al lavoratore non è mai stata contestata la condotta oggetto dell’addebito o manca la motivazione per la quale il licenziamento ha avuto causa), il rapporto di lavoro è dichiarato estinto e il risarcimento sarà pari ad una mensilità di stipendio per ogni anno di lavoro, ma in misura compresa tra le 2 e le 12 mensilità.
3.1 Licenziamento con meno di 15 dipendenti
Nel caso di imprese che abbiano alle loro dipendenze meno di 15 lavoratori, il risarcimento è previsto nella misura di una mensilità per ogni anno di lavoro e comunque mai superiore a 6 mensilità.
Per qualsiasi dubbio in merito al risarcimento danni per licenziamento illegittimo è sempre meglio rivolgersi ad un avvocato del lavoro, che saprà indicarti come affrontare qualsiasi problema in merito.
Fonti normative
Artt. 2, 3, 4, 9 D. lgs. 23/2015
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