Quando un lavoratore può dare le dimissioni per giusta causa?
Il lavoratore che vuole dare le dimissioni deve comunicarle anticipatamente al proprio datore di lavoro, rispettando quello che viene chiamato obbligo di preavviso. In caso contrario, egli sarà obbligato a indennizzare il datore.
1. Quando è possibile non comunicare anticipatamente le dimissioni al datore di lavoro?
L’obbligo di comunicare anticipatamente le dimissioni al proprio datore di lavoro viene meno in casi tassativi, come:
- il recesso durante o al termine del periodo di prova;
- la risoluzione del rapporto allo scadere del contratto a tempo determinato;
- la risoluzione consensuale (cioè entrambe le parti concordano di interrompere il rapporto di lavoro);
- durante i periodi di sospensione dal rapporto per intervento della Cassa integrazione.
In ulteriori ipotesi, oltre alla possibilità di licenziarsi immediatamente, al lavoratore spetta, in aggiunta, un'indennità sostitutiva di preavviso.
Tali ipotesi sono:
- le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore (che abbia usufruito del congedo di paternità) durante il primo anno di vita del bambino;
- dimissioni per giusta causa dovute a: comportamento ingiurioso e offensivo, retribuzione non corrisposta, molestie sessuali, trasferimento della sede di lavoro oltre i 50 chilometri.
A complemento della disciplina sopra illustrata è necessario citare anche il codice civile che all'articolo 2119 statuisce che: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente” Ergo, in mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
2. Chi ha diritto alla disoccupazione?
La disoccupazione spetta ai lavoratori licenziati, mentre non è più prevista nei casi di autolicenziamento (tranne che per le lavoratrici in maternità).
Tale indennità, viene corrisposta se le dimissioni sono originate da giusta causa come mancato pagamento dello stipendio, molestie sessuali, mobbing, ecc.
Il preavviso può essere più o meno lungo a seconda di quanto è stato normato espressamente dai contratti collettivi di riferimento e varia, principalmente in base alla categoria lavorativa, all'inquadramento e all'anzianità di servizio.
Il preavviso, solitamente, riveste la forma scritta per tutelare il lavoratore.
I motivi di licenziamento per giusta causa da parte del lavoratore, più nello specifico sono:
- dimissioni per mancato pagamento dello stipendio;mancato versamento dei contributi da parte del datore;
- richiesta di comportamenti illeciti da parte del datore;
- molestie sessuali;
- peggioramento delle mansioni lavorative;
- mobbing;
- trasferimento senza motivo.
Il lavoratore che intenda licenziarsi deve seguire la procedura di convalida, consegnare la lettera di dimissioni e presentare per via telematica la domanda all'INPS (dimissioni INPS) allegando tutta la documentazione necessaria.
Fonti normative
Art. 2119 c.c.
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