Pensione di reversibilità
A chi spetta la pensione di reversibilità? E cosa prevede la legge in caso di separazione e divorzio?
- Pensione di reversibilità: diritto previdenziale del coniuge e dei familiari
Come richiedere la pensione di reversibilità e calcolo dell’importo
Pensione di reversibilità in caso di separazione e divorzio
Fonti normative
1. Pensione di reversibilità: diritto previdenziale del coniuge e dei familiari
La pensione di reversibilità è quella prestazione erogata al coniuge (anche se separato o divorziato) e ai familiari di un pensionato nel caso di decesso. Si tratta di un diritto di natura previdenziale riconosciuto, in presenza di specifici requisiti, ai parenti stretti del pensionato deceduto. Per l’esattezza si parla di:
- Pensione di reversibilità quando il deceduto era già titolare di una pensione diretta o in corso di liquidazione;
- Pensione indiretta se il lavoratore ha raggiunto una determinata soglia di contributi versati durante la vita lavorativa.
Il trattamento pensionistico di reversibilità spetta ai parenti stretti del defunto che si trovino in condizioni di non autosufficienza economica o di mantenimento abituale:
- Il coniuge o, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, il superstite dell’unione civile;
- I figli che al momento del decesso sono minorenni o che risultino a carico del defunto perché inabili al lavoro. Inoltre, hanno diritto alla pensione di reversibilità i figli studenti non lavoratori, fino a 18 anni di età in caso di frequenza di scuola media o scuola professionale, fino ai 26 anni se studenti universitari. Sono equiparati ai figli legittimi i figli naturali, adottivi e affiliati, i figli – del defunto o del coniuge del defunto - nati da precedenti matrimoni o legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
- I nipoti minorenni che erano a carico del pensionato defunto, anche se non affidati ufficialmente, fino a quando non risultino autosufficienti economicamente, per reddito proprio o percepito dai loro genitori.
In assenza del coniuge e dei figli, il trattamento pensionistico potrà essere erogato ai genitori del defunto che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto 65 anni, non siano titolari di pensione e risultino a carico del deceduto.
In assenza di coniuge, figli, o genitori, la pensione di reversibilità spetta a fratelli celibi e sorelle nubili a carico del lavoratore deceduto perché inabili al lavoro e non titolari di pensione.
2. Come richiedere la pensione di reversibilità e calcolo dell’importo
La domanda per la pensione di reversibilità deve essere indirizzata all’Inps dai diretti interessati o, in caso di minori, dai legali rappresentanti, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’ente previdenziale:
- Telefonicamente attraverso il contact center al numero 803 164 (da rete fissa) oppure 06 164 164 (da rete mobile);
- Attraverso il sito web inps.it;
- Tramite intermediari come patronati, Caf, professionisti.
La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del familiare pensionato.
Ma come si calcola l’importo effettivo della pensione di reversibilità? Il sito dell’Inps fornisce a questo proposito un elenco dettagliato delle aliquote di reversibilità, calcolate in base a criteri tra cui il grado di parentela tra defunto e familiare superstite e la esistenza o meno di un’altra fonte di reddito.
A titolo esemplificativo, la pensione di reversibilità spetterà:
Al 60% al coniuge senza figli;
- All’80% al coniuge con un figlio;
Al 100% al coniuge con due o più figli.
3. Pensione di reversibilità in caso di separazione e divorzio
Come già anticipato, la pensione di reversibilità spetta anche al coniuge separato legalmente e al coniuge divorziato. La legge sullo scioglimento del matrimonio (art. 9) dispone che in caso di morte del pensionato, il coniuge superstite rispetto al quale e stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha diritto alla pensione di reversibilità purché sussistano tre condizioni:
- Che non sia passato a nuove nozze;
- Che sia titolare dell’assegno divorzile (art. 5 l. 898 del 1970);
- Che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.
Per quanto riguarda la titolarità dell’assegno divorzile, la norma deve essere però interpretata in modo restrittivo: per ottenere la pensione di reversibilità, non è sufficiente che l’ex coniuge si trovi in stato di bisogno o in condizioni che astrattamente gli darebbero il diritto ad una somma mensile. È necessario che il diritto ad un assegno divorzile mensile sia stato riconosciuto dal Tribunale.
Sempre la legge sullo scioglimento del matrimonio (art. 9, 3° comma) prevede che qualora il pensionato abbia contratto un nuovo matrimonio e al momento del suo decesso quindi, oltre all’ex coniuge, vi sia anche un coniuge superstite, entrambi con i requisiti richiesti per la pensione di reversibilità, sarà il Tribunale a decidere come ripartire la stessa tra i due “tenendo conto della durata del rapporto”. In realtà oggi la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la durata del matrimonio non possa essere considerato come l’unico criterio per stabilire la ripartizione dell’assegno di reversibilità. Altri aspetti dovranno essere valutati dal giudice, come ad esempio la presenza o meno di figli, le condizioni economiche dell’uno e dell’altro, l’esistenza di altre fonti di reddito.
In questo caso, la domanda di pensione di reversibilità dovrà essere presentata al Tribunale che provvederà a ripartire la pensione fra tutti gli aventi diritto.
Fonti normative:
- 76 del 2016 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
- 898 del 1970 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
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