Cosa succede dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro?

Il lavoratore ex dipendente, cessato il rapporto di lavoro, non può svolgere un’attività che sia in concorrenza con quella del precedente datore di lavoro. Quali sono i limiti del patto di non concorrenza?

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1. La validità del patto di non concorrenza

Il patto di non concorrenza rappresenta un prolungamento di quell’obbligo di fedeltà a cui, per legge, è tenuto il lavoratore durante il rapporto di lavoro.

In sede di assunzione il datore di lavoro, al fine di tutelare la sua impresa, può far sì che il lavoratore si impegni, una volta cessato il rapporto di lavoro, a non trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore. Per poter essere valido il patto di non concorrenza deve:

  • risultare da un atto scritto;
  • prevedere un corrispettivo a favore dell’ex dipendente;
  • avere un’efficacia limitata nel tempo, nell’oggetto e nel territorio;
  • essere limitato alle attività potenzialmente dannose per l’impresa.

Il mancato rispetto di uno di questi punti sopra richiamati comporta la nullità del patto.

Il patto di non concorrenza può essere stipulato in ogni momento, vale a dire sia al momento dell’assunzione, sia in costanza del rapporto di lavoro o ancora nel momento in cui il rapporto lavorativo si conclude. Il patto ha inoltre validità soltanto nel caso in cui si tratti di un rapporto di lavoro di tipo subordinato.

1.1 Il corrispettivo che spetta al lavoratore

Per quanto riguarda il corrispettivo questo deve essere congruo e proporzionato. Ciò significa che, il datore di lavoro, nel quantificare la somma di denaro che si impegna a versare a favore del lavoratore in virtù dell’accordo, dovrà tenere conto di una serie di parametri. Tali sono la durata del patto, la posizione gerarchica ricoperta dal lavoratore e quindi la relativa retribuzione finora percepita, il limite delle attività e quello territoriale. Il datore di lavoro può inoltre decidere quando e come pagare il lavoratore: può farlo durante il rapporto di lavoro, al momento della sua cessazione, attraverso un unico pagamento o mediante pagamenti rateali (ad esempio a cadenza bimestrale, trimestrale ecc.).

1.2 La durata del patto di non concorrenza

La durata del patto di non concorrenza è limitata a cinque anni, nel caso in cui il lavoratore abbia ricoperto la posizione di dirigente, oppure tre anni nei restanti casi. Qualora il patto preveda una durata diversa e maggiore verranno applicati automaticamente i termini di legge.

1.3 Quali attività non può svolgere il lavoratore?

In base al patto di non concorrenza stipulato il lavoratore non verrà limitato in qualsiasi attività lavorativa, ma soltanto relativamente alle attività che potenzialmente risultano dannose per l’impresa. Può accadere infatti che l’ex dipendente, una volta sciolto il rapporto di lavoro con l’imprenditore, riveli i segreti di produzione ad una concorrenziale società diversa ed operativa nello stesso settore.

Il patto di non concorrenza ha una valenza limitata anche dal punto di vista territoriale. Ciò significa che il datore di lavoro deve specificare la regione, la città o la nazione, eventualmente anche europea se si tratta di una multinazionale, entro i cui confini il lavoratore è tenuto a rispettare l’accordo.

2. Diritto di recedere dal patto di non concorrenza

In presenza di una posizione di “equilibrio” tra il datore di lavoro e il lavoratore in sede di stipulazione dell’accordo, vien da sé che quest’ultimo è tenuto a rispettarlo in ogni suo aspetto. La violazione del patto di non concorrenza comporta il diritto del datore di lavoro ad ottenere il pagamento della somma stabilita a titolo di penale, nonché al risarcimento del danno.

Se invece a recedere è l’imprenditore diversamente si può argomentare al riguardo. Secondo la giurisprudenza il recesso, da una parte e, il diritto di recesso dall’altra, risultano incompatibili tra loro. Ciò accade in virtù del fatto che l’obbligo che nasce dal patto di non concorrenza è un obbligo da intendersi “in negativo”: il lavoratore si impegna infatti a non accettare offerte di lavoro provenienti da società che siano in concorrenza con il datore di lavoro.

La Corte di Cassazione ha però ritenuto valide quelle clausole che concedono al datore di lavoro la possibilità di decidere, in un momento successivo, se attivare o meno il patto di non concorrenza. In difetto, il lavoratore sarà totalmente libero di accettare una nuova occasione lavorativa, anche in ambito di una società in competizione con il suo precedente datore di lavoro.

Fonti normative

Art. 2125 c.c.

Art. 2105 cod. c.c.

Cass. Civ. Lav. sent. n. 25462 del 26 ottobre 2017

Cass. Civ. Lav. sent. n. 3 del 2 gennaio 2018

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Avvocato Clara Valle

Clara Valle