Morti bianche: diritto dei familiari al risarcimento
Gli infortuni mortali avvenuti sul luogo di lavoro aumentano progressivamente ogni anno. Ciò è dovuto principalmente agli scarsi investimenti effettuati dai datori di lavoro in tema di prevenzione e controlli. I familiari delle vittime hanno diritto ad ottenere alcune prestazioni economiche e, a determinate condizioni, un risarcimento per la morte sul lavoro del loro congiunto.
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- Infortunio sul lavoro: la definizione dell’Inail
- Malattia professionale: la definizione dell’Inail
- Rendita ai superstiti
- L’ammontare della rendita Inail
- Beneficio una tantum e l’anticipazione della rendita
- Assegno funerario
- La differenza tra indennizzo dell’Inail e il risarcimento oltre l’Inail
- Il risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale per le morti sul lavoro
- Risarcimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro
- Fonti normative
1. Infortunio sul lavoro: la definizione dell’Inail
L’infortunio sul lavoro è l’incidente avvenuto per causa violenta in occasione del lavoro dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.
Più in particolare, le caratteristiche dell’infortunio sono:
- la causa violenta: ogni fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro con azione intensa e concentrata nel tempo;
- l’occasione di lavoro: l’evento deve verificarsi per il lavoro, nel senso che deve sussistere un rapporto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio. Pertanto, è anche da considerarsi infortunio quello avvenuto durante il normale tragitto di andata e ritorno tra abitazione e luogo di lavoro, infortunio in itinere.
Da ultimo, bisogna ricordare che sono tutelabili anche tutti gli infortuni accaduti per colpa del lavoratore, restando esclusi solamente quelli simulati o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore.
2. Malattia professionale: la definizione dell’Inail
La malattia professionale è una patologia causata da un fattore che agisce lentamente e progressivamente sull’organismo.
Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro, ma deve esistere un rapporto causale diretto tra il rischio professionale e la malattia. In altre parole, la causa deve essere diretta ed efficiente, in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente.
Tale rischio può essere provocato dalla lavorazione svolta dal prestatore di lavoro, oppure dall’ambiente in cui essa avviene.
Le malattie professionali possono essere tabellate, se:
- indicate nelle due tabelle, una per l’industria e una per l’agricoltura;
- insorte a causa delle lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
- denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse, cd. periodo massimo di indennizzabilità.
Il lavoratore dovrò dimostrare tali tre requisiti per ottenere il riconoscimento della malattia professionale.
3. Rendita ai superstiti
La rendita è una prestazione economica erogata dall’Inail ai superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di un infortunio o di una malattia professionale. Essa decorre già a partire dal giorno dopo l’evento letale.
Tale prestazione è corrisposta ai familiari superstiti dei lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria, e dal 17 maggio 2006 anche in caso di morte da infortunio domestico.
Gli aventi diritto sono:
- il coniuge o l’unito civilmente fino a nuovo matrimonio;
- i figli fino al 18° anno di età;
- i figli fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionali, purché a carico e senza un lavoro retribuito;
- i figli fino al 26° anno di età, se studenti universitari, a carico e senza un lavoro retribuito;
- i figli maggiorenni inabili al lavoro, per tutta la durata dell’inabilità, la cui sussistenza è da valutare ogni due anni.
In assenza dei soggetti appena menzionati, la rendita verrà erogata a favore di:
- genitori naturali o adottivi;
- fratelli e sorelle conviventi e con gli stessi requisiti previsti per i figli.
3.1 L’ammontare della rendita Inail
Allo stato attuale, l’importo della rendita corrisponde alla retribuzione massima convenzionale del settore industriale pari a circa 30 mila euro annui. Tale rendita viene rivalutata annualmente in base ai prezzi al consumo e non è soggetta a tassazione Irpef.
Essa viene erogata secondo le seguenti percentuali:
- 50% al coniuge;
- 20% per ciascun figlio;
- 40% per ogni figlio orfano di entrambi i genitori o dell’unico genitore che li abbia riconosciuti o per figli di genitore divorziato;
- 20% ad ogni genitore;
- 20% a ciascun fratello e sorella.
4. Beneficio una tantum e l’anticipazione della rendita
I familiari sopra menzionati hanno diritto anche ad un’anticipazione della rendita Inail, pari a tre mensilità della quota annua determinata sul minimale retributivo di legge.
Tale prestazione viene erogata una sola volta ed in un’unica soluzione, non è soggetta a tassazione ed è cumulabile con le altre forme di assistenza previste per i familiari del lavoratore.
Inoltre, possono beneficiare di tale prestazione economica anche i familiari di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo.
I beneficiari di questo importo corrispondono a quelli della rendita Inail.
L’importo della prestazione una tantum è stabilito in misura crescente in base al numero dei familiari superstiti che ne hanno diritto e viene rivalutato annualmente.
Allo stato, gli importi sono:
- 000,00 euro per nuclei di un solo familiare superstite;
- 800,00 euro per nuclei di 2 superstiti;
- 500,00 euro per 3 familiari;
- 300 euro per nuclei con più di 3 familiari.
5. Assegno funerario
L’assegno funerario è una prestazione una tantum erogata per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte di lavoratori deceduti in seguito a un infortunio sul lavoro o a malattia professionale.
L’importo dell’assegno è rivalutato annualmente, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.
Dal 1° gennaio 2019 l’importo è 10.000,00 euro e non è soggetto a tassazione Irpef.
6. Come richiedere la rendita Inail la prestazione una tantum e l’assegno funerario
La rendita viene erogata dall’Inail, a seguito di denuncia del decesso da parte del datore di lavoro.
In caso contrario, i familiari dovranno provvedere a richiedere la prestazione presso la sede competente in base al domicilio del lavoratore, tramite posta ordinaria o posta elettronica certificata, allegando alla richiesta tutta la documentazione necessaria.
La prestazione una tantum e l’assegno funerario saranno erogati a seguito di richiesta da parte dei familiari della vittima attraverso gli sportelli delle sedi competenti, nelle medesime modalità appena elencate.
Le prestazioni verranno erogate tramite assegni o tramite accrediti su conti correnti, libretti postali di risparmio e di deposito o su carte prepagate dotate di codice iban.
L’interessato può, ovviamente, farsi assistere, per perfezionare la procedura di richiesta, da un patronato.
6. La differenza tra indennizzo dell’Inail e il risarcimento oltre l’Inail
I familiari della vittima di un infortunio sul lavoro non hanno solo diritto a ricevere la rendita dall’Inail. Infatti, quando l’evento nefasto viene causato da una condotta del datore di lavoro integrante un reato, quale è la violazione delle norme sulla sicurezza, i familiari hanno il diritto ad ottenere il risarcimento del danno ulteriore o differenziale da parte direttamente del medesimo datore di lavoro.
Secondo la normativa, l’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
6.1 Il risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale per le morti sul lavoro
I familiari possono richiedere iure proprio il risarcimento del danno biologico, ossia le lesioni all’integrità psicofisica causate dalla perdita del parente. Inoltre, possono essere richiesti i danni morali, ossia le sofferenze patite per il medesimo evento
Qualora tra l’infortunio e la morte del lavoratore sia trascorso un apprezzabile lasso temporale, quest’ultimo ha diritto al risarcimento dei danni patiti e tale diritto viene trasmesso agli eredi sotto forma di danno biologico iure hereditatis.
Sono risarcibili anche tutti i costi, le spese sostenute e le sofferenze economiche e i mancati guadagni patrimoniali che i familiari hanno patito a causa della morte del lavoratore.
Ogni familiare può quindi agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a cause dell’evento nefasto.
È necessario, però, uno stretto vincolo familiare che nelle ipotesi dubbie si presume con la convivenza con il lavoratore.
Mancando la convivenza occorre dimostrare l’ampiezza e la profondità del vincolo affettivo.
Una recente sentenza, a tal proposito, ha affermato che la circostanza di aver intrattenuto rapporti con un congiunto solo mediante messaggi sms o sui social network è insufficiente a provare la sussistenza di un saldo e duraturo legame affettivo con il defunto che consenta il risarcimento del danno.
6.2 Risarcimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro
Il danno differenziale è, come anticipato sopra, pari alla differenza tra quanto versato dall’Inail a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro a titolo appunto di risarcimento del danno in sede civilistica.
Per ottenere tale risarcimento non è sufficiente dimostrare che il sinistro sia avvenuto in occasione del lavoro, ma è necessario che l’infortunio sia avvenuto per colpa o dolo del datore di lavoro.
Andrea Lillo
Fonti normative
Codice civile: articolo 2087.
D.P.R. 30 Giugno 1965, n.1124: Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Cassazione Penale, Sez. IV, 9 febbraio 2017, n. 11428.
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