Quali sono i limiti del contratto di collaborazione occasionale?
Quando stipulano un contratto di collaborazione occasionale il lavoratore, o meglio, il prestatore d’opera, si impegna a svolgere un’opera o un servizio, dietro corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio, senza quindi un vincolo di coordinazione o di subordinazione con il datore di lavoro cosiddetto committente o utilizzatore.
- Come deve essere il datore di lavoro?
- Qual è lo stipendio minimo di un prestatore d’opera?
- La natura dell’attività lavorativa e la sua durata
- Quali sono gli oneri del datore di lavoro?
- Che cosa succede se non vengono rispettati i limiti?
- Fonti normative
Il contratto di collaborazione occasionale è soggetto a un regime fiscale molto meno rigido rispetto ai contratti di lavoro ordinari.
Proprio per questo non è raro che dietro a questa forma contrattuale si nascondano rapporti di lavoro differenti, incorrendo così le parti nel fenomeno, ad esempio, di evasione fiscale.
Per evitare che ciò avvenga la legge prevede alcuni limiti, relativi in particolare a:
- La categoria di datore lavoro
- La retribuzione
- La natura dell’attività
- La sua durata
- Gli oneri a carico del datore di lavoro
Vediamoli ora nel dettaglio.
1. Come deve essere il datore di lavoro?
Innanzitutto, è necessario che il datore/utilizzatore non sia una persona fisica: ad esempio, è possibile che l’utilizzatore sia una Pubblica Amministrazione
Non possono avvalersi di questa tipologia di contratto gli utilizzatori che abbiano più di cinque lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato alle proprie dipendenze. Sono escluse inoltre le imprese agricole, con però alcune eccezioni.
Nel settore agricolo, infatti, il contratto di collaborazione occasionale è ammesso per le attività rese dai titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, ovvero da giovani di età inferiore ai venticinque anni, purché iscritti regolarmente a un corso universitario.
Infine, possono accedere, sempre nell’ambito delle imprese agricole, i soggetti che risultino disoccupati o infine da chiunque percepisca prestazioni integrative del salario, oppure il cosiddetto reddito di inclusione (REI) o alte prestazioni di sostegno reddituale. Condizione essenziale per queste ultime tipologie di soggetti è che questi non siano iscritti, nel corso dell’anno precedente, ad elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
La legge vieta il ricorso al contratto di collaborazione occasionale anche alle imprese edili e operanti nei settori analoghi, le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere. Infine, non è ammessa questa forma di contratto in corso di esecuzione di appalti di opere o servizi.
2. Qual è lo stipendio minimo di un prestatore d’opera?
Il prestatore d’opera dovrà ricevere uno stipendio che non può essere inferiore a 9 euro all’ora e a 36 euro al giorno. I diversi compensi percepiti dal prestatore d’opera, se sommati, non devono in ogni caso eccedere l’importo complessivo di 5000 euro.
Solo nel settore agricolo, la retribuzione minima corrisponde al compenso minimo previsto per le prestazioni subordinate disciplinate nel contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Dal momento che il presupposto dell’iscrizione alla Gestione Separata INPS è una base imponibile superiore ai 5000 euro, vien da sé che il lavoratore sarà esonerato dal versamento dei contributi. Dal punto di vista degli oneri previdenziali ed assistenziali, dunque, chi ne se fa carico per intero è l’utilizzatore.
3. La natura dell’attività lavorativa e la sua durata
L’attività che è chiamato a svolgere il prestatore d’opera è un’attività non professionale e non deve svolgersi in maniera continuativa. La collaborazione, più precisamente, non può essere svolta per più di trenta giorni durante l’anno solare.
4. Quali sono gli oneri del datore di lavoro?
Sono previsti specifici obblighi di comunicazione a carico del datore di lavoro/utilizzatore. Egli deve infatti, trasmettere almeno un’ora prima che inizi la prestazione lavorativa, attraverso la piattaforma telematica INPS una dichiarazione che indichi: le generalità anagrafiche del prestatore di lavoro, oggetto della prestazione, luogo di svolgimento dell’attività e compenso pattuito.
5. Che cosa succede se non vengono rispettati i limiti?
Qualora venga stipulato un contratto di collaborazione occasionale, pur in mancanza dei requisiti previsti dalla legge, ci saranno delle conseguenze sia per il datore di lavoro sia per il prestatore d’opera.
Il datore di lavoro, da una parte, può essere esposto al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie. Inoltre, potrà essere condannato a tramutare il rapporto di lavoro occasionale in un rapporto lavorativo subordinato. Il lavoratore, dall’altra, ha la possibilità di essere assunto con un contratto a tempo indeterminato.
Fonti normative
Art. 2222 e ss. cod. civ.
Jobs Act D. Lgs. 81/2015
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