Il lavoro occasionale accessorio: i nuovi voucher
La legge n. 96 del 2017, così come di recente modificata, ha reintrodotto nel nostro ordinamento i voucher come strumento di pagamento delle cd. prestazioni occasionali. Essi sono il Libretto Famiglia e i voucher PrestO. Vediamo di seguito le regole che disciplinano i nuovi voucher al fine di evitare sanzioni per il loro utilizzo in maniera scorretta.
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1. Cosa sono e come funzionano i nuovi voucher: adempimenti e obblighi per committenti e prestatori
I voucher rappresentano la modalità di pagamento del lavoro occasionale accessorio.
Il lavoro occasionale accessorio, detto anche lavoro con voucher, concerne tutte quelle prestazioni occasionali e saltuarie svolte dal lavoratore, i cui compensi totali non superano i 5000 euro netti nell’anno civile.
Si tratta di una tipologia contrattuale non riconducibile pienamente all’interno del lavoro subordinato o del lavoro autonomo. Per questo motivo, il lavoro occasionale è sempre stato contraddistinto da abusi e prassi illegali.
E’ intuibile come la disciplina del lavoro accessorio intenda tutelare i lavoratori che svolgono attività sporadiche. La finalità, infatti, resta sempre quella di combattere le retribuzioni in nero, ma anche di conferire dignità al lavoro occasionale in special modo sotto l’aspetto retributivo.
Allo stato attuale, il legislatore ha previsto due diverse tipologie di voucher:
- il Libretto Famiglia, i cui utilizzatori sono soggetti non professionali, consistono in una particolare carta elettronica mediante la quale si acquistano e si accreditano i voucher elettronici;
- i PrestO voucher, per le piccole imprese, con i quali vengono pagate le prestazioni occasionali svolte dai lavoratori.
In riferimento a quest’ultima tipologia, successivamente il Governo Conte con il decreto Dignità ha di fatto esteso i nuovi voucher Inps anche a settori come l'agricoltura turismo enti locali e quindi ai precari della scuola, introducendo un regime speciale.
Per entrambi gli istituti viene fissato un limite di 5.000 euro come ammontare massimo di compensi, di cui 2.500 euro da ogni singolo datore di lavoro.
Tale somma aumenta fino a 6.250 euro, se la prestazione viene svolta da:
- pensionati;
- studenti;
- disoccupati.
Il committente non può, comunque, utilizzare i lavoratori con cui abbia già altro rapporto di lavoro, oppure lo abbia cessato da meno di sei mesi.
Il lavoratore occasionale ha, comunque, diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali previsti dalla normativa.
La normativa prevede una serie di obblighi e adempimenti in capo ai singoli committenti e ai prestatori di lavoro. Ciascuno strumento prevede, inoltre, modi e tempi diversi per comunicare la prestazione, ambiti diversi per i quali è applicabile questa forma lavorativa ovvero diversi oggetti della prestazione e differenti regimi per i compensi e le contribuzioni obbligatorie.
In altre parole, la nuova normativa sul lavoro occasionale prevede che per accedere alle prestazioni occasionali gli utilizzatori e i prestatori debbano prima registrarsi al sito dell’Inps e poi, attraverso la relativa ed apposita piattaforma informatica, adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legge sia per erogare che ricevere i compensi e per accreditare i contributi previdenziali dei prestatori.
È opportuno, pertanto, analizzare separatamente le due tipologie di voucher appena menzionati.
2. Libretto famiglia: come funziona
Il Libretto Famiglia è un libretto nominativo pre-finanziato, ossia una carta prepagata, acquistata tramite portale Inps o presso gli uffici postali, dove vengono caricate le somme destinate al prestatore di lavoro per la propria attività.
Tale tipologia di voucher può essere utilizzata per retribuire:
- i piccoli lavori domestici, incluso il giardinaggio, la pulizia o la manutenzione ordinaria;
- l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità
- l’insegnamento privato supplementare, quali le ripetizioni scolastiche.
Il valoro lordo del voucher è pari a 12 euro all’ora, di cui:
- Euro 1,65, a titolo di contributi alla Gestione Separata Inps;
- Euro 0,25, a titolo di assicurazione Inail;
- Euro 0,10, a titolo di oneri gestionali a favore dell’Inps.
Pertanto, il lavoratore percepirà Euro 10 netti all’ora. Tale compenso è esente da imposizione fiscale, non modifica lo stato di disoccupazione del lavoratore eventualmente esistente, è, infine, computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
2.1 Presentazione delle domande di accesso ai voucher Libretto Famiglia
Il datore di lavoro, o cd. utilizzatore, per poter accedere al Libretto Famiglia ha un importante adempimento da compiere.
Egli deve comunicare, al termine della prestazione lavorativa ricevuta, e comunque entro e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento di essa, tramite il portale Inps o Contact center, mediante anche un ente di patronato, i seguenti dati:
- i dati identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- il compenso pattuito;
- la durata della prestazione;
- l’ambito di svolgimento della prestazione;
- altre informazioni per la gestione del rapporto, ad esempio, se il prestatore di lavoro è un pensionato, disoccupato o studente.
Il datore di lavoro, successivamente, riceverà una notifica tramite SMS o email dell’avvenuta operazione.
3. Voucher PrestO: come funziona
PrestO è l’acronimo di prestazione occasionale ed è il voucher che serve a retribuire le prestazioni svolte in via saltuaria a favore di imprese e professionisti.
I voucher PrestO, infatti, possono essere utilizzati da tutte le aziende che hanno alle proprie dipendenze al massimo 5 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
In riferimento a tale tipologia di voucher, il prestatore di lavoro, per ricevere il pagamento, deve registrarsi sul sito dell’Istituto previdenziale. L’obbligo di registrazione diviene, quindi, un requisito indispensabile per effettuare la prestazione e ricevere il pagamento.
L’ acquisto dei voucher PrestO avviene solo tramite la piattaforma online, nonché tramite modulo F24, e non più presso banche o tabaccai.
Il valore totale del voucher ammonta a Euro 12,41 euro, di cui:
- Euro 9,00, a titolo di compenso al lavoratore;
- Euro 2,97, a titolo di contributi Inps;
- Euro 0,32, a titolo di contributi Inail;
- Euro 0,12, a titolo di oneri gestionali.
3.2 Presentazione delle domande di accesso ai voucher PrestO
L’utilizzatore deve comunicare in via preventiva all’Inps, e quindi prima dello svolgimento della prestazione, l’uso del voucher, tramite il portale o il Contact center. Tale comunicazione potrà avvenire anche nel giorno stesso in cui si usufruisce della prestazione occasionale, ma al massimo entro un’ora prima dell’inizio della stessa.
La comunicazione dovrà contenere i seguenti dati obbligatori:
- dati anagrafici del prestatore;
- luogo di svolgimento della prestazione occasionale;
- oggetto della prestazione occasionale;
- data della prestazione;
- ora di inizio e di fine dell’attività occasionale;
- compenso pattuito.
Il prestatore di lavoro, al termine della procedura effettuata dall’utilizzatore, riceverà, mediante sms o posta elettronica, una notifica.
4. Termini dei pagamenti
Sia per quanto riguarda il Libretto Famiglia, sia per il Voucher PrestO, l’erogazione dei pagamenti viene effettuata direttamente dall’Inps, entro il 15 del mese successivo alla prestazione.
Il pagamento avviene tramite:
- accredito su conto corrente bancario;
- bonifico bancario domiciliato, pagabile presso gli uffici di Poste Italiane, i cui oneri, pari a Euro 2,60, saranno a carico del prestatore.
5. Le sanzioni
Il legislatore punisce severamente l’utilizzatore in caso di un abuso o di un utilizzo illecito dei Voucher.
Più in particolare:
- in caso di superamento del reddito pari a 2.500 euro per ciascun lavoratore o di durata della prestazione superiore a 280 ore in un anno, il rapporto si trasforma in un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, l’utilizzatore viene punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui si accerta la violazione.
6. Imprese agricole e settore turistico
Una normativa speciale disciplina il lavoro occasionale nei settori del turismo e dell'agricoltura, a cui viene garantita una maggiore flessibilità d'utilizzo.
In via esemplificativa:
- per il settore agricolo, viene semplificata la modalità di dichiarazione preventiva della prestazione da parte dell’utilizzatore;
- per le aziende alberghiere e le strutture ricettive nel settore turistico, il ricorso al lavoro occasionale viene esteso alle imprese che hanno fino a 8 dipendenti assunti a tempo indeterminato, in luogo dei 5 previsti dalla normativa generale;
- per gli enti locali viene introdotta la possibilità di indicare nella dichiarazione preventiva un monte orario complessivo presunto.
7. Voucher per la digitalizzazione per le piccole e medie imprese
I voucher per la digitalizzazione consistono in un contributo, tramite concessione di un voucher di importo non superiore a Euro 10.000, a favore delle piccole e medie imprese che intendano adottare interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.
Più in particolare, tale voucher è utilizzabile per l’acquisto di tecnologie volte a:
- migliorare l'efficienza aziendale;
- modernizzare l'organizzazione del lavoro;
- sviluppare soluzioni di e-commerce;
- fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
- realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.
7.1 Presentazione delle domande di accesso ai voucher
La presentazione delle domande è avvenuta tramite l’apposita procedura informatica, accedendo nella sezione “Accoglienza Istanze” e cliccando successivamente su “Voucher per la digitalizzazione”.
La trasmissione della domanda è stata consentita a partire dalle ore 10.00 del 30 Gennaio 2018 fino al termine ultimo delle ore 17.00 del 9 febbraio 2018, poi posticipato alle ore 17.00 del 12 febbraio 2018.
Con decreto direttoriale 24 ottobre 2017 sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.
Con decreto direttoriale 14 dicembre 2018 è stato prorogato il termine per l’ultimazione delle spese progettuali connesse agli interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e ammodernamento tecnologico fino al 31 gennaio 2019.
Con decreto direttoriale 14 marzo 2019 è stato prorogato il termine per la presentazione da parte delle imprese assegnatarie del Voucher delle richieste di erogazione delle agevolazioni fino al 28 marzo 2019 ore 17.
Andrea Lillo
Fonti normative
Legge 21 giugno 2017, n. 96: Legge in materia di lavoro occasionale.
Legge 9 agosto 2018, n. 96: Decreto Dignità.
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