Come funziona il contratto di collaborazione stagionale?
Il lavoro stagionale costituisce spesso la prima esperienza lavorativa per molti in questo Paese. A volte i giovani si avvicinano a questo tipo di lavoro per sostenere economicamente la propria famiglia, cercando di pesare su di essa il meno possibile e a volte per essere più autonomi.
Come funziona il lavoro stagionale e a quali regole a cui è sottoposto?
1. Lavoratori stagionali assunti con contratto di lavoro subordinato
Non è infrequente che coloro che si avvicinano al lavoro stagionale, vengano assunti dalle aziende (si parla anche di grosse realtà), con un contratto di lavoro subordinato. In particolar modo, i lavoratori, vengono per la maggior parte delle volte assunti con contratto a tempo determinato oppure con un contratto di apprendistato, che è il più largamente utilizzato. Sia che siano assunti con contratto a tempo determinato, sia che siano assunti per mezzo di contratto di apprendistato, è importante sottolineare che i diritti dei lavoratori stagionali sono gli stessi dei lavoratori regolarmente assunti in azienda.
L'apprendistato stagionale infatti, segue diverse condizioni: il trattamento economico previsto segue in tutto e per tutto quello dei lavoratori che sono stati assunti con regolare contratto di lavoro subordinato. Ci sono però caratteristiche particolari: gli apprendisti che abbiano prestato attività lavorativa presso un'azienda per una stagione, hanno diritto di precedenza rispetto ad un'eventuale nuova assunzione.
Facciamo un piccolo esempio: sotto il periodo natalizio non è inusuale trovare ragazzi e ragazze che nelle grandi catene lavorano per fare i pacchetti di natale. La loro paga e il loro orario segue quello dei dipendenti regolarmente assunti, così come il TFR. Se prestate attenzione e chi impacchetterà i vostri regali nel 2017, potreste rivedere il viso delle stesse persone anche nel 2018.
Attenzione però: il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro e deve essere esercitato per iscritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto lavorativo. Un'altra caratteristica che deve essere necessariamente presente è il periodo formativo: nonostante il periodo di lavoro sia breve, la formazione sul posto di lavoro non può mancare.
2. Le mini co.co.co e il protocollo di Welfare
Un mezzo largamente utilizzato per far lavorare i ragazzi nelle grandi aziende e non durante, ad esempio, il periodo natalizio, sono le collaborazioni occasionali, anche chiamate mini co.co.co, ovvero mini collaborazioni coordinate continuative. In queste collaborazioni però manca l'elemento della collaborazione durevole nel tempo, infatti la collaborazione è prestata in maniera saltuaria. I ragazzi che lavorano durante le festività infatti, il più delle volte sono assunti per un mese e non di più. Elementi caratteristici delle mini co.co.co sono:
- la durata uguale o inferiore ai 30 giorni;
- il compenso non deve superare i 5000 Euro percepibili nell'anno solare.
È lecito domandarsi cosa possa succedere nel caso in cui uno di questi due parametri che costituiscono elementi costitutivi delle mini co.co.co non viene rispettato: se vi è coordinazione, allora il contratto di co,co,co si trasformerà in mero contratto a progetto, se vi è prestazione abituale ma non coordinazione, allora il contratto si trasformerà in lavoro autonomo.
Quindi per riassumere: chi lavorerà durante le festività dovrà sapere che le modalità di pagamento della prestazione retributiva, di erogazione del TFR, dell'orario di lavoro e del periodo di riposo sono gli stessi degli altri lavoratori.
Fonti normative
Protocollo welfare, L. 247/2007
DPR 1525/1963
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