Usufrutto casa: norme, diritti e doveri

Il diritto di usufrutto è regolato dal codice civile secondo una struttura giuridica che lo rende duttile e applicabile a differenti situazioni concrete. L’utilizzo più risalente e il primo a venire in considerazione anche in ragione della sua frequenza è quello legato alla proprietà immobiliare.

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1. Definizione

L’usufrutto è un diritto reale in forza del quale all’usufruttuario è attribuito il potere di godimento del bene di un terzo che ne conserva la nuda proprietà.

L’istituto in commento è regolato dagli articoli 978 e seguenti del codice civile, che disciplinano i diritti e i doveri che da esso discendono, nonché l’estinzione e le modificazioni.

La costituzione dell’usufrutto può avvenire con diverse modalità:

  • può essere stabilito dalla legge (come ad esempio l’usufrutto che i genitori hanno in comune sui beni del figlio minore di età);
  • può essere costituito per volontà dell’uomo (ovvero tramite negozio giuridico, a titolo gratuito o anche oneroso, tramite atto unilaterale tra soggetti in vita, cioè con contratto, o per causa di morte, cioè con testamento);
  • può essere acquisito per usucapione (vale a dire mediante il prolungato esercizio – né violento né clandestino – del potere di fatto corrispondente all’esercizio del diritto di usufrutto per il tempo richiesto dalla legge).

Per quel che concerne la sua durata, l’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario e, qualora sia costituito a favore di una persona giuridica, non può durare più di trenta anni.

2. Diritti dell’usufruttuario

L’usufruttuario ha il diritto di godere della cosa e, rispettandone la destinazione economica, può far proprie tutte le utilità che essa può fornire.

Egli ha dunque il diritto di conseguire il possesso del bene, traendo i frutti naturali e civili che da questo derivano.

L’usufruttuario ha inoltre il diritto a ricevere un’indennità per quei miglioramenti che abbia apportato al bene, purché detti miglioramenti sussistano al momento della restituzione.

Sempre nel rispetto della destinazione economica, l’usufruttuario ha la facoltà di eseguire addizioni che può rimuovere al termine dell’usufrutto senza arrecare danno al bene, a meno che il proprietario preferisca trattenere le addizioni stesse (in tal caso all’usufruttuario deve essere corrisposta un’indennità).

All’usufruttuario è altresì riconosciuto il potere di disporre tramite atto inter vivos del diritto di usufrutto: qualora compia un atto dispositivo, salvo alcune eccezioni (come la locazione conclusa dall’usufruttario), non può comunque verificarsi una compressione maggiore (ad esempio attraverso un prolungamento dell’usufrutto) della posizione giuridica del nudo proprietario.

3. Doveri dell’usufruttuario

Tra gli obblighi a suo carico, l’usufruttario è tenuto innanzitutto a restituire il bene al proprietario al termine della durata prevista per l’usufrutto.

Nel godimento della cosa, oltre a rispettare la destinazione economica del bene, egli deve usare la cosiddetta diligenza del buon padre di famiglia.

Per conseguire il possesso, salvo specifica rinuncia da parte del nudo proprietario, l’usufruttuario deve inoltre redigere l’inventario dei beni e prestare idonea garanzia.

Le spese generalmente riconducibili alla ordinaria amministrazione sono a carico dell’usufruttuario; le riparazioni straordinarie gravano invece sul nudo proprietario, salvo si siano rese necessarie in conseguenza dell’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione (in tal caso devono essere sostenute dall’usufruttuario).

4. Estinzione dell’usufrutto

Le ipotesi tipiche di estinzione dell’usufrutto si verificano per il decorrere del termine previsto per la sua durata o per la morte dell’usufruttuario.

Il diritto in oggetto si estingue altresì:

  • in caso di non uso per venti anni;
  • per la riunione dell’usufrutto e del nudo proprietario nella stessa persona;
  • per il totale perimento del bene su cui è costituito;
  • per l’abuso del diritto commesso dall’usufruttuario.

Andrea Rosso

Fonti normative

Codice civile: articoli 978 e ss.

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