Usufrutto della casa coniugale in caso di separazione
Tra le varie conseguenze di una separazione, vi è quella dell’assegnazione della casa coniugale. Tale assegnazione, varia a seconda del rapporto dei due coniugi e se questi hanno figli o meno.
1. Usufrutto
L’usufrutto è un diritto reale di godimento che consente a un soggetto di godere di un bene di proprietà altrui, non alterando la destinazione economica della cosa stessa. Al proprietario del bene spetta solo la nuda proprietà, cioè la proprietà privata del potere di trarre utilità dalla cosa. Il diritto di usufrutto, la cui durata non può eccedere la vita dell’usufruttuario, può essere ceduto per un certo tempo o per tutta la sua durata, purché non sia espressamente vietato dal titolo costitutivo (art. 980 c.c.).
In altre parole, l’usufruttuario non ha l’obbligo di prendere possesso dell’immobile potendo, ad esempio, concludere un contratto di locazione con altri.
L’usufrutto, inoltre, non è cedibile né trasmissibile agli eredi in caso di morte del beneficiario, mentre continua a sussistere in caso di morte del proprietario.
2. Usufrutto della casa coniugale
La casa coniugale, intesa come il complesso di beni immobili, mobili (arredi, suppellettili, elettrodomestici, pertinenze) e di servizi, rappresenta il centro degli affetti, interessi e abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Quando i coniugi si separano, sorge il problema a chi assegnare la casa, considerato che la convivenza, anche temporanea, è oramai divenuta impossibile. Come avviene l’assegnazione? Si deve, anzitutto, distinguere se i coniugi hanno figli o meno.
2.1 Coniugi con figli
Al momento della domanda di separazione, il giudice attribuisce il godimento provvisorio dell’immobile ad uno dei coniugi avendo riguardo principalmente all’interesse dei figli (minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti o comunque portatori di grave handicap) a non subire il trauma dell’allontanamento dal luogo a loro familiare.
Il coniuge non assegnatario dovrà trasferire la propria residenza altrove in tempi brevi e in ogni caso entro il termine indicato dal giudice. Se questi non provveda a lasciare la casa spontaneamente, chi ha ottenuto il godimento dell’immobile potrà chiedere l’esecuzione forzata del provvedimento.
Il provvedimento di assegnazione, pur non incidendo sul diritto di proprietà delle parti o sul diritto reale come l’usufrutto, lo limita fortemente in quanto impedisce al soggetto non assegnatario di disporre dell’immobile per un determinato lasso di tempo, che potrebbe durare anche molti anni in presenza di figli minori.
Le parti potrebbero anche accordarsi sull’assegnazione della casa, purché l’accordo non sia contrario all’interesse della prole. Difatti, il giudice ben potrebbe non omologare un simile accordo, qualora dovesse privare il minore della possibilità di continuare ad abitare nella casa familiare.
2.2 Coniugi senza figli
In tale caso, non vi è una specifica disposizione di legge che dispone chi sia il destinatario dell’assegnazione.
Ne consegue allora che il giudice deciderà avendo riguardo al diritto di proprietà o altri diritti reali di godimento, quale appunto l’usufrutto. Ad esempio, in caso di comproprietà i coniugi dovranno decidere liberamente su di essa e, in mancanza di accordo, chiederne la divisione. Se, invece, la casa è di proprietà esclusiva di uno solo dei due l’utilizzo della medesima spetterà al proprietario.
Vi è anche chi (tesi minoritaria) sostiene che, in assenza di prole, deve prendersi in considerazione l’interesse del coniuge più debole.
A ben vedere, qualora i coniugi non riescano ad accordarsi in maniera pacifica, è consigliabile rivolgersi ad un avvocato di famiglia, il quale suggerirà la strada più idonea da intraprendere.
Fonti normative
Codice civile: art. 980 c.c.
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