Tutore legale: chi è e cosa fa?

Breve guida su chi è e quali funzioni svolge il tutore legale.



L’ordinamento italiano ha previsto per alcune categorie di persone che, per diverse motivazioni, possano non essere in grado di badare opportunamente a sé stessi e ai propri interessi, l’istituto della Tutela legale con il quale viene individuato un soggetto (il Tutore) che, affiancato un soggetto incapace, avrà il ruolo di rappresentarlo nell’espletamento delle proprie attività giuridicamente rilevanti e nella cura dei propri interessi.


1. Capacità giuridica e Capacità di agire.


La capacità giuridica è l’idoneità di un soggetto ad essere titolare e destinatario di situazioni giuridicamente rilevanti. L’acquisto della capacità giuridica avviene automaticamente con l’evento della nascita, a patto che il soggetto nasca dotato del requisito della “vitalità”ed a nulla rilevando la durata della vita del soggetto stesso. 

La capacità giuridica ha un contenuto molto ampio in quanto in taluni casi potranno essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti anche i nascituri concepiti, ai quali la legge riconosce la capacità di ricevere a causa di morte (art. 462 co. 1 c.c.) e per donazione (art. 784 c.c.), e i nascituri non concepiti, ai quali la legge riconosce la capacità di succedere per causa di morte nel caso di vocazione testamentaria e la capacità di ricevere per donazione.

Ci sono comunque alcuni parametri da tenere in considerazione per considerare sussistente il concetto in parola in capo al soggetto in quanto alcuni rapporti possono essergli preclusi in base all’età, al sesso, condizioni di salute, eventuale sussistenza di condanne di natura penale ed in base all’onore.

La capacità di agire è invece l’idoneità del soggetto a porre in essere ed esercitare da solo in base al proprio volere situazioni giuridiche attive, nonché di assumere situazioni giuridiche passive. Tale capacità si acquista con il conseguimento della maturità con cui il soggetto diviene capace di curare autonomamente i propri interessi ed affari. Tale traguardo viene di norma raggiunto con la maggiore età.


2. I limiti alla Capacità di agire.


La capacità di agire può incontrare delle limitazioni nei casi di soggetti che, pur se maggiorenni, versino in particolari condizioni psico-fisiche che determinano l’incapacità di provvedere da solo ai propri interessi o abbiano riportato particolare condanne penali.

Il nostro ordinamento prevede varie tipologie di incapacità del soggetto, distinguendo anzitutto in due macro categorie: incapacità legale ed incapacità naturale.

A sua volta la prima forma di incapacità distingue in incapacità legale assoluta, nella quale vengono annoverati i soggetti minori di età, quelli interessati da una sentenza che ne abbia disposto l’interdizione giudiziale e quelli soggetti ad interdizione legale in conseguenza dell’applicazione di una sentenza di condanna all’ergastolo o alla reclusione per un periodo non inferiore a cinque anni. 

Alla categoria della incapacità legale relativa appartengono invece i soggetti sottoposti ad inabilitazione ed il minore emancipato.

Per incapacità naturale o di fatto si intende quello status  di fatto in cui può vernirsi a trovare un soggetto maggiorenne o emancipato che, pur non essendo inabilitato o interdetto, versi in una situazione che ne determini la incapacità di intendere e di volere nel corso del compimento di quel determinato atto (ad es. nel caso di un delirio febbrile).


3. La tutela legale.


Nel perseguimento della finalità di dare opportuna assistenza e tutela ai soggetti che versino in una condizione di incapacità legale assoluta, l’ordinamento ha previsto l’istituto della tutela legale. 

Il tutore, una volta individuato, avrà il compito di gestire il patrimonio dell’incapace tenendo una regolare contabilità e rendicontando la gestione alla fine del mandato. 

Possono esistere diverse tipologie di tutela:

  • Volontaria: quando la designazione del tutore è compiuta dal genitore del minore;

  • Legittima: quando, in assenza di designazione, vengono incaricati della tutela i parenti più prossimi o affini al minore, l’individuazione dovrà partire dagli ascendenti;

  • Dativa: quando, sempre in assenza di designazione, la tutela viene affidata ad altre persone, non parenti, che vengono scelti dal Giudice tutelare;

  • Assistenziale: nel caso in cui la tutela venga affidata ad un ente di assistenza.

Il tutore, nell’espletamento delle sue mansioni, è soggetto alla sovrintendenza del Giudice Tutelare che a sua volta, oltre a provvedere alla nomina del tutore, potrà provvedere all’individuazione del Protutore che è un soggetto avente due funzioni principali: quella di rappresentare gli interessi del minore nel caso di un contrasto con gli interessi del Tutore, e quella di porre in essere gli atti conservativi ed urgenti nel caso di impossibilità o assenza da parte del Tutore.

Guardando alla disciplina sancita dagli artt. 408 c.c. e 424 c.c. appare evidente che le persone possono designare il proprio futuro ed eventuale Tutore attraverso una scrittura privata autentica ovvero con atto pubblico. Non bisogna però confondere questo potere di designazione  con il potere di nomina del Tutore che spetta invece al Giudice tutelare il quale, in presenza di gravi e fondati motivi, potrà nominare Tutore un soggetto diverso rispetto a quello che è stato a suo tempo designato da parte del privato.

Il Giudice, nella scelta del Tutore, non è vincolato da particolari parametri ma dovrà operare una valutazione del caso concreto e degli elementi di fatto utili a far sì che gli interessi del soggetto incapace siano opportunamente tutelati.

La nomina del tutore può avvenire d’ufficio o su istanza dei soggetti interessati. Nel caso del minore la notizia del fatto potrà essere riportata da un Ufficiale di stato civile, nel caso di morte di entrambi i genitori o nascita da genitori sconosciuti; da un notaio nel caso di disposizione testamentaria ed infine  dai parenti entro il terzo grado.

Nel caso dell’interdetto la nomina avviene previo ricorso dei parenti entro il quarto grado, o su istanza del P.M.


Il Tutore, nell’espletamento delle proprie mansioni, sarà ovviamente vincolato ad agire con la massima diligenza assumendosi anche la responsabilità in ordine ad eventuali danni procurati per inadempienza.

Potrà svolgere da solo gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione nonché quelli che risultino necessari al mantenimento del minore. 

Per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione dovrà invece agire in virtù di autorizzazione del Giudice tutelare ex art. 374 c.c., mentre invece per gli atti di disposizione elencati all’art. 375 c.c. sarà necessario che ottenga l’autorizzazione del Tribunale sentito il Giudice tutelare.

Tutti gli atti che vengano posti in essere in violazione delle appena esposte formalità sono annullabili.

Bisogna infine precisare che la rappresentanza del Tutore non è ammessa nei casi di atti cd. personalissimi, come ad esempio il matrimonio.

Tenuto conto della particolare funzione che il Tutore legale viene chiamato a svolgere è evidente come la scelta dello stesso debba necessariamente ricadere su soggetti che presentino una condotta ineccepibile e che non versino nelle situazioni di cui all’ art. 350 c.c. in virtù del quale non potranno essere nominati tutori coloro che non abbiano di per sé la libera amministrazione del proprio patrimonio; coloro che siano stati esclusi dalla possibilità di esercitare la tutela per disposizione scritta del genitore del minore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale; coloro i quali direttamente, o per tramite di propri ascendenti e/o discendenti e/o coniuge, siano in uno stato di conflittualità con il soggetto che necessita di tutela e da cui possa discendere un significativo pregiudizio al patrimonio dello stesso; coloro che abbiano perso o siano incorsi nella decadenza dalla patria potestà ed infine il fallito che non sia stato cancellato dal relativo registro.


Tobia Toscano


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Fonti Normative: 

Art. 462 co. 1 Codice Civile

Art. 784 Codice Civile

Art. 408 Codice Civile

Art. 424 Codice Civile

Art. 374 Codice Civile

Art. 375 Codice Civile

Art. 350 Codice Civile