Come tutelarsi dai rumori molesti in un condominio?

Sono rumori molesti, a titolo esemplificativo: ascoltare la musica o la televisione a volume troppo alto, l’abbaio di un cane, il rumore dei tacchi, gli schiamazzi e perfino l’uso di un trapano o la lavatrice nelle ore notturne. Vediamo quali sono le tutele apprestate dalla legge per difenderci da essi.

rumori molesti condominio

1. Rumori molesti del condominio

Per essere definiti molesti, i rumori devono avere le seguenti caratteristiche:

  • Ledono la normale tranquillità di un certo gruppo di persone: il limite di tollerabilità è stabilito dal giudice a sua discrezione, tenendo anche conto delle caratteristiche della zona, delle ore, delle abitudini degli abitanti, ecc.
  • Hanno una certa intensità: non si deve cioè trattare di un rumore improvviso o di breve durata.
  • Minano la qualità della vita del condominio

Tutti i condomini approvano autonomamente determinati regolamenti condominiali con lo scopo di regolare gli orari in cui è concesso fare rumore e quelli in cui ciò non è permesso.

In linea generale, solitamente i rumori più fastidiosi sono concessi dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00; al di fuori di questi orari vige il normale obbligo di silenzio.

Il condominio, però, potrebbe anche adottare differenti orari in base alla stagione (es. differenza tra inverno ed estate) o in relazione ai giorni della settimana (es. domenica rispetto ad altri giorni). Il tutto comunque sarà prescritto all’interno del regolamento condominiale normalmente detenuto dall’amministratore del condominio.

2. Com’è possibile tutelarsi dai rumori molesti?

La persona che si senta lesa della sua normale tranquillità ha due possibilità:

  • Rivolgersi all’assemblea condominiale
  • Fare ricorso alla legge

 

2.1 Rivolgersi all’assemblea condominiale

La persona che si sente lesa ha l’obbligo di rivolgersi all’amministratore del condominio presentando la richiesta per la convocazione di un’assemblea condominiale straordinaria, nella quale esporrà il problema. A questo punto, nella normalità dei casi, si tenterà di arrivare ad una soluzione condivisa sia dal soggetto autore delle molestie sia da tutti gli altri condomini.

2.2 Ricorso alla legge

Nel caso in cui il primo tentativo non dia i frutti sperati, soccorre la legge. Si procederà quindi a riunire l’assemblea dei condomini e, all’esito di essa, nel caso si ravvisi il disturbo, l’assemblea approverà la sanzione con una delibera impugnabile entro 30 giorni dall’approvazione.

La sanzione, applicata dall’amministratore, prevederà un’ammenda fino a 200 euro, che potrebbe raggiungere anche gli 800 euro in caso di recidiva.

Tuttavia, nel caso in cui neppure la sola sanzione produca gli effetti sperati, sopperisce la disciplina del codice penale che prevede le sanzioni dell’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 309 euro.

L’applicazione di questa normativa è subordinata:

  • Alla prova del superamento dei limiti della normale tollerabilità: a questo proposito potrebbe essere utile affidarsi ad un perito acustico affinché valuti la situazione;
  • I rumori devono risultare fastidiosi per un certo numero di condomini: lo stesso perito potrà raccogliere le testimonianze di un gran numero di condomini che testimonino lo stesso fatto molesto.

Attraverso questa procedura è possibile ottenere sia il risarcimento del danno arrecato con la condotta molesta sia la cessazione del comportamento per il futuro.

A questo proposito è necessario innanzitutto inviare una raccomandata a/r contenente una diffida al vicino molestatore con l’invito a tenere una condotta opportuna e, qualora l’invito non venga accolto, rivolgersi ad un giudice di pace per chiedere l’inibizione delle immissioni rumorose.

A questo punto il giudice potrà ordinare la cessazione dei rumori e l’adozione di misure atte a neutralizzarli (es. uso di apparecchiature insonorizzanti, a spese dell’intimato).

Fonti normative

Art. 70 cod. civ.

Art. 659 c.p.

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Avvocato Avvocatoflash Team

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